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Gruppo II                     326.98.11

OGGETTO: D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38. Attribuzione dei benefici economici al personale cessato dal servizio nel corso del 1997.

   
   
                                        Direzione regionale dei servizi
                                                           di quiescenza, previdenza ed
                                                           assistenza per il personale
                                                           S E D E
   
   
   1.          Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto allo scrivente se i benefici economici scaturenti dall'accordo contrattuale recepito con il decreto presidenziale in oggetto debbano attribuirsi per intero o pro-rata al personale collocato in pensione dopo il 1° gennaio 1997 ma anteriormente al 1° giugno dello stesso anno.
   
   2.          La questione relativa all'individuazione della base pensionabile per i dipendenti cessati dal servizio durante la vigenza di un accordo collettivo ha dato luogo a un gran numero di pronunce della magistratura contabile di segno invero non univoco.
               Ormai però le parti contraenti hanno finito per inserire nei contratti una norma "fotocopia" per prevedere che gli incrementi stipendiali si applichino identicamente nelle scadenze e negli importi anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale (cfr. ad es. art. 32 C.C.N.D. del Comparto Ministeri e art. 30 C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali). La stessa norma ribadisce pure la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato circa la non incidenza degli aumenti non percepiti sull'indennità di buonuscita.
               Al contrario nell'Amministrazione regionale il problema si pone invece per la prima volta in sede di applicazione dell'ultimo accordo relativo al 1997, che fa seguito all'abrogazione dell'aggancio delle pensioni agli stipendi disposta dall'art. 36 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6.
               Prima dell'entrata in vigore di detta norma infatti la riliquidazione del trattamento di quiescenza conseguente all'approvazione di un nuovo accordo collettivo spettava comunque a tutti i pensionati qualunque fosse la data del loro collocamento a riposo.
               Pertanto, non può allo stato che ripercorrersi l'andamento giurisprudenziale più recente al fine di reperire criteri di interpretazione della normativa regionale che introduce gli aumenti per l'anno 1997.
               Al riguardo può rilevarsi come la Corte dei Conti di fronte ad aumenti retributivi la cui corresponsione è scaglionata nel tempo distingua a secondo che la rateizzazione riguardi solo le modalità di erogazione dei benefici o rilevi anche ai fini della nascita del diritto agli stessi, per desumere solo nel primo caso l'applicabilità dell'accordo nella sua integrale portata nei confronti del personale cessato dal servizio durante il periodo di vigenza dello stesso.
               Per ritenere che ricorra l'una o l'altra ipotesi il giudice contabile fa leva sulla formulazione letterale dei D.P.R. di recepimento degli accordi ante privatizzazione.
               Ora il D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38 al terzo comma dell'art. 1, la cui rubrica recita "campo di applicazione, durata e destinatari", prevede che i benefici economici scaturenti dagli istituti previsti dallo stesso decreto "si applicano esclusivamente al personale...in servizio alla data del 1 gennaio 1997 o, se assunto successivamente dalla data di assunzione, con le decorrenze previste, per ciascuno di essi dagli articoli seguenti".
               L'art. 2 stabilisce poi che gli stipendi vengono incrementati nelle misure dallo stesso determinate, con decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio e 1° giugno 1997. Infine il 4° comma dello stesso articolo sancisce che gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, con la medesima decorrenza, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione si deve far riferimento allo stipendio tabellare annuo.
               Le norme contrattuali suddescritte sembrano analoghe a quelle che, in sede giurisdizionale, sono state lette come recanti un unico aumento contrattuale da corrispondere ratealmente solo per motivi di contenimento della spesa pubblica (cfr. ad es. in relazione al D.P.R. 345/1983 comp. scuola, Sez. III centr. n. 360/A del 9 settembre 1996 e, per il D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 -U.S.L.-, Sez. giur. Sardegna 6 ottobre 1997, n. 1272). Ciò in quanto, mentre stabiliscono che condizione per fruire dei benefici economici è l'essere in servizio al primo gennaio 1997 e che gli incrementi stipendiali hanno effetto sulla base pensionabile, l'operatività di quest'ultima statuizione non viene limitata agli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio, come invece previsto da quelle disposizioni (art. 10 D.P.R. 69/84 - Polizia di Stato - e artt. 6 e 7 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344-Comparto Ministeri) sulle quali si è formata la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. Sez. giur. Molise 28 novembre 1997, n. 521 e Sez. Giur. Lazio 5 luglio 1997 n. 1097) contraria all'integrale computabilità dei benefici economici nella base pensionabile per i dipendenti collocati a riposo nel periodo di validità dell'accordo.
               Sembra pertanto che ai dipendenti regionali cessati dal servizio nel corso dei primi cinque mesi del 1997 spetti, a decorrere dal I° giugno 1997, l'applicazione sul trattamento pensionistico anche della tranche di aumento corrisposto ai dipendenti ancora in servizio con decorrenza dalla suddetta data.
   
3.          A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
 

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