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Gruppo IV                        /311.98.11

OGGETTO: XXXX - Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Limiti massimi di costo - Quesito.

   
   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         LAVORI PUBBLICI
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di derogare ai limiti massimi di costo previsti per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata - agevolata, per opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi nell'ambito del programma di recupero di cui all'oggetto.
               Rappresenta, in particolare l'Assessorato richiedente che, a seguito della localizzazione dei fondi di cui alla legge 11/3/1988 n° 67, è stata attribuita la somma di L. 26.371.560.000 all'I.A.C.P. di YYYY il quale successivamente ha trasmesso il programma degli interventi di recupero di che trattasi.
               A seguito poi della presentazione, in data 29/5/98, di quattro progetti relativi al suddetto programma "è stato rilevato che il costo totale dell'intervento di recupero è contenuto nei limiti massimi per l'edilizia sovvenzionata, con la sola eccezione delle somme per oneri di urbanizzazione" ed ancora che dall'esame delle perizie si evince che dette somme "non concernono oneri ma opere di urbanizzazione primarie cioè fognature, rete idrica, rete elettrica etc. ...".
   Ciò malgrado, l'I.A.C.P. ha chiesto all'Assessorato Lavori Pubblici, ai sensi del D.A. n° 585/11 del 23/4/96 concernente la "determinazione del limite massimo di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata-agevolata, nel territorio della Regione", la deroga ai limiti massimi di costo ivi prevista.
               Rileva codesto Assessorato che detto decreto nulla prevede in ordine alle opere di urbanizzazione concernendo soltanto la eventualità di deroghe per oneri di urbanizzazione e/o acquisizione di aree.
               Poichè tuttavia viene rappresentata dal Commissario ad acta dell'I.A.C.P. l'estrema difficoltà del recupero complessivo dei quartieri ove la tipologia dei luoghi non consente l'esecuzione delle opere di recupero distinte da quelle di urbanizzazione codesto Assessorato chiede se, nella fattispecie, possa considerarsi applicabile l'art. 16, 4° comma, della l.r. 15/86 che prevede la possibilità di superare i limiti di costo per casi eccezionali.
   
               2. In ordine al suesposto quesito giova premettere, anche se di tutta evidenza, che per opere di urbanizzazione si intendono quelle che i Comuni, nell'ambito della attività di pianificazione del territorio e della successiva attuazione degli strumenti urbanistici sono tenuti ad effettuare al fine di assicurare il corretto sviluppo del territorio (cfr. art. 4 l. n. 847/64).
               A tal fine sono previsti anche dalla legislazione regionale appositi programmi di finanziamento quali, ad esempio, quelli menzionati dall'art. 153 della L.r. 1 settembre 1993 n° 25 (Programmi di finanziamento delle opere di urbanizzazione).
               Cosa diversa di questi ultimi sono i programmi di recupero del patrimonio edilizio esistente, oggetto dei finanziamenti de quibus, essendo volti a ripristinare la funzionalità e la sicurezza degli edifici nonchè il ripristino architettonico, la manutenzione straordinaria degli stessi (cfr. titoli III, IV e V del citato D.A. 23.4.96), per i quali (interventi) è fissato dallo stesso D.A. un costo totale massimo.
               Sembra pertanto allo scrivente che non possono estendersi agli interventi consistenti nella realizzazione di strade, fogne, rete idrica, rete elettrica, anche se collegati a quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente, le deroghe per oneri di urbanizzazione previste per questi ultimi dal D.A. succitato.
               Per gli stessi motivi non sembra possano estendersi le deroghe previste dall'art. 16 della l.r. n.15 del 1986 atteso che queste sono disposte esclusivamente per "interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata da effettuarsi nei centri storici".
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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