Repubblica Italiana
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Gruppo : IV 285.98.11

OGGETTO:  Nuova convenzione tra l'Assessorato agricoltura e foreste ed il Consorzio di bonifica D... avente ad oggetto l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di G... sul fiume B...Commissione di collaudo


   
   
                                                    PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                     Ufficio di Gabinetto
                                                     P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde vien chiesto se conservi validità il rapporto costituito tra codesta Presidenza e la commissione di collaudo nominata in base alla pregressa Convenzione del 30 luglio 1991 tra gli enti in oggetto indicati ovvero se non sia una scelta discrezionale dell'amministrazione mantenere l'incarico ai medesimi soggetti e provvedere all'eventuale sostituzione dei soli soggetti già rinunciatari. Ciò anche in considerazione del fatto che, mutando il titolo giuridico (convenzione del 1997) sulla base del quale si è pervenuti all'individuazione dell'attuale intervento, trova applicazione la disposizione normativa dell'art.26 della l.r. n.21/85 come sostituito dall'art. 62 della l.r. n.10/93.
               Con successiva nota n. 7400 del 6 novembre 1998 codesto Ufficio, su specifica richiesta dello scrivente, ha chiarito che il provvedimento presidenziale di nomina della commissione di collaudo è risalente al 15 maggio 1991; che la commissione è composta da quattro componenti, di cui due con professionalità tecnica, integrata da un componente con compiti di segretario; che due componenti (uno tecnico ed uno amministrativo) non hanno accettato l'incarico; che i lavori in oggetto sono stati appaltati e consegnati all'impresa aggiudicataria in data 22 ottobre 1997.
               Ad avviso di codesto Ufficio, "nella commissione ex ante, sulla base della normativa vigente andrebbe sostituito solo il componente con professionalità tecnica, considerato che rimarrebbero i due componenti previgenti di cui uno con professionalità tecnica ed uno amministrativo più il componente-segretario".
               Viene precisato comunque nella medesima nota n. 740O che si intende conoscere "se in considerazione del fatto che i lavori appaltati e consegnati sono, sulla base della nuova convenzione, diversi da quelli oggetto della precedente convenzione del '91 l'Amministrazione sia tenuta solo alla sostituzione del componente mancante (componente con professionalità tecnica) ovvero possa nominare ex novo una nuova commissione ovviamente tenendo conto dell'attuale normativa".
   
   2.          Dalla documentazione allegata ed in particolare dalla convenzione stipulata il 23 marzo 1997 si evince che:
    - i lavori previsti dalla convenzione stipulata il 30 luglio 1991 non sono stati appaltati essendosi resa necessaria la redazione di una perizia di variante;
    - l'Ente attuatore ha rielaborato il progetto sottoponendolo al CTAR che, con voto n. 451/A del 19 luglio 1996, l'ha ritenuto meritevole di approvazione;
    - con D.A. n. 672 del 30 dicembre 1996 è stato approvato un atto aggiuntivo di proroga della convenzione del 30 luglio 1991;
    - che detto atto aggiuntivo è stato gravato di rilievo da parte della Corte dei Conti, che ha rilevato, appunto, l'inammissibilità di un atto aggiuntivo ad una convenzione già scaduta;
    - pertanto si è reso necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione;
    - quest'ultima all'art. 9 dispone che "Il collaudo delle opere oggetto della presente convenzione sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia e in particolare secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21/1985 e successive modifiche e integrazioni. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati da parte dell'Amministrazione regionale. Il relativo onere economico resta a carico dell'ente stesso. Il collaudatore o la commissione sottoporrà le opere a visita ed accertamenti anche in corso d'opera".
   
   3.          Come si evince agevolmente dalla ricostruzione di cui al precedente paragrafo il venir meno della convenzione stipulata nel 1991 ha fatto conseguentemente venir meno la commissione di collaudo a suo tempo nominata ai sensi del previgente art. 9 della stessa. E' sufficiente osservare al riguardo, a tacer d'altro, che l'incarico - allora conferito (15 maggio 1991) ancor prima della stipula della convenzione (30 luglio 1991) e quindi della stessa aggiudicazione dei lavori - è stato affidato sotto la condizione che gli stessi venissero poi effettivamente appaltati.
               Orbene non solo la condizione non si è avverata ma i lavori medesimi, come correttamente afferma codesto Ufficio nella nota n. 7400 del 6 novembre 1998, sono diversi da quelli oggetto della nuova convenzione: sicchè può affermarsi che è proprio venuto meno l'oggetto del precedente incarico di collaudo.
               E' noto invero che la prestazione che si richiede al collaudatore si configura come un'obbligazione di risultato, consistente nella prestazione di un "opus" ben determinato anche se ad oggetto plurimo (esame, verifiche prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto...) volto a verificare se l'appaltatore abbia esattamente adempiuto gli obblighi assunti con la stipulazione del contratto, cioè se l'opera sia stata compiuta a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità delle disposizioni contrattuali, se vi sia coerenza e concordanza tra i dati contabili tra loro e con le risultanze di fatto in rapporto agli elementi quantitativi e qualitativi dei materiali e delle provviste, se i prezzi attribuiti e i compensi liquidati nella contabilità finale siano stati regolati secondo i patti contrattuali (artt. 91 e 96 R.D. n. 350/1895).
               Non v'è dubbio pertanto che l'Amministrazione regionale deve procedere alla nomina di una nuova commissione di collaudo alla stregua di quanto disposto dall'art. 9 della vigente convenzione.
               Ai sensi dell'art. 62 della l.r. n. 10 del 1993 la commissione di collaudo dovrà essere composta da tre componenti di cui almeno due in possesso di professionalità tecnica. La stessa può essere integrata da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'amministrazione cui spetta la nomina, con compiti di segreteria. Per effetto dell'art. 16 della l.r. n. 4 del 1996 i predetti incarichi devono essere affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali.
               E' infine appena il caso di osservare che rientra nella facoltà dell'amministrazione, nel procedere alla nomina della nuova commissione, confermare o meno i precedenti componenti ove in possesso dei requisiti suddetti e purchè in numero e qualifica corrispondenti alle disposizioni di legge vigenti soprariportate.
   
           Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   


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