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Gruppo    II                      /286.98.11

OGGETTO: Contributi ai comuni per l'acquisto di attrezzature - l.r. 66/53 - Mancanza di idonea documentazione.

   
   
   
   
                                                   Assessore Regionale
                                                   Enti Locali
                                                   PALERMO
   
   
               1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, premesso che, in forza della l.r. n.66/53, ha concesso negli esercizi decorsi contributi ai comuni dell'Isola per acquisto di attrezzature e strumentazioni varie da adibire ad uffici e servizi comunali, riferisce che si è reso necessario di recente disporre visita ispettiva presso alcuni comuni, tra i quali anche S... e F... ammessi a contributo, rispettivamente, il primo con DD.AA. 6 dicembre 1986, n.1521 e 6 luglio 1987, n.3388, il secondo con D.A. 27 dicembre 1990, n.2157, dato che tali enti non avevano prodotto, ancorchè diffidati al riguardo, la documentazione necessaria per la liquidazione del saldo. In sede ispettiva è stato accertato che il Comune di S... ha subito presumibilmente furti e sottrazioni in occasione di traslochi, per cui atti e documenti probatori, quali fatture in originale, delibere comunali di liquidazione relative al pagamento dei mandati, quietanze, certificazioni prefettizie antimafia, non sono più acquisibili.
               Viene precisato che i furti e/o smarrimenti di atti e documenti sono stati denunciati alle autorità di polizia, ma solo in occasione e durante le visite ispettive in parola, e non, quindi, all'epoca dei fatti.
               Per quanto riguarda invece il Comune di F..., l'Ispettore ha accertato che manca la certificazione prefettizia antimafia relativa alla ditta fornitrice di attrezzature N.U., per cui codesto Assessorato ritiene che non solo non può essere corrisposto il saldo, ma che anzi addirittura si dovrebbe procedere alla revoca del contributo sinora erogato.
               Codesto Assessorato conclude chiedendo altresì se gli atti relativi all'erogazione dei contributi, giacchè ci si trova in presenza di esborsi di denaro, debbano essere sottoposti alla cognizione della Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana.
   
               2. La legge regionale 14 dicembre 1953, n.66 prevede all'art.1 la concessione in favore degli enti locali della Regione di contributi finanziari nelle spese per la esecuzione, la sistemazione o gli adattamenti di impianti concernenti uffici e servizi pubblici. Alla concessione dei predetti contributi provvede l'Assessore regionale per gli enti locali nel rispetto degli artt.3 e 4 della succitata l.r. n.66/53.
               L'art.3 subordina la concessione del contributo alla presentazione del "preventivo dell'opera, debitamente vistato in linea tecnica da un ufficio tecnico indicato dall'Assessorato, sempre che la richiesta superi le lire 1.000.000.". e di una "relazione illustrativa, vistata per conferma dall'autorità tutoria, dei mezzi finanziari con cui l'ente interessato intende coprire la residua spesa per l'esecuzione dell'opera".
               L'art.4, al comma 1, fissa nell'80% della "spesa complessiva preventivamente dimostrata" la misura massima del contributo e, al comma 2, prevede la facoltà dell'Assessorato di concedere "acconti non eccedenti complessivamente il 50% del contributo determinato in via presuntiva".
               Con la circolare assessoriale 25 ottobre 1985, n.14, al punto 4, recante la "procedura per la richiesta del contributo", si subordina l'erogazione del saldo del contributo stesso alla trasmissione "entro il termine assegnato nel decreto di esecuzione", della copia esecutiva della delibera g.m. relativa al pagamento delle somme disponibili, della "fattura quietanzata ... in originale" relativa ai pagamenti effettuati, dei mandati di pagamento (in copia) e della certificazione prescritta dalla normativa "antimafia".
               Nella stessa circolare (punto 4. 2. 4.) si prescrive altresì agli enti locali ammessi al contributo la produzione entro "120 giorni dalla data del decreto assessoriale" di una "dichiarazione, in triplice copia, di presa in carico del materiale oggetto della fornitura, con l'esatto numero assegnato a ciascun bene negli inventari del Comune .... firmata dal Sindaco o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale nonchè dal Segretario o dal Ragioniere ....", la cui "mancanza ....potrà comportare la revoca del contributo concesso".
   
