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Gruppo    IV                      /245.98.11

OGGETTO: Azienda autonoma soggiorno e turismo di P.... Lavori di restauro della vecchia Pescheria. Importo £.30.000.000. Pubblico incanto col criterio del massimo ribasso. Offerte anomale. Quesito.

   
   
   
                                        Assessorato regionale turismo
                                        comunicazioni e trasporti
                                        PALERMO
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto se l'Azienda autonoma soggiorno e turismo di P... per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto debba procedere a norma dell'art.21 comma 1 bis della l.109/94, al quale fa rinvio la normativa regionale e quindi escludere le offerte che eccedono il limite di anomalia ovvero, "secondo l'interpretazione letterale e restrittiva della clausola di cui alla lett. b del punto 2 del bando tipo dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, non si debba far luogo all'esclusione delle offerte anomale, aggiudicando l'appalto all'offerta più bassa senza valutazione dell'anomalia".
   
   2.          Il dubbio interpretativo di codesta Amministrazione è privo di qualsivoglia fondamento. Invero tanto dalla lettera che dalla ratio dell'art.14, comma 2, della l.r. n.4 del 1996, nel testo sostituito dall'art.1, comma 1, della l.r. n.22 del 1996, si evince chiaramente la volontà del legislatore regionale di rinviare alla normativa statale la disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ("I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente ...") e quindi anche dell'esclusione delle offerte anomale di cui all'art.21, comma 1 bis, della l.109 del 1994 che, ovviamente, trova applicazione a prescindere dal richiamo o meno contenuto nel bando di gara nello schema di bando-tipo.
               Correttamente, pertanto, nella fattispecie, l'Azienda ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori con il criterio di cui al comma 1 bis dell'art.21 della succitata legge statale applicando, per quanto concerne la esclusione delle offerte anomale, il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 28 aprile 1997.
               E' infine appena il caso di osservare che la suddetta procedura di esclusione non è esercitabile per gli appalti di cui alla fattispecie qualora il numero minimo delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
               Ma nella gara di che trattasi detta evenienza non si è verificata e pertanto legittimamente, come detto, si è proceduto alla esclusione delle offerte anomale.
   
   

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