Repubblica Italiana
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Gruppo XV                    /318.98.11

OGGETTO: Valutazione d'impatto ambientale. Atto d'indirizzo e coordinamento adottato con D.P.Rep. 12 aprile 1996. Recepibilità in via amministrativa.




ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

                                         e, p.c.
PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Ufficio di Gabinetto On.le Presidente

- Segreteria della Giunta regionale

- Segreteria Generale

LORO SEDI




1. Con nota n. 2719/Gab del 23 novembre 1998, codesto Assessorato, evidenziando, in buona sostanza, la necessità di evitare sanzioni per inadempimento degli obblighi comunitari in ordine al recepimento della Direttiva 85/337/CE, in materia di valutazione d'impatto ambientale, ha chiesto allo Scrivente se sia possibile recepire in via amministrativa, con deliberazione della Giunta Regionale, l'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.Rep. 12 aprile 1996, analogamente a quanto effettuato dalla Regione Lazio.
Codesto Assessorato evidenzia l'assoluta urgenza di definire la questione.



2. In ordine al quesito sottoposto si evidenzia quanto segue.
Il D.P.R. 12 aprile 1996, emanato in attuazione dell'art. 40 della l. 22 febbraio 1994, n. 146, contiene un atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome, in ordine al rispetto delle disposizioni della direttiva UE n. 85/337/CE per l'attuazione delle procedure d'impatto ambientale.
Tale atto impone alle regioni e province autonome di disciplinare contenuti e procedure di valutazione d'impatto ambientale con le disposizioni in esso contenute, ovvero ad armonizzare con le stesse le disposizioni vigenti.
L'atto medesimo indica le tipologie di opere da assoggettare alla predetta procedura; le finalità della procedura stessa; le linee procedimentali da seguire; il coinvolgimento partecipativo delle comunità locali e dei cittadini.
Nella Regione siciliana la piena attuazione di tale atto -o, a termini dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, direttamente della direttiva ivi contemplata e delle successive sulla materia- non potrebbe avvenire che con un atto legislativo (a tal fine, peraltro, la Giunta Regionale, ha approvato apposito disegno di legge depositato all'ARS il 6 novembre scorso), anche nella considerazione che, sia pure in nuce, disposizioni generali in materia di valutazione d'impatto ambientale sono contenute nell'ordinamento regionale (v. art. 30 e 33 della l.r. 12 gennaio 1993, n. 10 e success. modif. ed integrazioni).
Peraltro, se è vero che le disposizioni di direttive comunitarie, sufficientemente precise ed incondizionate, trovano diretta applicazione in mancanza del loro tempestivo ed esatto recepimento (Corte costit., sent. 8-18 aprile 1991, n 168), tuttavia la direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 85/337/CEE, modificata con direttiva n. 97/11/CE, in ordine alla tipologia di opere da sottoporre a valutazione appare "incondizionata e sufficientemente precisa" in ordine ai progetti di cui all'art. 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, e cioè in ordine ai progetti elencati nell'allegato I annesso alla direttiva stessa. Mentre per gli altri progetti, individuati nell'allegato II, gli Stati membri devono individuare se il progetto vada sottoposto a valutazione in base a determinazioni, soglie o criteri da fissare in sede di recepimento (art. 4, paragrafo 2 e seguenti della direttiva).
Orbene, con l'art. 40 della legge 2 febbraio 1994, n. 146, il Governo della Repubblica venne deputato a definire "condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE". Ed in esecuzione di tale previsione venne emanato il D.P.Rep. 12 aprile 1996.
A prescindere dalla considerazione del rango da assegnare agli "atti di indirizzo e coordinamento" nel sistema delle fonti dell'ordinamento, tuttavia, anche in relazione alle disposizioni della legge che ha autorizzato (o previsto) l'atto in questione, non pare che tale atto possa aver determinato il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico, alla stregua delle fonti di rango normativo primario, ma, anche dal tenore delle disposizioni del medesimo atto di indirizzo e coordinamento, sembra che l'atto medesimo serva ad indirizzare e coordinare il recepimento della richiamata direttiva CEE da parte delle regioni.
In particolare, per le regioni ad autonomia differenziata, l'atto medesimo specifica che "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione".
Pertanto, il recepimento, in via amministrativa, non potrebbe determinare l'integrale attuazione, nella Regione siciliana, delle disposizioni recate dal predetto atto di indirizzo e coordinamento, dal momento che buona parte di esse abbisognano di attuazione in via legislativa.
Tuttavia, nelle more dell'approvazione della legge regionale che disciplini compiutamente la valutazione d'impatto ambientale, il recepimento in via amministrativa delle disposizioni del predetto D.P.R. 12 aprile 1996 "immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale" non sarebbe illegittimo e neppure "inutile", in quanto, in buona sostanza, rivolto all'applicazione di quelle previsioni -sufficientemente specificate- che riguardano le procedure generali, stante l'assenza di specifiche previsioni in ordine al procedimento per il rilascio del nulla osta d'impatto ambientale di cui all'art. 30 della l.r. 10/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Ovviamente, stante le peculiarità dell'ordinamento regionale, una delibera della Giunta regionale che determinasse un tale recepimento, andrebbe, poi, portata all'esterno con decreto presidenziale.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, si ritiene che il presente parere riguardi fattispecie in ordine alla quale potrebbe determinarsi una potenziale controversia . Pertanto lo Scrivente non diffonderà il presente parere sulla banca dati "FoNS", a meno che le Amministrazioni in indirizzo siano di diverso avviso e ne autorizzino la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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