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Gruppo  II                      /309.98.11

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atti della Giunta regionale.

   
   
   
                                                   Presidenza della Regione
                                                   Segreteria della Giunta
                                                   Regionale
                                                   S E D E
   
   
   
   1.          Con la suindicata nota, premesso che la dott. P..., dirigente tecnico architetto nel ruolo dell'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, ha presentato richiesta di accesso agli atti della Giunta regionale concernenti la nomina a direttore di sezione di beni paesistici, architettonici ed urbanistici della Soprintendenza dei beni culturali di XXX e che la posizione giuridica, vantata per la conoscenza degli atti richiesti è qualificata dall'essere essa stessa interessata alla selezione, codesta Segreteria chiede l'avviso dello scrivente circa l'accessibilità degli atti sopraddetti ritenendo qualificato l'interesse della richiedente alla visione della deliberazione e manifestando invece perplessità sull'esercitabilità del diritto de quo all'esibizione di altri atti quali la proposta dell'Assessore nonchè il verbale della seduta riferentesi alla detta nomina, considerandoli atti riservati alla Amministrazione procedente e conseguentemente non conoscibili dalla richiedente.
   
   2.          Sulla questione posta va osservato preliminarmente che il diritto di accesso può qualificarsi come situazione soggettiva potestativa che estende le possibilità cognitive dei singoli amministrati in direzione della P.A. nel senso più ampio e incondizionato del termine; tale garanzia dei diritti dei cittadini assicura la qualità stessa della azione amministrativa e risponde ad un interesse che e proprio della Pubblica Amministrazione.
               Per questi motivi il rifiuto o il differimento, che devono comunque essere ampiamente motivati, devono essere fondati su specifiche disposizioni normative.
               Con riferimento al caso prospettato nella nota cui si risponde, si concorda con codesta Segreteria sull'accessibilità della deliberazione della Giunta regionale, ma non par dubbio che medesimo diritto all'esibizione abbia la richiedente sugli atti preparatori e sul verbale.
               Ed infatti, quanto agli atti preparatori la legge considera potenzialmente accessibili anche e documenti che contengono "atti interni o che sono "comunque utilizzati" dall'amministrazione (art.25, comma 2, l.r. 10/91).
               Quanto al processo verbale, rientrante nella categoria dei cosiddetti "atti serventi", che documenta compiutamente, facendone fede, sia lo svolgimento procedimentale dei lavori (composizione, valutazione delle presenze, proposte, dibattito ecc) sia l'assunzione, conclusivamente, della deliberazione sugli argomenti trattati, sembra allo scrivente che la sua acquisizione possa rivelarsi indispensabile al fine di poter verificare la legittimità dell'iter logico seguito nella scelta del nominato in relazione a possibili iniziative giurisdizionali. E, d'altra parte, è ormai principio consolidato che l'attività amministrativa soggetta al diritto d'accesso è quella che, rappresentando esercizio di potestà amministrativa sia finalizzata all'emanazione di provvedimenti amministrativi di natura autoritativa (Cfr. per tutte Cons. St., sez.V, n.1559/96).
               Ne consegue che il segreto amministrativo opponibile deve avere riguardo non già alla natura degli atti, bensì alla "qualità" delle informazioni protette da segreto che, eventualmente, tali atti contengano e che devono corrispondere alle ipotesi specificatamente previste da disposizioni normative.
               L'art.13, del D.P. Reg. 12/98 infatti individua, in connessione con la sussistenza degli interessi richiamati nell'art.24 della l.241/90 ed al fine di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi ecc. le categorie di atti da sottratte alla disponibilità di eventuali richiedenti.
               Va, comunque, rammentato che, ai sensi dell'art.13, co.2, reg. cit., anche nei casi in cui l'atto richiesto contenga informazioni coperte da riserva deve sempre essere garantita ai richiedenti la sola visione dei predetti atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi (Cfr. Cons. St., Ad. Pl., dec. 5/97).
               Le considerazioni sopra svolte inducono lo scrivente a ritenere che l'Amministrazione non possa opporre negare l'esibizione degli atti richiesti.
   

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