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Gruppo     II                    /266.98.11

OGGETTO: Concorsi interni dell'Amministrazione dei beni culturali. Art. 1 lett. b) l.r. 21/1986.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI BENI CULTURALI E
                                                   AMBIENTALI E DELLA
                                                   PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                   PALERMO
   
                           e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE
                                                   DEL PERSONALE E DEI
                                                   SERVIZI GENERALI
                                                   S E D E
   
               1. Con la suindicata nota codesto Assessorato ha posto allo scrivente i seguenti quesiti:
   1) Se l'anzianità di cinque anni richiesta per la partecipazione ai concorsi in oggetto indicati debba essere posseduta alla data di entrata in vigore della l.r. 21 del 1986 o alla data di emanazione del relativo bando di concorso così come ritenuto dalla Presidenza della Regione con riferimento ai concorsi per i passaggi di qualifica del ruolo amministrativo.
   2) Con riferimento a una precedente consultazione, nella quale l'Ufficio ha ritenuto che i concorsi de quibus possano svolgersi limitatamente ai posti per i quali non si richiede specifico titolo di studio, si chiede se tale ostacolo possa essere superato indicendo i concorsi e quindi predisponendo la graduatoria e le conseguenti nomine esclusivamente in base alle qualifiche (dirigente tecnico, esperto laureato, ecc.) previste dalla tabella I della l.r. 41/85 senza tener conto delle particolari specializzazioni indicate nella l.r. 116/80, che verrebbero invece in rilievo solo al momento dell'attribuzione delle mansioni.
   
               2. Quanto al primo quesito, anche se con le riserve di cui si dirà in seguito, non può che concordarsi con l'interpretazione di codesto Assessorato circa l'applicabilità del sistema di progressione, transitoriamente previsto dalla lett. b) dell'art. 1 della l.r. 21 del 1986 anche in favore di dipendenti che l'anzianità di servizio ivi richiesta maturino successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, ferma restando comunque la necessità che detti dipendenti fossero già inquadrati nell'Amministrazione regionale alla suddetta data.
               La correttezza dell'interpretazione già prescelta dalla Direzione del personale sembra infatti confermata dalla disposizione recata dall'art. 1, c. 4, della l.r. 7 maggio 1996 n. 3. Infatti, detta norma che, impugnata, anche se sotto un diverso profilo, ha già superato un vaglio di costituzionalità, reca un particolare beneficio (la riscattabilità della laurea) ai dipendenti che hanno conseguito il passaggio alla qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 1, lett. b), della l.r. 21/86 e che, essendo in possesso alla data di entrata in vigore della predetta legge del diploma di laurea prescritto dall'art. 1, lett. a), avrebbero avuto titolo a conseguire il passaggio di qualifica secondo il sistema di cui alla citata lettera a).
               Deve quindi ritenersi che i suoi destinatari siano i dipendenti che non poterono partecipare alla selezione ex lett. a) perchè carenti del requisito di anzianità. Se però per concorrere alla qualifica di dirigente ex lett. b) l'anzianità di servizio, oltretutto maggiore, doveva già sussistere alla stessa data (quella di entrata in vigore della l.r. 21/86) espressamente prevista nella lett. a), la norma della l.r. 31/96 non potrebbe operare.
               Pertanto l'introduzione della disposizione da ultimo citata sembra avvalorare l'interpretazione che la norma in esame ha già avuto nell'ambito della Presidenza.
               Di conseguenza quest'Ufficio tralascia ogni ulteriore indagine pur nutrendo qualche perplessità su una lettura che, come quella descritta, non tenendo conto del disegno complessivo in cui la norma è inserita può invero creare disparità di trattamento in quanto consente all'Amministrazione, a seconda del tempo in cui la stessa procede ad indire il concorso interno, di variare l'ambito degli aventi diritto a parteciparvi.
   
               3. Quanto al secondo quesito, lo scrivente non ritiene di poter seguire il nuovo percorso delineato da codesto Assessorato, nella richiesta di riesame del precedente parere.
               Ed invero l'incongruità dell'effetto cui potrebbe pervenirsi sembra dimostrare l'impraticabilità della soluzione proiettata nella richiesta di parere con cui si vorrebbe scindere qualifica e mansioni, della quale del resto si mostra consapevole lo stesso richiedente, laddove esprima il timore di pervenire in tal modo a disporre di dirigenti tecnici a cui non potrebbe però attribuire mansioni tecniche.
               Poichè invece dal possesso della qualifica nasce il diritto all'adibizione alle relative mansioni, ammette l'impossibilità di attribuire queste ultime al dipendente privo dello specifico titolo di studio significa, nel contempo, affermare l'impossibilità per lo stesso di rivestire la qualifica. Nè per il solo fatto che nella tabella I allegata alla l.r. 41 del 1985 e succ. mod., i contingenti delle qualifiche di assistente e dirigente tecnico siano complessivamente stabiliti, possono ritenersi venute meno le specifiche qualifiche professionali o specialistiche che concorrono alla formazione dei contingenti stessi. Diversamente opinando infatti non vi sarebbe modo di individuare nè le attribuzioni nè i modi di accesso alle qualifiche del ruolo tecnico de quo che non può invece che continuare ad essere regolato per tali aspetti dagli artt. 17 e 18 della l.r. 116 del 1980.
               Lo scrivente è disponibile a tornare sull'argomento a richiesta della Direzione regionale che legge per conoscenza, alla quale il presente parere viene esteso in considerazione della competenza generale in materia.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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