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Gruppo II                      /263.98.11

OGGETTO: Corresponsione di compensi per la partecipazione a gruppi di lavoro a tempo determinato di cui agli artt.11 e 12 della l.r. 6/88.

   
                                        Segreteria Generale
                                                   Gruppo I - AA.GG. e Comuni
                                                   S E D E

                                     p.c. Segreteria della Giunta regionale
                                                   S E D E

   1.          Con la suindicata nota, premesso che la Segreteria della Giunta regionale ha sottoposto a codesta Segreteria generale per una valutazione preliminare la richiesta della Direzione regionale della programmazione relativa alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei gruppi di lavoro a tempo determinato previsti dagli artt.11 e seg. della l.r. n.6/88, chiede allo Scrivente di esaminare: a) la natura giuridica di tali strutture, che la Direzione della programmazione assimila alle "organizzazioni a matrice" (task-forces, teams etc.); b) "il ruolo e la applicabilità, tali casi, dell'art.1 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15; c) quale sia l'organo competente ad adottare il provvedimento di fissazione della misura del compenso, ove spettante.
   
   2.          L'art.11, comma 2, della l.r. 19 maggio 1988, n.6 attribuisce al Presidente della Regione la facoltà di costituire "gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione" con il compito di coadiuvare la Direzione regionale della programmazione nella predisposizione del piano regionale di sviluppo economico-sociale e degli altri strumenti di programmazione previsti dalla stessa legge.
               Tali gruppi di lavoro non sembrano presentare i caratteri degli organi collegiali propriamente detti, non tanto per la loro temporaneità - data la configurabilità di organi a tempo determinato sia monocratici (ad es. commissari straordinari o ad acta) sia collegiali (ad es. Commissioni d'inchiesta), - quanto per la loro struttura aperta - la cui determinazione non è neppure rimessa al Presidente della Regione, a differenza di quanto previsto per il nucleo di valutazione (art.8, u.c.) - e soprattutto per la loro inconfigurabilità come centri d'imputazione di competenze. Il loro compito infatti si esaurisce in un'attività di studio ed elaborazione. Essi viceversa sembrano qualificabili come unità organizzative straordinarie, di supporto della Direzione regionale della programmazione.
               Da ciò tuttavia non discende, ad avviso dello Scrivente, l'inapplicabilità a tali gruppi di lavoro anomali dell'art.1, co.4, l.r. 11 maggio 1993, n.15.
               In primo luogo può osservarsi al riguardo che la disposizione limitativa della percezione dei compensi non si riferisce alla partecipazione agli organi, ma agli "organismi collegiali", dizione quest'ultima che sembra estendere l'ambito di applicazione della norma oltre i confini degli organi amministrativi collegiali propriamente detti.
               Tale conclusione è suffragata dall'interpretazione logica della disposizione: ed invero, se non è giustificata la corresponsione di un compenso al funzionario regionale che partecipi ad un organo collegiale esplicante un'attività riconducibile ai compiti ordinari ed istituzionali del dipendente, ancor meno lo sarebbe nel caso di partecipazione ad "organismi" di minor rilevanza, come appunto i gruppi di lavoro di cui  trattasi, comportanti l'assunzione di minori responsabilità.
               Una volta acclarata l'irrilevanza agli effetti di specie della natura giuridica dei predetti gruppi di lavoro a tempo determinato, il criterio a cui attenersi per stabilire se spetti o meno un compenso ai funzionari regionali chiamati a farne parte resta quello della estraneità del lavoro di tali gruppi rispetto ai compiti ordinari ed istituzionali dei funzionari stessi. Ebbene, gli elementi sintomatici della mancanza di nesso tra l'attività dell'organismo collegiale e le mansioni del dipendente regionale chiamato a farne parte sono costituiti dalla "fungibilità" della partecipazione di quest'ultimo rispetto a quella di un componente esterno e dalla casualità della scelta del dipendente regionale, avulsa dalla specifica competenza del ramo di amministrazione e dell'ufficio a cui egli appartiene.
               Ora, nella specie, sotto il primo profilo, non sembra pertinente il richiamo al parere del C.g.a. 18 luglio 1995, n.385/95, secondo cui, "se la partecipazione all'organo collegiale può essere attribuita anche ad un non dipendente, nel caso in cui (l'incarico n.d.r.) venga invece conferito ad un dipendente lo stesso dovrà essere pagato". L'art. 11, co.2, l.r. n.6/1988 infatti prevede in primis la necessaria partecipazione ai gruppi de quibus "di funzionari regionali", ai quali si aggiungono ("e") "esperti estranei all'Amministrazione". Nè appare rilevante la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo 11 che consente, in alternativa alla costituzione dei gruppi di lavoro a tempo determinato, "la stipula di convenzioni con università o istituti pubblici di ricerca". Tale possiblità invero è da ritenersi ragionevolmente legata all'ipotesi in cui all'interno dell'Amministrazione non si rinvengano le risorse umane e tecnologiche necessarie per il disimpegno dell'attività di supporto di cui trattasi.
Sembrerebbe invece sussistere prima facie l'elemento sintomatico della casualità della scelta dei funzionari regionali, dal momento che la norma non specifica la provenienza di questi ultimi, nè, a differenza dell'art. 8, co. 2, relativo al nucleo di valutazione, richiede che essi abbiano "particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico finanziaria".
               Ad un più attento esame della disposizione non sembra tuttavia poter sfuggire che la scelta dei dipendenti regionali con i quali costituire i gruppi di lavoro in discorso non possa essere casuale, ma debba ricadere, in obbedienza al principio del buon andamento dell'amministrazione, su elementi dotati di una particolare formazione professionale nel campo della programmazione, acquisita anche al di fuori della predetta Direzione regionale, ma pur sempre presso rami di amministrazione od uffici che esplichino attività collegata alla programmazione.
               Tale considerazione trova conferma nello stesso decreto istitutivo della struttura de qua (D.P. Reg. 26 giugno 1998, n.046 D.P.R., trasmesso in copia con lettera della Direzione regionale della programmazione n.1161/A/1 del 2 dicembre s.) dal cui preambolo si evince che detta "struttura operativa" è composta dai componenti della Commissione tecnica interassessoriale per i progetti FESR nonchè da "funzionari designati dagli Assessorati quali referenti per le attività connesse alla programmazione".
               Le considerazioni sopra svolte inducono quest'Ufficio a ritenere che non sussistono sufficienti elementi per un'integrazione del regolamento emanato con D.P. Reg. 29 giugno 1998, n.28, nella parte in cui non include tra i casi di corresponsione di un compenso extra la partecipazione ai gruppi di lavoro a tempo determinato previsti dal citato art.11 L.r. 6/1988, dovendosi l'art.12, co.2, della stessa legge ritenersi abrogato per incompatibilità con l'art.1, co.4, l.r. 15/1993.
       
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               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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