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Gruppo IV                      /317.98.11

OGGETTO: Richiesta XXXX di concessione spazi per la realizzazione di una stazione radio base nell'immobile sito in via C.... Schema contratto di locazione. Quesito.

   
   
                                                    Presidenza della Regione
                                                     Direzione del Personale
                                                     e dei Servizi Generali
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota in riferimento viene segnalato che la XXXX s.p.a. ha di recente avanzato una richiesta di utilizzazione di spazi nell'immobile di proprietà regionale sito in via C..., per l'impianto di una stazione radio base.
               Da un punto di vista tecnico la proposta in esame è stata ritenuta suscettibile di accoglimento dal Gruppo IX SAT di codesta Direzione, sempre che la verifica di consistenza della struttura "in relazione ai nuovi carichi e di sistemi di ancoraggio delle attrezzature" dia esito positivo.
               Da un punto di vista giuridico vien chiesto allo Scrivente di esprimersi in ordine alla "fattispecie da prendere in esame per l'eventuale instaurazione del rapporto giuridico con la XXXX".
   
   2.          Va in primo luogo segnalato che con nota n.17915/1 del 24 novembre 1998, indirizzata a codesta Direzione e per conoscenza all'Ufficio scrivente, la Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Palermo ha rilevato che la copertura dello stabile sito in Palermo, via C... - che risulta vincolato ope legis ai sensi della legge n.1089/39 - "versa in cattivo stato manutentivo" e che "il degrado, se non arrestato, potrebbe creare danni notevoli all'immobile demaniale", sul quale viene pertanto richiesto di intervenire con urgenza.
               Già alla luce di tali rilievi, di natura tecnica, desta perplessità l'eventuale accoglimento della proposta avanzata dalla XXXX S.p.a. che sottoporrebbe ai nuovi carichi conseguenti all'impianto di una stazione radio base un immobile che non solo risulta vincolato ex legge 1089/39 ma che in più richiede già un intervento urgente di ripristino della copertura.
               Al riguardo giova ricordare che ai sensi dell'art. 11, comma 2, della citata legge 1 giugno 1939 n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico o storico, queste ultime "non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio allo loro conservazione o alla loro integrità".
               Ora, l'utilizzazione dello spazio di copertura dell'immobile de quo, già "in cattivo stato manutentivo", come sede di una stazione radio base - con il relativo corredo di attrezzature, supporti e antenne - finirebbe col recare pregiudizio alla conservazione e all'integrità dell'immobile medesimo, oltre a risultare non del tutto compatibile con il suo carattere di bene di interesse storico-artistico.
               A ciò si aggiunga che i ripetitori per telefonia cellulare rientrano nel novero delle sorgenti non naturali di campi elettromagnetici e che, in quanto tali, ricadono nell'ambito di applicazione del recente decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381, con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme per la determinazione dei  tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".
               Questo, all'art. 1, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ".
               Il citato decreto, oltre a definire i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cfr. art. 3, comma 1, tabella 1), introduce ulteriori misure di cautela precisando che, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico; 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3MHZ e 300 GHZ, 0,10 W/mq. per la densità di potenza dell'onda piana equivalente" (art. 4, comma 2).
               Ora, poichè l'immobile in oggetto, in quanto sede di un pubblico ufficio, costituisce un "edificio adibito a permanenze non inferiori a quattro ore", l'eventuale impianto di una stazione radio base andrebbe comunque subordinato alla verifica del rispetto sia dei limiti di esposizione di cui all'art.3 del decreto citato sia delle misure di cautela di cui all'art.4, comma 2.
               Alla luce di quanto sin qui osservato sembra allo Scrivente che l'ipotesi di accoglimento della proposta avanzata dalla XXXX S. p. a. avente per oggetto l'utilizzazione di locali interni e dello spazio di copertura dell'immobile di via C... al fine dell'impianto e dell'esercizio di una stazione radiobase dia luogo a serie perplessità di ordine giuridico in relazione sia alla natura di bene vincolato dell'immobile medesimo, che ne limita la destinazione ad usi compatibili con il suo carattere storico-artistico, sia al cattivo stato di manutenzione della copertura denunciato dall'autorità di vigilanza, che imporrebbe piuttosto un tempestivo intervento di ripristino.
               In ogni caso l'eventuale accoglimento della proposta in esame andrebbe subordinato, come sopra chiarito, alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art.3, comma 1, e dei valori di cui all'art.4, comma 2, del decreto 10 settembre 1998, n.381.
               Ciò posto, in considerazione delle perplessità sopra evidenziate ci si astiene dall'esame dello schema di contratto trasmesso in allegato alla nota in riferimento.
               Va infine segnalato che l'art. 4, comma 3, del decreto citato precisa che: "Nell'ambito delle proprie competenze... le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente art.3 e dei valori di cui al precedente comma, ... nonchè le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente...".
               Sarebbe pertanto auspicabile da parte della Regione provvedere preliminarmente alla disciplina concernente l'installazione e la modifica dei predetti impianti nel rispetto dei limiti di cui al citato Regolamento, a tutela di valori primari quali la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, e solo dopo prendere in esame eventuali ipotesi di cessione in locazione di beni di sua proprietà per l'installazione degli stessi impianti.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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