Repubblica Italiana
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Gruppo IV                     251.98.11

OGGETTO: Lavori di recupero dell'edificio ex GIL di Catania - Bando per pubblico incanto - Pubblicità - Quesito.

   
   
                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                       Direzione rapporti extraregionali
                                                                                                                       P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota che si riscontra viene trasmessa la lettera n. 29301/97 del 23.9.98 con la quale l'Ufficio del Genio civile di Catania chiede l'avviso dello scrivente in ordine alle procedure dal medesimo Ufficio seguite per l'espletamento della gara in oggetto indicata, della quale l'impresa XXXX di YYYY ha chiesto l'annullamento, ritenendo che le modalità seguite per l'affidamento dei lavori non abbiano garantito i principi della massima partecipazione possibile e della par condicio fra tutti i possibili partecipanti.
               Si rappresenta nell'allegata nota che l'Ufficio del Genio civile ha trasmesso in data 9 luglio 1998 con R.R. alla G.U.R.S. l'estratto del bando di gara per la pubblicazione, indicando il 4 agosto successivo quale data di celebrazione della stessa, considerato che trattasi di lavori relativi ad interventi della l. 433 del 1991 per i quali l'ordinanza del Ministero dell'interno - Coordinamento della protezione civile n. 2768 del 25.3.98 prevede, in deroga alle norme statali e regionali vigenti, la riduzione di metà dei tempi previsti dalle procedure di affidamento dei lavori.
               Pertanto i 52 giorni previsti dall'art. 13 del D.L.vo 406 del 1991 sono stati dimezzati da 52 a 27. In data 13 luglio 1998 l'estratto del bando è stato altresì trasmesso all'Albo pretorio del comune di Catania.
               Ritiene l'impresa XXXX che poichè l'avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. solamente il 1° agosto 1998, a fronte dell'esperimento di gara fissato per il successivo 4 agosto, non si aveva il tempo materiale di leggere il bando e di prendere visione di tutti gli atti necessari per la partecipazione alla gara. Ad avviso della predetta impresa inoltre nessun rilievo può attribuirsi alla pubblicazione nell'albo pretorio non essendo questa da solo sufficiente ad assicurare la pubblicità legale pretesa dalla legge.
   
   2.          L'art. 51 della l.r. n. 10 del 1993 prevede per gli appalti di opere di importo oltre 250 mila ECU e fino a 500 mila ECU, tra i quali è da ricomprendere quello di cui alla fattispecie, la pubblicazione per estratto dell'avviso di gara nell'albo pretorio del comune dove ha sede la stazione appaltante e nella G.U.R.S.
               Lo stesso schema di bando tipo mediante pubblico incanto per affidamento di lavori mediante offerta a prezzi unitari di importo superiore a 300 milioni e fino ad un milione di ECU - pubblicato nel S.O. alla G.U.R.S. n. 11 dell'8 marzo 1997 - in base al quale deve essere redatto il bando de quo, dispone, appunto, la pubblicazione "nei modi previsti dall'art. 51 della legge regionale n. 10/93".
               Nè la legislazione regionale, nè gli schemi di bando tipo prevedono, per quanto riguarda gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, termini di ricezione delle offerte.
               Per gli appalti invece di rilevanza comunitaria, disciplinati dal decreto legislativo 406 del 1991, per i quali è altresì necessaria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, l'art. 13 di quest'ultimo prevede che nei pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
               E' da dire che mentre in ambito nazionale la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. deve avvenire entro 9 giorni dall'invio al predetto Ufficio comunitario (art. 12, ultimo comma, del D.L.vo 406/91), in ambito regionale la G.U.R.S. deve pubblicare il bando entro 12 giorni dalla ricezione della richiesta (art. 51, comma 9, l.r. 10/93). La pubblicazione, sia nella G.U.R.I. che nella G.U.R.S., deve recare menzione della data di spedizione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate a tale Ufficio.
               Orbene, nella fattispecie, l'Ufficio del Genio civile di Catania ha correttamente pubblicato l'estratto del bando di che trattasi nell'albo pretorio del comune di Catania e nella G.U.R.S. siccome dispongono la legge regionale ed il pedissequo schema di bando tipo. Ha, invece, ad avviso dello scrivente, illegittimamente applicato al bando de quo la normativa sui termini di ricezione delle offerte prevista per i lavori di importo comunitario; arbitrariamente altresì ha considerato dies a quo per la presentazione delle offerte la data di spedizione del bando alla G.U.R.S. (9 luglio 1998).
               Conseguentemente si è verificato che tra il momento della effettiva pubblicazione del bando sulla G.U.R.S. (1° agosto 1998) e quella di celebrazione della gara (4 agosto 1998) è intercorso un termine assolutamente inadeguato per la partecipazione delle imprese (cfr. Cass. SS.UU. 29.12.1990 n. 12221; T.A.R. Emilia Romagna Parma 5.6.89, n. 211).
               A tal riguardo va osservato che costituisce una norma di principio (applicabile anche in Sicilia sia per effetto dell'art. 21 della l.r. n. 47/1977, sia perchè, per gli appalti sottosoglia, come già detto, il legislatore regionale nulla prevede) quella contenuta nell'art. 64 della legislazione sulla contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), secondo la quale "l'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto".
               Giova rilevare che detto termine minimo va riferito ad entrambe le pubblicazioni previste dall'art. 51 della l.r. 10/93. Invero afferma in proposito la giurisprudenza che in presenza di più forme di pubblicità prescritte in ordine ai bandi di gara "la presunzione legale di conoscenza non si verifica fino a quando tali forme di conoscenza non siano tutte compiute" (C.S., V, 27.X.95, n. 1489; T.A.R. Campania, NA, I, 4.9.92 n. 263).
               Sembra pertanto allo scrivente di potere concludere che l'inosservanza della prescritta pubblicità nella gara de qua "rende nullo tutto il procedimento" (C.d.C. Sezione Controllo Stato 17.5.1993, n. 80) che viene, per così dire, travolto dalla violazione iniziale.
               E' infine appena il caso di osservare che neanche l'abbattimento della metà dei termini per l'affidamento dei lavori previsto dall'ordinanza de qua è sufficiente a "salvare" la gara stante il brevissimo lasso di tempo intercorso (3 giorni) tra la pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.S. e la data di celebrazione della gara.
   
   

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