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Gruppo     IV                    /302.98.11

OGGETTO: E.A.S. - Impianti di dissalazione isole minori. Completamento. Controllo Assessorato LL.PP. su atti di contabilità finale e certificato di collaudo. Quesito.

   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI LAVORI PUBBLICI
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine ai limiti del controllo, da parte di codesto Assessorato, sugli atti di contabilità finale e sul certificato di collaudo relativi alle opere di completamento degli impianti di dissalazione nelle isole di Pantelleria, Linosa, Lipari, Ustica, Salina, Marettimo, realizzate dall'E.A.S. quale ente trasferitario del progetto 30/337 ai sensi del Decreto del Commissario ad acta -nominato dal Ministro dei Lavori pubblici- n. 4070 del 7/2/95.
               Si precisa nella suddetta nota, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto n. 4070/95 "la rata di saldo verrà erogata, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo di tutti i lavori, dall'autorità al cui controllo, l'Ente trasferitario è soggetto.." e "atteso che l'E.A.S. è il soggetto cui sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici ed amministrativi già facenti capo alla CASMEZ relativamente al completamento del progetto 30/337..." codesto Assessorato è "dell'avviso che, almeno dal punto di vista formale gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo di tutte le opere realizzate, devono essere approvate con atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Ciò anche se le opere del progetto in questione sono state finanziate e delegate direttamente dallo Stato all'E.A.S.".
   
               2. In ordine al quesito suesposto occorre premettere che il D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96 prevede all'art. 9 (relativo al trasferimento delle opere della gestione separata e dei progetti speciali) che "le opere ancora in corso di esecuzione sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal Commissario ad acta... Il decreto del Commissario ad acta determina l'immediata successione del soggetto destinatario in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente" (comma 4).
               In esecuzione del suindicato disposto normativo il Commissario ad acta con decreto n. 4070 del 7.2.95 ha trasferito all'E.A.S. il progetto 30/337 relativo agli impianti di dissalazione delle isole minori (art. 3).
               Nel successivo art. 4 viene altresì affermato che "Il presente decreto determina l'immediata successione del destinatario del trasferimento in tutti i rapporti giuridici e amministrativi già facenti capo all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno".
               "Ne consegue che l'Ente Acquedotti Siciliani EAS..... si sostituisce e subentra a pieno titolo al Ministero dei LL.PP. nella realizzazione delle opere di cui al progetto 30/337..." (Decr. Commissario ad acta n. 5541 del 15/3/96).
               L'Ente Acquedotti Siciliani è ente pubblico regionale sottoposto a vigilanza e tutela dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e tutte le deliberazioni sono soggette al sistema dei controlli individuato dall'art. 20 della Legge regionale 14 settembre 1979 n. 212. In particolare quelle non soggette espressamente ad approvazione della Giunta Regionale o degli Assessori competenti per la vigilanza e la tutela, devono essere comunicate agli Assessori entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione. Tali deliberazioni divengono esecutive: se l'Assessore competente non ravvisi motivi di sospensione da notificare all'Ente entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione; se l'Assessore, entro i successivi venti giorni, non comunichi all'Ente una motivata pronuncia di annullamento (contenente l'esatta indicazione del vizio di legittimità riscontrato); nonchè, infine, se l'Assessore per particolari motivi d'urgenza, prima dello scadere del termine di dieci giorni dalla ricezione, comunichi espressamente di non avere riscontrato vizi di legittimità (cfr. art. 20, comma 4, L. 212/1979 e circ. P. Reg. 24/2/81, n. 1694).
               Riguardo alla fattispecie in esame, lo scrivente ritiene di potere concordare con codesta Amministrazione in ordine alla necessità di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'EAS.
               Quest'ultima, pertanto, ai sensi del succitato art. 20, comma 4, deve essere comunicata all'Assessorato dei lavori Pubblici per l'esercizio del relativo controllo.
               Non pare, infatti, che per l'attività svolta dall'EAS, quale ente trasferitario del progetto 30/337, si debba derogare in alcun modo al sistema di controlli contemplato nell'art. 20 della L.R. 212/79.
               Una conferma di tale affermazione si può desumere proprio dall'art. 11 del decreto commissariale n. 4070/95 che condiziona il pagamento della rata di saldo all'"avvenuta approvazione del certificato di collaudo di tutti i lavori da parte dell'Autorità al cui controllo l'Ente trasferitario è soggetto".
   
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               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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