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Gruppo    II                      /304.98.11

OGGETTO: Parere della Commissione edilizia comunale sul rilascio delle concessioni edilizie. Obbligatorietà o meno nel sistema della l. 127/1997 e l.r. 23/1998. Quesito.

   
                                                    Assessorato regionale
                                                     degli enti locali
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con lettera n.840/V del 12 novembre 1998 codesto Assessorato -a seguito di richiesta di istruzioni formulata dal comune di A... con nota sindacale 23 settembre 1998, n.2024/Gab- sottopone allo scrivente il problema del raccordo tra l'art.51, lett. f), della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'art.6, co. 2, l.127/1997, introdotto in ambito regionale con la recente l.r. 7 settembre 1998, n.23 e la normativa sulla consultazione obbligatoria della Commissione edilizia comunale in tema di rilascio delle concessioni edilizie.
               Secondo il Comune richiedente, la "situazione che si è venuta a creare" non sarebbe "funzionale" in quanto il dirigente comunale si troverebbe nella trattazione della stessa pratica, ad istituirla, a relazionare alla Commissione, a compartecipare nella formulazione del parere e a provvedere al rilascio della concessione" e contrasterebbe con il "principio della separazione delle competenze voluto dall'art.51 della legge 142/90 ..... nel momento in cui il Sindaco nel compartecipare al rilascio di un parere obbligatorio si inserisce in un procedimento che non lo vede più competente".
   Codesto Assessorato, nel rilevare che la Commissione edilizia comunale non è stata abolita dalla "nuova normativa accennata" e, al contrario è stata integrata nella sua composizione dall'art.10 l.r. 24 luglio 1997, n.25 - "che ne ha confermato l'obbligatorietà del parere" - e dall'art. 4 della l.r. 2 settembre 1998, n.21, ritiene che "le problematiche procedurali poste ..... vanno necessariamente risolte nella sede prescritta, statutaria o soltanto regolamentare" e che, in particolare, quanto alla presidenza della commissione, "oltre il ricorso a delega secondo l'art.12 della l.r. 26.8.1992, n.7, ricorrendo pregresse attribuzioni statutarie o regolamentari, può sopperire l'applicazione del modificato art.51, comma 3, lett. b) della legge n.142/90".
   
   2.          La novella dell'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142 apportata con l'art.6, co.2, l. 127/1997 e con l'art.2, c. 12, l. 191/1998 - applicabili in Sicilia in virtù del rinvio formale di cui all'art.1 l.r. 7 settembre 1998, n.23 -, non ha ritenuto la C.E.C., non rientrante tra le commissioni la cui presidenza è attribuita ai dirigenti o ai funzionari apicali degli enti. Nè appare sostenibile l'assunto del Comune di A... sulla inutilità dell'intervento di tale organo nel procedimento di rilascio della concessione edilizia - anche se non manca qualche pronuncia giurisdizionale nel senso della sopprimibilità della commissione stessa ai sensi dell'art.41, co. 1, l. 449/1997 (v. T.A.R. Reggio Calabria, sent. n.148 del 1999). Non risultano invero abrogate le disposizioni sulla obbligatorietà del parere della commissione comunale edile sulle domande di licenza o concessione edilizia, quali l'art.220 T.U. ll.ss. 27 luglio 1934, n. 1265 e, in ambito regionale, l'art.2, co. 3, l.r. 31 maggio 1994, n.17, per non parlare dell'art.10, co. 2, l.r. 24 luglio 1997, n.25, applicabile (al pari dell'art.4 l.r. 21/1998) solo all'edilizia cooperativistica (v. C.g.a., S.c. 19 gennaio 1999, n.1263/98).
     Non sembra peraltro che la permanenza in capo al sindaco del potere di presiedere la C.E.C. urti con il principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo e potere di gestione amministrativa. L'organo collegiale in parola, invero, come si evince dalla variegatezza della sua composizione, non può considerarsi un organo di mera gestione tecnica, tanto è vero che l'art.7 della l.r. 27 dicembre 1978, n.71 e succ. modif. ne prescrive il rinnovo ogni cinque anni garantendo la presenza della minoranza consiliare, mediante elezione con voto limitato.
               Non va trascurata infine la partecipazione ope legis all'organo in parola di componenti a tutela di interessi pubblici di rilevanza statale (ad es. il comandante dei vigili del fuoco ex art.33, lett. m), l. 27 dicembre 1941, n.1570).
               In conclusione lo scrivente ritiene:
   a) che, salva diversa disciplina statutaria o regolamentare ex art.51, co. 3, lett. h), l. 142/1990 sub art. 6, co. 2, l. 127/1997, la presidenza della C.E.C. continui a competere al sindaco o all'assessore delegato ex art.12, co. 8, l.r. 26 agosto 1992, n.7 e succ. modif.;
   b) che il procedimento a regime per il rilascio della concessione edilizia sia tuttora quello regolato dall'art.2 della l.r. 31 maggio 1994, n.17, in cui si inserisce come passaggio necessario la sottoposizione alla C.E.C. della proposta del responsabile del procedimento stesso (art.2, co. 3) sia pure con l'assegnazione all'organo collegiale di uno spatium deliberandi, che nulla toglie all'obbligatorietà del parere, ma anzi appare in linea con la novella all'art.16 della legge 7 agosto 1990, n.241 introdotta dall'art.17, co. 24, l. 127/1997.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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