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Gruppo VI                     275.98.11

OGGETTO: Lavoratori emigrati all'estero - Provvidenze previste dall'art. 66 l.r. n. 57/85 - Estensibilità delle stesse ai lavoratori emigrati nel territorio nazionale.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA
                                         PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE
                                         PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
                                         P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di estendere i benefici previsti dall'art. 66 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, ai lavoratori emigrati in altre regioni d'Italia per motivi di lavoro.
               In particolare il primo comma dell'art. 66 citato, in aggiunta ai commi dell'art. 10, e successive modifiche, della l.r. 4 giugno 1980, n. 55, recante: "Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie", prevede testualmente che "Per la traslazione nella Regione della salma del lavoratore o del pensionato, o di un componente il rispettivo nucleo familiare, deceduto all'estero, è concesso, qualora le relative spese non facciano carico ad istituzioni ed enti pubblici o privati, un contributo di ammontare pari all'80 per cento delle spese documentate e, comunque, non superiore a lire 4.500.000, per il trasporto da paesi extra-europei, ed a lire 1.000.000, per il trasporto da paesi europei".
   Con riferimento a tale disposizione si chiede se possano ritenersi ammissibili a tale contributo anche le spese relative alla traslazione di salme di lavoratori, o componenti della loro famiglia, emigrati nel territorio nazionale.
               In proposito codesto Assessorato, nel far presente che la questione viene posta a seguito di specifiche richieste avanzate da alcuni comuni, sembra manifestare un orientamento negativo nella convinzione che "le provvidenze in favore degli emigrati previsti dall'art. 10 della l.r. n. 55/80, cui l'art. 66 fa riferimento, sono rivolte a tutti coloro che si allontanano dalla Sicilia per motivi di lavoro", "mentre l'art. 66 della l.r. n. 57/85 si rivolge esclusivamente ai lavoratori emigrati all'estero".
   
   2.          Dal tenore delle disposizioni sopra richiamate si evince che il legislatore regionale individua tassativamente i beneficiari della provvidenza prevista con esclusivo riferimento al decesso avvenuto all'estero e conseguentemente non sembra che il beneficio de quo possa estendersi anche "a tutti coloro che si allontanano dalla Sicilia per motivi di lavoro", così come rilevato con la nota cui si risponde con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 10 della L.r. 4 giugno 1980, n. 55.
               In proposito è appena il caso di rilevare preliminarmente che l'interpretazione dei testi normativi, soprattutto nella fase attuativa, deve svolgersi - come è noto - secondo regole predeterminate, o ricavabili dal sistema, e che l'interpretazione estensiva (che si attua quando il legislatore abbia lasciato spazio all'interprete tramite una formulazione della norma indicativa e non tassativa mediante l'uso di concetti elastici e di clausole generali) deve sempre ricondursi alla volontà della legge partendo dal presupposto, in caso di possibili interpretazioni divergenti, che quella conforme al significato letterale o grammaticale sia la più accettabile.
               Con riguardo alla fattispecie in esame non sembra, dunque, potersi accedere ad una interpretazione estensiva della norma in quanto dall'esame della stessa deriva inequivocabilmente che il titolo del contributo de quo è la traslazione nella regione della salma dell'emigrato, o di un componente il rispettivo nucleo familiare, deceduto all'estero, e non anche nel territorio nazionale.
               Nè a diversa conclusione sembra possa pervenirsi esaminando il contesto normativo in cui la disposizione è inserita.
               La suindicata interpretazione, d'altra parte, trova riscontro anche nei precedenti commi dell'art. 10 della l.r. n. 55/80, cui il disposto del citato art. 66 va ad aggiungersi.
               Con tali disposizioni, infatti, vengono attribuite ai lavoratori siciliani altre provvidenze, alle quali hanno titolo a beneficiare coloro che ritornino in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni.
               Dal tenore delle richiamate disposizioni si può dedurre che se il legislatore avesse voluto attribuire il contributo di cui all'art. 66 sopracitato anche a quei siciliani che avessero prestato lavoro nell'ambito del territorio nazionale, lo avrebbe previsto espressamente, così come disposto con riguardo alle provvidenze di cui all'art. 10 della più volte citata L.r. n. 55/80, ove espressamente distingue, ai fini dell'individuazione dei beneficiari delle stesse, le due categorie di lavoratori che abbiano prestato lavoro all'estero ovvero nella restante parte del territorio nazionale.
               Sulla base delle considerazioni svolte si ribadisce pertanto, l'impossibilità di concedere il beneficio in oggetto anche ai lavoratori siciliani emigrati nel territorio nazionale.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   

   3.          Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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