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OGGETTO: A.S.T. - Contratti di formazione e lavoro. Elevazione limite di età per servizio militare e per categorie protette.

   
   
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               1. Facendo seguito alla precorsa corrispondenza si riscontrano i seguenti due quesiti riproposti da ultimo dall'Azienda Siciliana Trasporti con nota n. 426/R del 5 novembre 1998 e cioè se sia legittima, nel caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro, la concessione del beneficio dell'elevazione del limite di età per il servizio militare ed a favore degli appartenenti alle c.d. categorie protette.
               Con riferimento al diritto all'elevazione del limite di età per servizio militare l'AST l'ha ritenuto non ammissibile in quanto l'art. 10 dell'allegato A del R.D. 8/1/1931, n. 148, che indica come limite massimo d'età per l'assunzione al servizio in prova quello di 30 anni, è norma speciale e quindi prevalente sulla normativa di carattere generale di cui all'art. 77 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della L. 24/12/1986, n. 958, concernente appunto l'elevazione del limite d'età per servizio militare.
               Osserva peraltro l'Azienda che pur essendo stata introdotta la suindicata norma agevolativa fin dal 1964 la stessa Azienda non ha mai previsto nei propri bandi di concorso pubblico tale elevazione.
               Di contro rappresenta altresì di avere sempre previsto come causa di elevazione dell'età in generale e nella fattispecie dei C.F.L. l'essere coniugato ed avere figli a carico secondo quanto disposto per i concorsi pubblici.
               Per quanto riguarda le categorie protette l'AST fa presente che l'elevazione del limite d'età contemplata dall'art. 1 della L. 2/4/68 n. 482 è operante nell'ipotesi di assunzioni dirette o mediante concorso per le quali sono stabilite quote di posti riservati agli appartenenti alle stesse. Ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie in virtù dell'esplicita esclusione concernente il personale viaggiante delle aziende di trasporto fissata dall'art. 13, comma 1 della l. 482/68.
   
               2. In ordine ai due suesposti quesiti giova premettere che l'A.S.T. è persona giuridica pubblica (art. 1, L.R. 22/50) sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell'Amministrazione Regionale (artt. 19, 21, 22, L.R. 22/50 e succ. modif. e integr.; art. 20, L.R. 212/79) e che per legge provvede a qualsiasi fabbisogno di personale esclusivamente per pubblico concorso (art. 7, L.R. 31/69). La medesima altresì per l'assunzione del personale deve applicare esclusivamente la normativa di fonte regionale (art. 1, L.R. 2/88 concernente appunto aziende ed enti dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale, nonchè art. 1, L.R. 12/9I che ha riguardo alle stese aziende ed enti suindicati).
               In particolare l'art. 1 dell'ultima legge citata dispone che gli enti come sopra individuati effettuano l'assunzione del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto, come nella presente fattispecie, il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesta una specifica professionalità ai sensi dell'art. 16 della L. 28/2/1987, n. 56 e succ. modif. e cioè "sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti "(art. 16, comma 1).
               La superiore normativa, come già ricordato nel precedente parere n. 22056 del 24/11/97, reso a codesto Assessorato, trova applicazione anche nel caso che ci occupa e cioè di assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro.
               Tra i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, come è noto, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante appunto norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede in particolare l'elevazione del limite di età oltre che nei casi ammessi dall'AST sia in via generale che in particolare per le assunzioni con C.F.L. -e cioè l'elevazione di un anno per gli aspiranti coniugati e di un anno per ogni figlio vivente (art. 2, 1° comma, n. 2, lettere a) e b) -anche nei seguenti casi elencati nelle successive lettere c° e d) della medesima norma soprarichiamata: "c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio...; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata ai sensi della l. 24 dicembre 1986, n. 958".
               La superione normativa è stata peraltro correttamente applicata nella fattispecie dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catania, come si desume dalla nota n. 10512/A del 23/9/1996 indirizzata all'Azienda Siciliana Trasporti, nella quale in particolare si afferma che "i lavoratori di cui all'oggetto hanno usufruito dell'elevazione del limite di età in applicazione delle leggi vigenti ed in particolare dell'art. 2 del D.P.R. 487/94".
               Lo stesso invece non può dirsi per l'AST che, senza alcuna motivazione, ha dato applicazione ai primi due casi contemplati nelle lettere a) e b) e non a successivi di cui alle lettere c) e d).
               E' appena il caso di osservare infine, per quanto riguarda in particolare l'elevazione del limite di età per il servizio militare, che la norma che la disciplina è formulata in termini tali che ("Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata") da escludere qualsiasi eccezione.
               Invero secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 58/93) in mancanza di indicazioni univoche e chiare in favore del mantenimento della disciplina speciale anteriore questa deve ritenersi derogata dall'atto posteriore.
               In altri termini, secondo il pensiero della Corte, il principio di specialità rappresenta un mero criterio interpretativo e non una regola di valore assoluto e va di volta in volta verificato alla stregua dell'intenzione del legislatore. Pertanto l'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 che fissa il limite massimo di età in 30 anni, non può che essere interpretato, anche tenuto conto a tacer d'altro dell'epoca in cui quest'ultimo è stato emanato, alla luce del principio sancito dall'art. 52 della Costituzione (in base al quale "il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino") di cui l'art. 77 del D.P.R. 14/2/1964, n. 237 costituisce applicazione.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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