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OGGETTO: Legge 64/86. Costruzione acquedotto intercomunale esterno a servizio dei Comuni di G... e M.... Proroga convenzione. Cause di forza maggiore. Quesito.

   
   
   
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   1.          Con la nota che si riscontra viene sottoposta all'esame dello scrivente la problematica che qui di seguito si riassume.
               Con D.P. n.339/D.R.E. del 5.8.91 è stata approvata la convenzione stipulata in data 25.5.91 con il comune di G... avente ad oggetto l'esecuzione dell'opera suindicata.
               A seguito di ritardi nell'iter di affidamento dell'appalto dell'opera codesta Presidenza ha concesso proroghe del termine previsto dall'art.5 della convenzione. Da ultimo con D.A. n.538 dell'11.11.1996 è stata concessa, ai sensi dell'art.1 della l.r. n.42 del 1995, come modificato dall'art.33 della l.r. n.22/1996, una proroga finale del termine ultimo della convenzione avente così una scadenza 11.11.1998.
               Tale lasso di tempo è però trascorso infruttuosamente atteso che l'aggiudicazione della gara veniva gravata di ricorso al TAR dichiarato inammissibile ed infondato con sentenza 885/97, confermata peraltro dal C.G.A. (sent.25/97 del 17.12.97) e che il Procuratore della Repubblica di P... ha sequestrato gli atti successivamente dissequestrati in data 14.7.1998.
               In data 4 agosto 1998 è stato stipulato il contratto di appalto e il successivo giorno 25 dello stesso mese sono stati consegnati i lavori.
               Con nota 5 agosto 1998 n.11494 il Comune di G... ha chiesto un'ulteriore proroga della convenzione.
               Ritiene codesta Amministrazione di potere procedere alla proroga della convenzione sulla base di un'estensione analogica di quanto previsto nell'ordinamento statale riguardo l'esatta identificazione delle cause di forza maggiore (art.2 D.L. 403/93 e circolare attuativa della Cassa Depositi e prestiti n.1195 dell'ottobre 1993).
               In ordine all'interpretazione suesposta vien chiesto pertanto l'avviso dello scrivente.
   
   2.          L'art.1, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1995, n.42 dispone che "la prosecuzione ed il completamento oltre il termine di cui al comma 1 degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da cause di forza maggiore".
               Il disposto della norma succitata riprende in parte quanto stabilito dall'art.2, primo comma, primo inciso, del D.L. 9 ottobre 1993, n.403 non convertito in legge ("La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da causa di forza maggiore)". Tuttavia giova ricordare che per effetto del comma 2 dell'art.1 della legge 7 aprile 1995, n.104, che ha convertito in legge il D.L. 8.2.1995, n.32, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra gli altri, appunto, del D.L. 403/1993.
               La menzionata circolare n.1195 del 1993 della Cassa Depositi e prestiti, per quanto concerne il regime delle proroghe ai termini di chiusura delle convenzioni, nel richiamare "la normativa di cui al comma 1 dell'art.2 del decreto legge n.403/1993" fornisce una interpretazione puntuale delle "cause di forza maggiore" nel senso che le stesse "sono da identificarsi nelle sole ipotesi di eventi calamitosi o assolutamente imprevedibili oppure in dipendenza di successive disposizioni dell'autorità amministrativa o giudiziaria".
               Detta interpretazione, riferibile ovviamente tanto al disposto del D.L. 403/93 che a quello - identico - del comma 2 dell'art.1 della l.r. n.42/1995, può ritenersi in linea con quella sostenuta tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza con riferimento ad es. all'identica espressione contenuta nell'art.30 del Capitolato generale d'appalto a proposito della sospensione dei lavori e delle conseguenti proroghe di ultimazione degli stessi. Invero viene comunemente individuata nel provvedimento amministrativo dettato da interessi generali (factum principio) o nell'ordine del giudice l'ipotesi tipica di impedimento non imputabile alle parti, integrante gli estremi della causa di forza maggiore.
               Alla luce del summenzionato indirizzo interpretativo non costituiscono nella fattispecie cause di forza maggiore - come invece sembra ritenere codesta Amministrazione nella nota che si riscontra - i ricorsi giurisdizionali al TAR ed al CGA da parte di un concorrente alla gara de quo. Soltanto l'ordinanza di sospensione dell'aggiudicazione - che nella fattispecie non sembra essersi verificata - avrebbe costituito impedimento legittimamente la proroga.
               Costituisce invece causa di forza maggiore il sequestro degli atti disposto dal Procuratore della Repubblica di P...: correttamente invero la richiesta di proroga del Comune di G... fa riferimento solo a questa ipotesi.
               Tuttavia l'istanza sindacale è assolutamente carente di qualsiasi documentazione in merito; sicchè non è dato evincersi nè la data del sequestro, nè quali atti sono stati sequestrati nè i motivi dello stesso; non sono altresì evidenziate le ragioni del dissequestro.
               Conseguentemente codesta Presidenza non è in atto nelle condizioni di potere concedere la richiesta proroga.
               All'uopo giova ricordare quanto opportunamente previsto al riguardo nella citata circolare della Cassa Depositi e Prestiti: "Ai fini operativi, qualora si verificasse la necessità di proroga, l'ente convenzionato dovrà inviare motivata e documentata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti che provvederà ad attivare la funzione del nucleo ispettivo. Successivamente alle risultanze istruttorie, si provvederà alla concessione di proroga con determinazione del direttore generale della Cassa".
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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