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Gruppo III                   /271.98.11

OGGETTO: Legge regionale 1993, n. 25, art. 22 e D.P.Reg. 8 marzo 1995, n. 50. Fondo per spese di istruzione.

   
   
                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                           Direzione per i rapporti extraregionali
                                           Gr. I°
                                           S E D E
   
   1.          Con la nota in riferimento codesta Direzione chiede il parere dello scrivente Ufficio in merito ad una problematica relativa al fondo per spese di istruzione previsto dall'art. 22 della L.r. n. 25/1993 sull'imprenditoria giovanile e regolamentato con l'art. 11 e ss. D.P.Reg. 8 marzo 1995 n. 50.
               In particolare si chiede di conoscere se in caso di archiviazione e restituzione del progetto per carenza di documentazione possa essere restituita la somma di cui all'art. 22, L.r. 25/93.
   
   2.          L'articolo 22 della L.r. 25/93, nel prevedere a carico dei soggetti che presentano progetti di sviluppo produttivo un contributo per spese istruttorie pari ad un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, demanda ad un regolamento Presidenziale il compito della destinazione specifica di detto contributo.
               Il regolamento de quo emanato con D.P.Reg. n. 50 dell'8 marzo 1995, in armonia alla disposizione legislativa, prevede (art. 11, comma 2°, lett. b)) che, tra i vari documenti, il soggetto istante debba presentare la ricevuta di un versamento di una somma pari all'uno per mille dell'ammontare del progetto di sviluppo produttivo di cui si richiede il finanziamento. Dispone, altresì, "i proventi di tali versamenti costituiscono un fondo destinato alla copertura delle spese di istruttoria e non sono ripetibili in caso di mancato finanziamento del progetto di sviluppo produttivo".
               La ripartizione della somma è in ragione di 37,5 centomillesimi per il pagamento di un incentivo al Presidente ed ai componenti del Nucleo di valutazione in relazione ai progetti esaminati suddiviso in proporzione al numero dei componenti ed alle rispettive presenze (art. 12 comma 6°); 37,5 centomillesimi da attribuire semestralmente alla Segreteria Tecnica in relazione ai nuovi progetti istruiti (art. 13, comma 2°), 25 centomillesimi a favore degli istituti di credito quale contributo per spese istruttorie in relazione alle pratiche istruite (art. 14, comma 6°).
               Da quanto fino ad ora esposto sembra potersi dedurre che gli incentivi (al Nucleo ed alla Segreteria Tecnica) e il contributo spese (agli Istituti di credito) siano strettamente connessi all'effettiva istruzione e quindi all'effettivo esame dei progetti.
               Pertanto, ad avviso dello scrivente, l'irripetibilità della somma versata dal soggetto istante è da riferire ad una pratica istruita ed esaminata da tutti e tre i soggetti interessati (Nucleo-Segreteria-Istituto) che, tuttavia, per qualsivoglia ragione ha avuto un esito negativo e, quindi, non è pervenuta a finanziamento.
               Se, come prospetta codesta Direzione, il progetto non è giunto all'esame del Nucleo e dell'Istituto di credito perchè archiviata e restituita all'interessato per carenza di documentazione, nonostante l'espressa richiesta in tal senso della Segreteria Tecnica (art. 11 comma 4°) appare legittima la restituzione di quella parte della somma versata e non utlizzata per gli scopi normativamente previsti. In difetto, poichè le somme che incrementano il fondo sono ad imputazione specifica, finirebbero col sussistere somme non utilizzate e non utilizzabili in alcun modo.
   3.          A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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