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Gruppo    II                        /290.98.11

OGGETTO: Incarichi a dipendenti regionali senza diritto a compenso. Applicabilità divieto di cumulo ex art. 5, co. 6, l.r. 19/1997. Quesito.

   
   
   
                                                        Assessorato regionale del
                                                         bilancio e delle finanze
                                                         P A L E R M O

   
   
               1. Con nota assessoriale n. 48927/A.016 del 4 novembre s., richiamato il parere dello scrivente 13 febbraio 1996, n. 213/95.11 in materia di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'E... reso all'Assessorato regionale del Turismo, con cui si escludeva la remunerabilità della partecipazione a detto organo di un funzionario regionale in rappresentanza di codesto Assessorato ex art. 5, lett. b), l.r. 30 dicembre 1966, n. 33, si prospetta la tesi "che l'incarico di che trattasi e tutti gli altri rientranti in analoghe fattispecie non siano assoggettabili alle nuove disposizioni sul cumulo degli incarichi recate dall'art. 5, comma 6°, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19".
               Nella stessa nota si rappresenta che una diversa conclusione "determinerebbe notevoli difficoltà nell'individuazione di dipendenti disposti ad accettare gli incarichi de quibus che vedrebbero conseguentemente preclusa la possibilità di accedere ad altri incarichi che in base alla vigente legislazione prevedono la corresponsione di compensi".
   
   
       
               2. L'art. 3 della l.r. 28 marzo 1995, n. 22 (Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale), come sostituito dall'art. 5 della l.r. 20 giugno 1997, n. 19, dopo avere indicato le cause di incompatibilità particolari (comma 1) e generale (conflitto d'interesse innominato di cui al comma 2) in ordine agli incarichi previsti dalla predetta legge ed i meccanismi di preclusione delle cause di incompatibilità ab initio (corrispondenti all'ineleggibilità alle cariche elettive) e di rimozione di quelle sopravvenute (rispettivamente, comma 3 e commi 4 e 5) stabilisce, al comma 6, che i detti incarichi "non sono cumulabili".
               Sulla portata del divieto di cumulo introdotto dal citato art.5, co. 6, l.r. n.19 del 1997 l'Ufficio si è ripetutamente espresso (pareri n. 232/97 e 101/98), sottolineandone l'omnicomprensività, ma pur sempre nell'ambito degli incarichi disciplinati dalla predetta legge, che completa il processo normativo di razionalizzazione delle nomine e designazioni di competenza regionale e pararegionale avviato con le precedenti leggi 28 marzo 1995, n. 22 e 10 agosto 1995, n. 57. Si tratta ora di stabilire se ricadano o meno nell'ambito della suddetta l.r. 19 del 1997 gli incarichi non retribuibili ai sensi dell'art. 1, co. 4, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15.
               Orbene, già ad una prima lettura del sopra illustrato art. 3 l.r. 22/1995 sub art. 5 l.r. 19/1997 emergono notevoli perplessità sulla coincidenza dei campi di applicazione delle due norme: per la partecipazione dei dipendenti regionali come componenti di "organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale dei dipendenti stessi" non si pone invero un problema di incompatibilità, dato che, se la presenza del dipendente nell'organo deriva dalla norma istitutiva di quest'ultimo, la quale richieda l'apporto dell'esperienza di un rappresentante del particolare ramo di amministrazione o ufficio di cui l'impiegato prescelto fa parte, non avrebbe senso configurare un obbligo del medesimo di mettersi in aspettativa o addirittura dimettersi dal pubblico impiego per far cessare l'ipotetica incompatibilità, come previsto dal comma 3 del citato art. 5 l.r. 19/1997; senza dire che la partecipazione del dipendente agli organismi collegiali di cui trattasi non è ovviamente richiesta la formale accettazione di cui al citato comma 3.
               Tali perplessità sono rafforzate dall'interpretazione sistematica della disposizione limitativa del cumulo, che induce a ritenerla inapplicabile agli incarichi conferiti a dipendenti regionali con esclusione del compenso ai sensi del citato art. 1, co. 4, l.r. 15/1993. In particolare sembra fuori luogo, invero, l'inclusione di tali incarichi nell'albo delle nomine previsto dall'art. 7 della l.r. n. 19 del 1997, nel quale devono essere indicati, tra l'altro: "e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico".
               La diversità dei campi di applicazione delle leggi regionali n. 15/1993 e n. 19/1997 corrisponde del resto alle diverse rationes legum: la prima legge infatti si propone come unico obiettivo il contenimento degli oneri gravanti direttamente o indirettamente sul bilancio della Regione -finalità che viene raggiunto sia con la omogeneizzazione dei compensi (comma 5) sia con l'esclusione degli stessi per i componenti degli organi provenienti ope legis da specifici rami dell'amministrazione regionale (comma 4)-, la seconda risponde all'esigenza di armonizzare la disciplina dei pubblici incarichi con i principi di imparzialità e buon andamento della P.A..
               Le considerazioni sopra svolte inducono lo scrivente a condividere il punto di vista di codesto Assessorato circa l'ininfluenza degli incarichi di cui all'art. 1, co. 4, l.r. 15/1993 sul rispetto del divieto di cumulo previsto dal più volte citato art. 5, co. 6, l.r. 19/1997 e ciò indipendentemente dalle conseguenze pratiche di una "opposta conclusione", dal momento che le difficoltà applicative di una disposizione normativa non costituiscono un argomento ermeneutico, ma possono semmai essere prese in de jure condendo considerazione per l'eventuale modifica della norma.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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