               3. Ciò premesso, passando ad esaminare in concreto le due fattispecie sottoposte all'esame dello Scrivente, quanto ai due contributi concessi al Comune di S..., si rileva che sia il D.A. 6 dicembre 1986, n.1521 (acquisto attrezzature N.U.) che il D.A. 6 luglio 1987, n.3388 (materiale per segnaletica stradale) subordinavano il pagamento del saldo alla dimostrazione sia del rispetto delle procedure contrattuali previste dagli artt.95 e segg. dell'O.R.E.L. e dell'art.52 l.r. 29 aprile 1985, n.21, - su cui non vi è questione - sia dell'"adempimento alle prescrizioni contenute nella circolare n.14 del 25 ottobre 1985"; dimostrazione da fornirsi entro quattro mesi dalla data di registrazione dei decreti stessi.
               Ora, dalle relazioni dell'ispettore di codesto Assessorato in data 6 luglio 1998, n.1655, e 1656, relative, rispettivamente, alla fornitura di materiale per segnaletica stradale e di mezzi N.U., risulta l'acquisizione ben oltre il termine fissato nei suindicati decreti assessoriali di parte della documentazione in copia prescritta dalla circolare, tra cui i verbali di gara, i mandati di pagamento e le dichiarazioni del sindaco e del segretario comunale "dell'avvenuta presa in carico del materiale con iscrizione negli inventari del Comune" (la dizione "eventuale" invece di avvenuta, figurante nella nota n.1636/98 si presume dovuta ad un errore di copiatura). Per entrambe le forniture manca la fattura originale.
               L'omessa produzione di tali fatture, indipendentemente dall'accertamento sul carattere perentorio o meno del termine stabilito nei decreti di concessione dei contributi, sembra integrare gli estremi per il diniego del saldo. Nè sembra costituire circostanza esimente il lamentato smarrimento o furto degli originali, non essendo in alcun modo giustificabile il silenzio serbato dal comune per diversi anni su tali eventi, denunciati ai carabinieri soltanto in occasione dell'ispezione.
               Non si ritiene invece che ricorrano gli estremi per una denunzia alla Procura regionale della Corte dei conti se, come sembra dalle relazioni ispettive, le forniture sono state effettuate, con regolare presa in carico dei beni. In tal caso infatti non sarebbe configurabile un danno erariale.
   
               4. Quanto al contributo concesso al Comune di F... per la fornitura di mezzi per N.U., dalla relazione ispettiva risulta che la ditta fornitrice aveva a suo tempo prodotto la c.d. certificazione antimafia, che è stata smarrita dal comune. Non sembrano quindi sussistere i presupposti per il recesso dal contratto e conseguente revoca del contributo. A norma dell'art.4, co.6, del d.lgs. 8 agosto 1994, n.490, infatti, tale misura scatta nel caso di sussistenza di una causa di divieto di cui all'allegato 1 o di elementi di infiltrazione mafiosa accertati in un secondo tempo. Nulla di tutto ciò risulta nelle fattispecie. Peraltro la stessa disposizione, in caso di recesso del contratto, fa "salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
               Stante quanto ora detto non si ravvisa nel caso specifico il presupposto per l'emanazione del provvedimento di revoca, anche perchè non pare sussistere un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione del D.A. 27 dicembre 1990, n.2157 (cfr. P. Virga, Diritto amministrativo vol.II, pag.141 Milano 1995), dal momento che sembra sia stata raggiunta la finalità a cui rispondeva la concessione del contributo.
               Anche per questo caso valgono le considerazioni svolte nell'ultima parte dal n.3, per quanto concerne gli estremi per la denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
   

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