Repubblica Italiana
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Gruppo IV                      /288.98.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Lavori di manutenzione straordinaria rete fognante. L.r. 10/93. Prezzo chiuso. Quesiti.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                   dell'Industria
                                                   Gruppo X
                                                   P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere l'avviso di quest'Ufficio sui quesiti sollevati dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di XXXX in merito all'applicazione del "prezzo chiuso", relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della rete fognante nell'agglomerato industriale di YYYY aggiudicati alla ditta KKKK s.r.l., previo esperimento della gara per pubblico incanto con le modalità previste dall'art.38 della l.r. 10/93.
               In particolare si chiede di conoscere:
   a) se in relazione al tempo trascorso tra l'espletamento della gara (29/3/96) e la consegna dei lavori (10/2/1998), conseguente alla stipula del contratto di appalto intervenuta in data 1/12/97, l'impresa aggiudicataria abbia diritto ad avere riconosciuta l'applicazione del sistema del "prezzo chiuso", secondo quanto previsto dall'art.45, comma quarto, della l.r. 21/85, come sostituito dall'art.57 della l.r. n.10/93;
     b) le modalità con le quali gli importi derivanti dall'applicazione del prezzo chiuso devono essere corrisposti all'appaltatore, cioè, se l'aumento del 5% deve essere considerato fisso, a partire dal secondo anno dalla data di consegna in poi, su tutto il residuo dei lavori, o se deve essere aumentato di un ulteriore 5% annuo per gli anni successivi al secondo ("5% il secondo, 10% il terzo e così via");
   c) se gli aumenti del 5% debbano essere calcolati sul corrispettivo dei lavori previa depurazione dell'eventuale anticipazione.
   
   2.          In ordine al primo dei quesiti posti giova preliminarmente osservare che alla regola della facoltatività della scelta del sistema del prezzo chiuso fa eccezione l'ipotesi disciplinata dal legislatore siciliano all'art.45, comma 4, della legge regionale n.21 del 1985 (nel testo novellato).
               Tale ipotesi nella pratica spesso diventa la più ricorrente, tenuto conto che tra la data fissata in bando o nella lettera d'invito per la ricezione delle offerte, e la data di consegna dei lavori, vanno posti in essere una serie di adempimenti (esame delle offerte, aggiudicazione, approvazione da parte dell'ente committente, possibili gravami con adozione di provvedimenti cautelari paralizzanti la procedura concorsuale) che possono costituire impedimenti oggettivi, senza alcuna responsabilità da addebitare ad inerzia dell'Amministrazione, che determinano il ritardo nella consegna dei lavori e che, comunque, darebbero luogo all'applicazione del sistema del prezzo chiuso.
               Giova osservare, infatti, che in relazione al contenuto del predetto comma 4 il ritardo dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.
       In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.
               Alla luce di quanto detto deve ritenersi perciò pacifica l'applicabilità, nella fattispecie, della disposizione esaminata.
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           Con riferimento alla metodologia da seguire il legislatore regionale ha disciplinato con l'art.45, commi 1 e 2, della l.r. n.21/85, nel testo novellato, il sistema del prezzo chiuso prevedendo che il corrispettivo netto dei lavori ("consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta", ai sensi dell'art.33, comma 4, della legge n.41 del 1986) da eseguire, secondo il programma, nel secondo anno è aumentato del 5%; che ad ulteriori aumenti del 5% vanno sottoposti i corrispettivi netti iniziali dei lavori da eseguire, secondo il programma, in ciascuno degli anni successivi; che i predetti aumenti trovano applicazione esclusivamente per le somme che eccedono l'importo dell'anticipazione.
               Dalle predette puntualizzazioni ne discende che la soluzione del terzo dei quesiti posti è già insita nel contenuto della disposizione normativa di cui al secondo comma dell'art.45, poichè per quanto riguarda l'applicabilità o meno della maggiorazione del 5% alle somme concesse alle imprese a titolo di anticipazione, il legislatore regionale risolve la questione con la esplicita esclusione delle somme anticipate.
               Con riferimento poi al metodo di computo dell'incremento del 5%, il sistema applicativo che lo Scrivente ritiene di dover condividere è quello individuato dalla Corte dei Conti (Sez. contr. Stato 9 luglio 1987, n. 1812, in Cons. Stato 1987, II, 1576), secondo cui nel caso di contratto a "prezzo chiuso", l'aumento del 5% sul prezzo contrattuale depurato del ribasso d'asta, va applicato nel primo anno sul valore complessivo del contratto e per gli anni successivi (escluse le frazioni di anno) sul valore residuo dei lavori ancora da eseguire: in sostanza, in misura c.d. "a scalare".
               Nella sopramenzionata decisione la Corte precisa infatti che "nel caso quindi che la durata contrattuale prevista sia di tre anni e quattro mesi, l'Amministrazione è autorizzata a corrispondere all'imprenditore il 5% dell'intero importo nel primo anno, il 5% nel secondo anno sull'importo del complesso dei lavori rimasti da eseguire, un altro 5% nel terzo anno sull'importo dei lavori ancora da eseguire e nessun'altra maggiorazione per le quote dei lavori e delle forniture da eseguire negli ultimi quattro mesi".
               Tale orientamento è stato espresso dalla Corte in sede di interpretazione della normativa statale sul prezzo chiuso (art.33, quarto comma, della L. n.41 del 1986), tuttavia può essere utilmente richiamato anche in questa sede, posto che la disciplina regionale ha in buona sostanza ricalcato quella statale, pure con qualche difformità.
               Giova in proposito ricordare che il legislatore regionale ha espressamente escluso l'applicabilità del suddetto incremento sull'importo dei lavori relativi al primo anno. Ai sensi del primo comma del sopracitato art.45 della l.r. 21/85, infatti, "il corrispettivo dei lavori da realizzare, secondo il relativo programma, nel primo anno successivo alla consegna non è suscettibile di alcuna variazione".
               Nella normativa regionale il sistema di computo sopra descritto è ulteriormente specificato dal momento che l'art.45, comma 1, della l.r. n.21 del 1985, chiarisce che l'aumento del 5% non si applica per ogni anno sull'intero ammontare del prezzo di aggiudicazione, ma va applicato al corrispettivo netto dei lavori da eseguire per il secondo anno, secondo il  programma, ed ai corrispettivi per i lavori previsti limitatamente a ciascuno degli anni successivi.
               Alla luce delle suesposte considerazioni sembra pertanto allo scrivente di dover condividere l'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti, che - oltre a trovare riscontro nella più recente giurisprudenza amministrativa regionale (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro n.707 del 24 giugno 1995, in T.A.R. 1995, I, pagg. 3996 e ss.) e nella dottrina (Salamone Vincenzo, Il sistema del "prezzo chiuso" nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi nella Regione Siciliana, in Riv. Trim. App. 1994, p. 271 e ss.) - consente anche un'interpretazione il più possibile aderente al dettato normativo delle disposizioni regionali.
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           Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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