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Gruppo III                      /289.98.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. - Piano regolatore consortile - Efficacia dopo dieci anni dalla sua approvazione.

   
   
   ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
   P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente in ordine a talune problematiche inerenti l'efficacia di piani regolatori consortili - rispettivamente dei Consorzi A.S.I. di P... e di G... - successivamente alle scadenze degli stessi considerato che l'art.18 della l.r. n.1/84 dispone che i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei conservano efficacia decennale a decorrere dalla data del decreto di approvazione; trascorso questo periodo il Piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.
               In ordine alla problematiche in argomento giova preliminarmente evidenziare come i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale pur essendo, per quanto concerne gli effetti indiretti prodotti dagli stessi, genericamente equiparati ai piani territoriali "di coordinamento", tuttavia, costituendo il principale strumento dell'azione dei consorzi, spesso contengono prescrizioni direttamente operanti nei confronti delle proprietà private predisponendo sulle stesse vincoli di destinazione finalizzati all'espropriazione, autorizzando a tal fine l'adozione di misure di salvaguardia, mentre le opere previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai fini delle procedure espropriative; proprio tale peculiarità di incidere direttamente nelle sfere private avvicina i piani in argomento agli strumenti urbanistici generali (quali i Piani regolatori generali o i programmi di fabbricazione) rispetto ai quali la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevedevano alcun indennizzo malgrado l'imposizione di vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità immediatamente operanti, ed a tempo indeterminato, nei confronti dei diritti reali - con evidente ed ingiusta compressione dei diritti dei proprietari i quali si vedevano sottratta la disponibilità dei beni senza limiti temporali e senza aver percepito alcun indennizzo -, conducendo così il legislatore all'apposizione di precisi limiti di durata all'efficacia dei piani suddetti. Non è casuale che la Corte Costituzionale abbia assunto il medesimo indirizzo nei riguardi dei vincoli posti dai piani delle aree e dei nuclei industriali (V. Corte Cost. s.n.260 del 29/12/76) imponendo anche per gli stessi l'identificazione di un termine di durata, fissato poi in dieci anni.
               D'altra parte la stessa Corte Costituzionale ed in genere la giurisprudenza amministrativa ha giudicato estremamente limitati - ed in ogni caso collegati all'inerzia della P.A. - le ipotesi di "riviviscenza" dei diritti anteriori a seguito della decadenza di uno strumento urbanistico, non producendo una perdita di efficacia effetti ripristinatori (a differenza dell'annullamento), e riconoscendo, piuttosto, legittima la possibilità per l'Amministrazione di reiterare un vincolo divenuto inefficace illimitatamente nel tempo purchè con provvedimenti adeguatamente motivati, fissando però in quindici anni la soglia del potere di reiterazione senza indennizzo, in quanto diversamente resterebbe elusa la temporaneità del vincolo (v. Corte Cost. s. nn. 82/1982, 92/1982 e 575/1989). La reiterazione di un vincolo preordinato all'espropriazione contenuto in un piano regolatore decaduto, può realizzarsi tramite l'approvazione di una variante - indipendentemente dalla sua natura generale o parziale - la cui motivazione fornisca puntuale contezza della persistenza delle esigenze urbanistiche nonchè di pubblico interesse che il vincolo è destinato a soddisfare comparandoli con il sacrificio dell'interesse privato già gravato da un vincolo decennale rimasto inattuato, e allo stesso tempo evidenzi le ragioni del ritardo garantendo altresì che l'ablazione del diritto di proprietà non si protragga a tempo indefinito (v. Cons. di Stato ss. n.305 del 12/3/95 e n.1013 del 24/9/97).
               Con specifico riferimento alla prima problematica in argomento si osserva come dagli atti allegati alla nota cui si risponde, sembra evincersi che il Consorzio A.S.I. di P..., lungi dal rimanere inerte, abbia posto in essere una fitta attività, sia antecedente che posteriore alla scadenza del piano regolatore consortile, che testimonierebbe una ferma volontà di dare attuazione al piano medesimo. Nell'ambito di tale attività assume fondamentale rilevanza, ad avviso dello scrivente, anche alla luce di quanto sopra esposto, l'approvazione di una perizia di variante da parte del C.D. del Consorzio - avvenuta il 21/1/98 e dunque successivamente alla scadenza del piano consortile - nella quale si dà peraltro conto degli ostacoli che hanno ritardato l'attuazione del piano medesimo nonchè delle ragioni che hanno reso necessaria l'emanazione del nuovo provvedimento, variante che già di per sè sembra possa ritenersi idonea a reiterare l'efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione contenuti nel piano regolatore consortile.
               In secondo luogo deve altresì rilevarsi, come osservato da Codesto Assessorato, che, già prima della scadenza del piano (28/5/97), erano stati posti in essere da parte del Consorzio una serie di atti, culminati nella consegna dei lavori relativi alla realizzazione del primo stralcio dell'area di terza fase - atto che normalmente coincide con l'inizio dell'esecuzione di un'opera pubblica -, tali da poter legittimamente far presumere come avvenuto l'inizio dell'attuazione del piano consortile così come richiesto dall'art.18 l.r. 1/84. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza ha chiarito come i vincoli preespropriativi posti dagli strumenti urbanistici possono avere attuazione anche tramite approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di singole opere pubbliche (v. Cons. di Stato, A.P. n.n.10 del 4/6/82).
               Pertanto, in relazione alla fattispecie in esame, per i motivi su esposti, allo scrivente, condividendo l'orientamento proprio di codesto Assessorato, sembrano sussistere i presupposti sulla base dei quali ritenere ancora efficace, nonostante siano trascorsi dieci anni dalla sua approvazione, il piano regolatore, e dunque i vincoli posti dallo stesso, del Consorzio A.S.I. di P... il quale potrà, dunque, procedere alla realizzazione delle procedure necessarie alla sua attuazione.
   
   3.          Per quanto invece concerne la diversa fattispecie del Consorzio A.S.I. di G... la esiguità degli elementi in possesso dello scrivente impediscono al medesimo di avere una completa visione della problematica e, dunque, di esprimere sulla stessa un giudizio definitivo. Tuttavia "prima facie" sembra suscitare notevoli perplessità la circostanza di dover dare attuazione ad un piano regolatore consortile approvato nel 1968 e, di conseguenza, a vincoli di destinazione posti in essere da circa trent'anni, sebbene non si conoscano quali comportamenti siano stati adottati in questo lungo intervallo di tempo sia dagli organi consortili che dai privati interessati. Si è comunque già detto come siano state poste precise limitazioni alla facoltà dell'Amministrazione di reiterare "ad libitum" la durata di vincoli di destinazione su beni privati.
       Ciò premesso può ad ogni modo ritenersi che, anche alla luce dei principi generali emersi, codesto Assessorato sia in possesso degli elementi necessari onde poter più compiutamente valutare e, dunque, risolvere la questione in argomento.
               Nei termini il reso parere.
   
   * * *


               A' termini dell'art.15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998.

   

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