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OGGETTO: Art. 22 l.724/1994. Proroga graduatoria concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. Applicabilità in Sicilia. Quesito.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                   degli enti locali
                                                   P A L E R M O
   
                               p.c.         Direzione regionale del
                                                   personale e SS.GG.
                                                   S E D E

   
   1.          E' pervenuta la lettera n.2108/XII del 26 ottobre s., con cui codesto Assessorato consulta lo scrivente sul quesito in oggetto avanzato dal Comune di R... con riferimento al concorso ad un posto di vigile urbano indetto con delibera del 3 febbraio 1992 la cui graduatoria si vorrebbe utilizzare per la copertura di vacanze di posti verificatesi il 2 luglio 1997 ed il 31 ottobre 1997 e quindi entro il termine del 31 dicembre 1997, fino al quale la disposizione della legge 724/1994 (art.22) suindicata ha prorogato la validità delle graduatorie dei concorsi approvate a partire dal 2 gennaio 1992.
   
   2.          L'art.22 della legge 27 dicembre 1994, n.724, testualmente recita:
   "8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997".
               Tale disposizione continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998, in virtù dell'art.1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.549. Essa però non è stata recepita dalla Regione siciliana, la quale con l'art.2 della legge 7 settembre 1998, n.23, ha operato un rinvio formale, tra l'altro, all'art.6 della l.15 maggio 1997, n.127, che, al comma 21, prevede per gli enti locali l'efficacia triennale delle graduatorie per l'eventuale copertura di posti dello stesso profilo professionale, di precedente istituzione, che si rendano vacanti e disponibili dopo la pubblicazione delle stesse. L'unica possibilità di applicazione agli enti locali siciliani della predetta disposizione eccezionale e transitoria è legata alla riscontrabilità nella medesima delle caratteristiche proprie delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, applicabili per forza propria anche nel territorio delle regioni a statuto speciale, dotate, come la Regione siciliana, di potestà legislativa esclusiva nella relativa materia; caratteri in astratto riscontrabili anche in una norma temporanea come il citato art.22, co.8, della l. n.724/1994 (Corte cost. sentt. nn.244 del 1988 e 493 del 1991).
               L'Ufficio non ritiene, però, che la suddetta disposizione possieda in concreto i connotati di tale limite generale all'esercizio della competenza legislativa delle regioni, quali delineati dalla costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis 5, sent. 153 del 1995), che pone l'accento in particolare: sull'incisiva innovatività del contenuto normativo, sull'attinenza della disciplina ad un problema di grande rilevanza per la vita economica e sociale della comunità intera e sull'individuabilità nella norma stessa di un principio che esiga un'attuazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Nella disposizione in esame, invero, non è riscontrabile nessuno di tali caratteri: non il primo, perchè la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei pubblici concorsi non costituisce una novità assoluta, essendo stata già disposta dallo stesso legislatore regionale con l'art.15 l.r. 12 novembre 1996, n.41, nei riguardi del termine previsto dall'art.8 l.r. n.12/1991; non il secondo, attesa la ridotta rilevanza del problema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali per la vita economico sociale della comunità nazionale; non, infine, il terzo, per l'assorbente considerazione che l'utilizzo degli idonei delle graduatorie non costituisce l'unica forma di assunzione da parte degli enti pubblici consentita dal citato art.22 ("anche utilizzando....") e comunque non riguarda tutti gli enti locali (cfr. comma 10 dello stesso articolo).
               In conclusione, quindi non sembra che alla richiesta del comune di R... possa darsi risposta affermativa.
   
   

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