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Gruppo     II                  /282.98.11

OGGETTO: Incompatibilità tra le cariche di consigliere provinciale e di componenti del Consiglio di amministrazione di una IPAB.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEGLI ENTI LOCALI
                                                   Direzione affari sociali
                                                   Gruppo VI
                                                               S E D E
   
               1. Con nota del 26 ottobre 1998, senza numero, codesto Assessorato ha chiesto il parere dello scrivente sulla situazione di incompatibilità, prospettata dal Presidente della IPAB "XXXX" di YYYY, in cui si troverebbe un amministratore di tale istituzione eletto consigliere provinciale.
               Detta incompatibilità sarebbe configurabile alla luce dell'art. 11, lett. b, della legge 6972/1890 nonchè dell'art. 22, comma 4, della l.r. 26/93, i quali, rispettivamente, contemplano le ipotesi di esclusione dall'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed il divieto per i consiglieri provinciali di espletare incarichi presso altri enti.
               A seguito di richiesta da parte dello scrivente di una più puntuale specificazione della situazione di fatto che aveva dato luogo alla prospettata incompatibilità, codesto Assessorato con lettera n.2754/I del 9 dicembre s., ha chiarito che il predetto Consigliere "faceva parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione di che trattasi dalla data della sua costituzione" avvenuta anteriormente alla consultazione per il rinnovo degli organi della Provincia regionale.
               Quest'Ufficio non ritiene di poter condividere il punto di vista di codesta Amministrazione sotto i profili prospettati.
               Quanto all'art. 22, comma 4, della L.r. 1 settembre 1993, n. 26, si osserva che il divieto ivi introdotto ha riguardo a nomine od incarichi promananti esclusivamente dal presidente della provincia o dal consiglio provinciale, anche se in rappresentanza della provincia.
               Orbene, dai chiarimenti forniti da codesto Assessorato con la nota 9 dicembre 1998, n. 2754/I, risulta che la nomina del soggetto di cui trattasi a componente del consiglio di amministrazione nonchè la costituzione di quest'ultimo è avvenuta in data anteriore alla consultazione elettorale per il rinnovo degli organi provinciali. La fattispecie prospettata quindi esula dal campo di applicazione dell'art. 32 della l.r. 6 marzo 1986, n. 7, come sostituito dall'art. 22, co. 4, l.r. 26/93 cit.
               Quanto all'art. 11 della legge 6972/1890, pure richiamata da codesto Assessorato a sostegno della prospettata incompatibilità, va osservato che le disposizioni della legge "Crispi", pur lasciando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza una propria autonomia organizzativa e funzionale, per ragioni di interesse pubblico, stabilisce le singole situazioni ostative al conferimento dell'incarico di amministratore.
               In particolare con la lett. b), dell'art. 11, cui fa riferimento codesto Assessorato, il legislatore del 1890 ha espressamente escluso che possano far parte dell'amministrazione dell'I.P.A.B. "coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica... gli impiegati nei detti uffici, il sindaco del Comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale". Ma nessuna di tali ipotesi, da ritenersi tassative, ricorre nella fattispecie. Nè sembra riferibile al caso in discorso l'espressione "o altra autorità politica", a parte, infatti, l'inammissibilità di una lettura estensiva in chiave analogica delle disposizioni in materia di incompatibilità, il concetto di "autorità politica" non sembra riferibile al consiglio provinciale, organo collegiale amministrativo di cui fa parte il suddetto componente del C.A. dell'opera pia di YYYY (v. per riferimento T.A.R. Lombardia-Brescia 21 ottobre 1997, n. 912, in tema di compatibilità tra le cariche di consigliere comunale e dei componenti il C.A. di un'IPAB).
               Le considerazioni sopra svolte inducono lo scrivente a ritenere che non sussistono impedimenti al contemporaneo espletamento delle due cariche.
               Diverse considerazioni andrebbero fatte nell'ipotesi, non risultante dagli atti, che la Provincia regionale de qua erogasse alla predetta IPAB contributi o sovvenzioni in via continuativa. In tal caso, infatti, scatterebbe l'incompatibilità prevista dall'art. 10, comma 1, n. 1 della l.r. 24 giugno 1986, n. 31.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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