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Gruppo     IV                    /301.98.11

OGGETTO: E.A.S. L.r. 212/79, art. 20, 1 comma. Deliberazione n. 479 del 9/7/96. Programma triennale opere pubbliche 1996/98. Approvazione Giunta Regionale. Quesito.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   LAVORI PUBBLICI
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere se codesto Assessorato, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della L.r. 212/79, possa proporre all'approvazione della Giunta regionale la deliberazione dell'E.A.S. n. 479 del 9 luglio 1996 e i relativi elaborati concernenti il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 1996/98, nell'ipotesi in cui dovesse intervenire il parere dell'Assessorato Bilancio e Finanze che ancora non è stato reso.
               Si fa presente nella nota che si riscontra che la suddetta delibera e gli elaborati sono stati trasmessi dall'EAS all'Assessorato Lavori Pubblici, rispettivamente, con nota n. 11232 del 10 luglio 1996 e n. 13814 del 13 agosto 1996.
               Codesta Amministrazione è dell'avviso che "l'art. 20 della L.r. 212/79 non prevede alcun termine perentorio o ordinativo entro il quale tali deliberazioni si intendono esecutive, per cui la delibera in questione, ad oggi, sembrerebbe sospesa".
               
   
               2. L'articolo 20 della L.r. 14 settembre 1979, n. 212 prevede al primo comma che "le deliberazioni.... dell'EAS inerenti ad atti di programmazione annuali o pluriennali e alle relative relazioni d'attuazione.... sono sottoposte, su proposta degli Assessori competenti all'esercizio di poteri di tutela e vigilanza e previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, all'approvazione della Giunta regionale".
               Dal tenore letterale della norma risulta evidente che il legislatore abbia voluto sottoporre ad un controllo preventivo di legittimità dell'organo esecutivo regionale tutte le deliberazioni inerenti atti di programmazione tra i quali rientrano quelle relative ai programmi triennali di opere pubbliche da adottarsi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/85 (come sostituito dall'art. 18 L.R. 10/93 e modificato dall'art. 2 L.R. 4/96).
               L'efficacia di questi atti è quindi subordinata alla condicio iuris dell'approvazione e finchè non si verifica l'evento dedotto in condizione la deliberazione è inefficace.
               Gli organi di vigilanza e tutela hanno infatti il potere-dovere di proporre all'approvazione dell'organo competente gli atti sottoposti al controllo in questione.
               L'art. 20, primo comma, della L.R. 212/79 tuttavia non prevede un termine decadenziale per l'esercizio del suddetto potere-dovere, nè dispone una procedura alternativa nel caso in cui l'Amministrazione non si attivi in tal senso.
               Appare palese però che un termine può desumersi oltre che dai principi generali sanciti dalla Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 anche dalla natura stessa degli atti per cui è richiesta l'approvazione della Giunta regionale: atti cioè di natura programmatica.
               Il programma triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 3, L.r. 21/85, in particolare, è un atto con il quale vengono preventivamente individuate le opere pubbliche che l'ente intende realizzare nel triennio di riferimento, con indicazione delle relative priorità, destinato a vincolare le successive determinazioni dell'ente allo scopo di evitare la dispersione di risorse e la duplicazione di finanziamenti.
               Gli enti sono tenuti al rispetto delle priorità sancite nel programma sia nel provvedere al conferimento degli incarichi di progettazione, sia nel provvedere agli atti conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, sia nel presentare istanze di finanziamento.
               Nella fattispecie la deliberazione n. 479 del 9 luglio 1996 era relativa al programma per il triennio 1996-1998 che è ormai decorso.
               Data l'anomala situazione venutasi a creare, sembra allo scrivente di potere ritenere che, se codesta Amministrazione non rilevi motivi di illegittimità per cui doveva essere negata l'approvazione, deve comunque -sollecitando il parere dell'Assessore per il bilancio e le finanze- proporre il programma all'approvazione della Giunta quanto meno allo scopo di sanare la palese inadempienza in atto tuttora sussistente.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la risevatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
               

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