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Gruppo XIV /315.98.11

OGGETTO:                 Edilizia ed urbanistica - Commissioni edilizie comunali - Integrazione con funzionari degli Ispettorati forestali ex art.10 l.r. 25/97.
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   AGRICOLTURA E FORESTE
                                                   Direzione foreste
                                                   PALERMO
   
1.          L'art.10, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n.25, dispone che: "I Comuni per il rilascio delle concessioni edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito industriale, nonchè con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia".
               In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito, sollevato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, se i funzionari dei predetti Ispettorati debbano integrare le Commissioni edilizie esclusivamente "nei casi di valutazione dei progetti per cui è richiesta la loro specifica competenza in materia di vincolo idrogeologico" ovvero se la loro presenza sia in ogni caso necessaria per la validità delle sedute delle medesime Commissioni.
   
   2.          Il quesito prospettato appare risolto dal parere del C.G.A. 19 gennaio 1999, n.1263/98 (che, ad ogni buon fine, si allega in copia) laddove  -premessa l'applicabilità del riportato art.10 l.r. n.25/1997 solo in materia di edilizia cooperativistica- è affermato che "il Consiglio altresì concorda con l'ulteriore prospettazione dell'Assessorato riferente, secondo cui le commissioni edilizie di cui all'art.10 l.r. n.25/1997 dovrebbero essere integrate con la presenza delle sole autorità il cui pronunciamento debba avvenire obbligatoriamente nel contesto provvedimentale del rilascio delle concessioni edilizie".
               In particolare, come si legge nelle premesse del citato parere n.1263/98, preliminarmente al rilascio dell'atto concessorio deve acquisirsi il parere del responsabile di igiene pubblica della competente AUSL ed il parere della Soprintendenza e/o dell'Ente Parco, qualora l'opera da realizzarsi ricada in aree sottoposte ai vincoli di competenza di tali "autorità"; mentre può essere acquisito dopo il rilascio della concessione edilizia il parere di altri "Uffici" quali, appunto, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
               In proposito mette appena conto di rilevare: anzitutto che, alla stregua del riferito orientamento del C.G.A., l'integrazione delle Commissioni edilizie ex art.10, comma 1, l.r. n.25/1997, non ha carattere totalitario; in secondo luogo poi che, non appartenendo i funzionari degli Ispettorati ripartimentali ad amministrazioni o a corpi consultivi la cui competenza si esplica "in via previa", gli stessi - sempre sulla base del medesimo orientamento - non devono partecipare alle sedute delle commissioni di che trattasi.
   
   3.          Ai sensi dell'art.15, co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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