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Gruppo IV                      /268.98.11

OGGETTO: Parcelle di collaudo. Rimborso spese e revisione tecnico-contabile. Quesiti.

   
   
                                                    Assessorato Regionale
                                                     Cooperazione, Commercio,
                                                     Artigianato e Pesca
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa il pagamento del rimborso spese e dei compensi per la revisione tecnico-contabile a collaudatori di opere realizzate usufruendo degli investimenti previsti dalla legge 1/3/86 n.64.
               In particolare si riferisce che la Ragioneria Centrale di codesto Assessorato ha restituito con rilievo provvedimenti di liquidazione di parcelle eccependo che anche nel caso di collaudatori singoli deve essere applicato, "per gli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della L.r. 10/93", l'art.62 della suddetta legge e che conseguentemente spetta solo il rimborso delle spese effettivamente documentate.
               Sostiene altresì la Ragioneria suddetta che la revisione tecnico-contabile costituisce compenso aggiuntivo soltanto nel caso in cui venga domandata e concessa dalla committenza la revisione totale degli atti e che, pertanto, la revisione parziale non può essere ammessa al pagamento in quanto rientra fra i doveri del collaudatore.
   
   
       2.          In ordine alla prima delle problematiche sottoposte allo scrivente concernente il rimborso spese in favore dei collaudatori unici di opere pubbliche va tenuto in debito conto che, sulla questione, si è recentemente espresso, con parere n.200/98 (adunanza del 21 aprile 1998), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sostenendo l'applicabilità del criterio di cui all'art.62 della l.r. 12 gennaio 1993, n.10 (di rimborso delle sole spese effettivamente documentate) anche ai collaudatori unici.
               Argomenta il C.G.A. che la previsione normativa di cui al suddetto art.62 sia "mirata a rendere omogeneo e razionale il sistema di rimborso, secondo il criterio delle spese effettivamente sostenute" e che pertanto tale disposizione assume portata generale che abroga, sul punto, le previgenti norme.
   * * *

           Quanto poi alla possibilità di considerare la revisione tecnico-contabile parziale quale compenso aggiuntivo da corrispondere al collaudatore va preliminarmente chiarito cosa debba intendersi per "doveri del collaudatore", cioè quale estensione normalmente abbia tale incarico tenuto conto che il collaudo, ai sensi dell'art.91 del Reg. 25 maggio 1895, n.350, ha fra i suoi scopi anche quello di (cfr. punto 3) verificare e certificare se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro, e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste ed altresì se (cfr. punto 4) i prezzi stabiliti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo la stipulazione del contratto.
               Il compito del collaudatore, dall'insieme delle norme concernenti la materia, non si limita cioè esclusivamente all'esame dei dati di fatto risultanti dallo stato dell'opera ma è anche un riscontro di tipo amministrativo-contabile eseguito per conto del committente.
       In tal senso l'art.96 del sopracitato regolamento prevede che "la verificazione del buon eseguimento di un'opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in regola" proprio perchè entrambe le verificazioni formano oggetto dell'incarico di collaudo.
               Coerentemente la circolare del Ministero dei lavori pubblici n.1077 del 12 marzo 1941 concernente - Contabilità lavori e collaudo - chiarisce che "allo scopo di uniformare le direttive da dare ai collaudatori e renderle conformi a quanto stabilito nel citato art.96 conviene che nell'affidare incarichi di collaudo, per quanto riguarda la revisione degli atti contabili, si faccia soltanto presente al collaudatore che egli dovrà esprimere il suo parere sulla regolarità della contabilità eseguendo tutti quei riscontri che a suo giudizio riterrà necessari allo scopo".
               Ancora nella successiva circolare ministeriale 18 ottobre 1950, n.2764, concernente "norme da osservare nell'espletamento di collaudi" al punto 6) è detto che, nei certificati di collaudo "dovrà essere fatto esplicito cenno all'avvenuta revisione tecnico-contabile, ai sensi della circolare n.1077 del 12 marzo 1941".
               Sembra pertanto di tutta evidenza che l'espletamento dell'incarico ricevuto non possa costituire in alcun modo motivo per la corresponsione di un compenso aggiuntivo e che conclusivamente quindi, nella fattispecie, si possa concordare con i motivi di rilievo addotti dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato richiedente.
   ***

           A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
       Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.


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