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Gruppo VI                        /256.98.11

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie ex l. n.482/1968. Invito dell'U.P.L.M.O. a provvedere a una richiesta di assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette.

   
   
                              Assessorato regionale del lavoro,
                                                                   della previdenza sociale, della
                                                                   formazione professionale e
                                                                   dell'emigrazione
                                                                   Direzione lavoro
                                                                   P A L E R M O

               1. Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno alle società controllate dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme sulla "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" in relazione al divieto di assunzione di personale posto dall'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, successivamente confermato dall'art. 19 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61.
               La questione si è posta in relazione all'esigenza di adottare una decisione sul ricorso gerarchico presentato dalla "XXXX" S.p.A. avverso la nota dell'U.P.L.M.O. di Palermo con la quale si notificava una scopertura di n. 6 unità lavorative appartenenti alle categorie protette, e si invitava la suddetta società a "provvedere alla relativa richiesta di assunzione" ai sensi della cit. legge n. 482/68.
   Al riguardo codesto Assessorato manifesta un orientamento negativo nella considerazione della "specialità" della normativa regionale.
   
               2. Sulla questione sottoposta all'esame dello scrivente si osserva preliminarmente che la legge n. 482/68, concernente le assunzioni obbligatorie, è finalizzata a tutelare il diritto al lavoro di alcune categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare debolezza contrattuale.
               Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 12 della citata legge, sono soggetti all'obbligo di assunzione tanto i datori di lavoro privati quanto le amministrazioni, aziende ed enti pubblici in genere, purchè, in ogni caso, abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori.
               Deve, tuttavia, osservarsi - in relazione alla decisione da adottare sul ricorso proposto dalla "XXXX" S.p.A. - che l'obbligo di assunzione dei privati datori di lavoro nei confronti di personale appartenente alla categoria protetta è subordinato alla preventiva richiesta ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della legge n. 482/68.
               Infatti, come confermato da giurisprudenza consolidata, il rapporto di lavoro previsto dalla legge n. 482 del 1968 non si costituisce ex lege o per effetto di provvedimenti amministrativi, bensì per contratto su richiesta delle aziende obbligate, dal momento che il sistema delle assunzioni obbligatorie è strutturato in modo da far luogo non già alla costituzione autoritativa di tali rapporti, ma a meri obblighi legali di stipulare contratti con gli invalidi indicati al datore di lavoro dall'ufficio apposito (Cass. 24.1.85 n. 349; Cass. 24.7.84, n. 325).
Invero, nel sistema della L. n. 482/'68 la suddetta richiesta del datore di lavoro costituisce la condizione indispensabile per la nascita della specifica obbligazione di assumere, non sussistendo, pertanto, alcun obbligo di assunzione sulla base della sola situazione di fatto di scopertura in azienda dei posti riservati al collocamento obbligatorio (cfr. Pret. Ivrea, 3-2-88; Trib. Milano 10.6.95; Cass. sez. lav. 24.5.95 n. 5666).
               Nè, d'altra parte, sembra rilevarsi nella nota impugnata alcuna prescrizione autoritativa in ordine all'assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette ivi elencati, in quanto l'U.P.L.M.O. di Palermo nella parte conclusiva della citata nota si limita a restare "in attesa della richiesta ai sensi dell'art. 16 della legge 2.4.68, n. 482".
               Le superiori osservazioni possono considerarsi di per sè risolutive della questione sottoposta all'esame dello scrivente. Tuttavia, per completezza della trattazione, con riguardo al riferimento fatto da codesta Amministrazione all'art. 9 della L.R. 21.XII.1973, n. 50 ed all'art. 19 della L.R. 21.7.1977, n. 61, che dispongono un generale divieto di assunzioni di personale presso società del Gruppo ESPI, si osserva che, ove si guardi al contesto normativo in cui le disposizioni citate sono inserite ed al fine dalle stesse perseguito, la disciplina sul cosiddetto "collocamento obbligatorio" sembrerebbe non potersi applicare presso le aziende private "collegate" agli enti pubblici economici.
               In proposito, peraltro, non può che ribadirsi quanto già affermato dallo scrivente con i precedenti pareri nn. 9136/5.97.11 e 15924/234. 97.11 resi a codesto Assessorato, rispettivamente, in data 7.5.1997 e 20.8.1997, anche se inerenti a fattispecie parzialmente diverse.
               Infatti, come già a suo tempo osservato in ordine all'obbligo di assunzione di personale appartenente alle categorie protette, in presenza di specifiche disposizioni normative regionali che dispongono per gli enti il blocco delle assunzioni, agli stessi non sembra possa essere imposto l'obbligo di cui alla legge n. 482/68.
       
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
               Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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