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Gruppo IV                        /331.98.11

OGGETTO: Lavori di costruzione dell'acquedotto Trapani-Alcamo. D.P.R. 3/6/98 n. 252. Informazioni antimafia. Quesito.

   
   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         LAVORI PUBBLICI
                                                         Ispettorato tecnico
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde codesto Ispettorato rappresenta la seguente vicenda.
               Con convenzione del 24/7/1991 i lavori in oggetto indicati sono stati affidati in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la XXXX s.p.a., la YYYY s.p.a. (oggi YYYY2 s.p.a.) e la KKKK S.p.a. (oggi KKKK2 s.p.a.), il cui ruolo all'interno del raggruppamento non viene invero specificato.
               Al fine di rinnovare la documentazione antimafia relativa alle imprese concessionarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, del D.Lvo 490/94, codesto Ispettorato ha inoltrato le apposite richieste alle Prefetture competenti.
               Con riferimento alla YYYY2 s.p.a. la Prefettura di Roma con nota del 16/10/1998 - comunicata l'insussistenza a carico dei legali rappresentanti e degli amministratori della società delle cause ostative di cui all'allegato 1 del D.Lvo 490/94 e segnalato tuttavia che il controllo  della stessa società risulta detenuto di fatto da un imprenditore già oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere perchè imputato del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso e già segnalato per la proposta dell'obbligo di soggiorno - concludeva di non essere in grado "al momento di rilasciare la certificazione antimafia".
               Codesto Ispettorato - premesso che, a seguito del trasferimento della sede sociale della YYYY2 S.p.a. da R... ad A..., competente a rilasciare le informazioni antimafia è ormai la Prefettura di A... in luogo della Prefettura di R..., cui pertanto non si richiedeva "di sciogliere le proprie riserve in senso positivo o negativo" - traendo spunto dalla vicenda descritta, chiede allo Scrivente di precisare in via generale se "in presenza di una nota prefettizia di fatto interlocutoria ... l'Amministrazione possa o debba sciogliere il contratto di concessione per l'esecuzione di lavori pubblici, prima della definitiva certificazione da parte della Prefettura".
               Al riguardo precisa che, nella fattispecie, il rapporto contrattuale potrebbe tuttavia mantenersi con le altre imprese del raggruppamento.
   
               2. Vengono in rilievo nella fattispecie le informazioni del Prefetto relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di società e imprese, introdotte dall'art. 4 del D. L. vo 8 agosto 1994, n. 490 ed in ultimo disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del D. P. R. 3 giugno 1998, n. 252.
               In particolare l'art. 10 del D. P. R. 252/98 - che, contenendo la disciplina più recente, costituisce oggi il principale testo di riferimento - dispone che "... le pubbliche amministrazioni ... devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni ... il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture..." (comma 1).
               Lo stesso art. 10 precisa poi che: "Quando, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, nè autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni" (comma 2).
               L'art. 10 chiarisce infine che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte, tra l'altro:
   "a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui ... all'articolo 51, comma 3 bis, del Codice di procedura penale;" (comma 7).
               Giova ricordare al riguardo che il comma 3 bis dell'art. 51 del Codice di procedura penale richiama tra l'altro l'art. 416 bis del Codice penale, che configura il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.
               Come si è visto l'amministrazione interessata è tenuta a richiedere al prefetto le informazioni antimafia "prima di stipulare, autorizzare o approvare i contratti e subcontratti ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni".
               L'art. 11, comma 3, del D.P.R. 252/98 dispone tuttavia che "quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o alla autorizzazione del subcontratto" si applicano "le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2".
       Quest'ultimo prevede che "l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
               Infine ai sensi dell'art. 12 del D. P. R. 252/98:
   "Se taluna delle situazioni indicate nell'art. 10, comma 7, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o ad un raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione ... non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia stata estromessa o sostituita anteriormente alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla concessione dei lavori".
   
               3. Prima di affrontare il quesito posto da codesto Ispettorato - concernente l'efficacia interdittiva delle informazioni rese dal Prefetto nel caso in cui queste rivelino un contenuto interlocutorio - conviene premettere alcune brevi considerazioni sull'efficacia interdittiva delle informazioni prefettizie in genere.
               Come si evince dalla normativa sopra richiamata, di norma le pubbliche amministrazioni sono tenute a richiedere al Prefetto le informazioni concernenti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa prima di stipulare contratti, autorizzare subcontratti ovvero consentite concessioni o erogazioni il cui valore superi le soglie di cui al comma 1 del più volte citato art. 10. L'informazione costituisce quindi presupposto per la stipula del contratto, l'autorizzazione del subcontratto, l'adozione a favore del privato di un provvedimento ampliativo.
       Ove dalle informazioni acquisite risultino "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate", è fatto divieto alle amministrazioni di stipulare il contratto, di autorizzare il subcontratto o comunque di rilasciare il provvedimento (art. 10, comma 2).
               L'efficacia interdittiva delle informazioni prefettizie attestanti la sussistenza di un tentativo di infiltrazioni mafiosa ha quindi un carattere assoluto nelle ipotesi in cui le stesse informazioni siano state acquisite prima della stipula del contratto o della adozione del provvedimento.
               Il quadro muta nel caso di sopravvenienza tardiva di informazione positiva, ossia quando gli elementi relativi alla infiltrazione mafiosa siano accertati solo successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'approvazione del subappalto.
               Ciò può verificarsi quando, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, o nei casi di urgenza, l'amministrazione proceda anche in assenza delle informazioni del Prefetto.
               Può verificarsi altresì nel caso in cui, in presenza di un rapporto che si prolunga nel tempo, l'amministrazione ritenga di dovere verificare la permanenza dei requisiti di idoneità anche durante lo svolgimento rapporto.
               Con riferimento a tale ultima ipotesi giova tuttavia ricordare che l'obbligo di rinnovo della documentazione antimafia nel caso di rapporti di durata superiore al biennio - già previsto dall'art. 2, comma 2 quater, del D. L. vo 490/94 - è venuto meno in seguito alla abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 13 del D. P. R. 252/98, per cui l'attivazione dei controlli relativi è in atto rimessa alla iniziativa discrezionale della amministrazione.
   Ora, nei casi descritti, in cui si verifica una acquisizione tardiva delle informazioni attestanti tentativi di infiltrazione mafiosa, la P.A. non ha l'obbligo, bensì la mera facoltà di revocare le autorizzazioni e le concessioni o di recedere dai contratti, come chiaramente previsto dal citato art. 11, commi 2 e 3.
               Ne consegue che l'informativa attestante un tentativo di infiltrazione mafiosa intervenuta successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori, alla autorizzazione del subappalto si caratterizza per essere priva di efficacia interdittiva ex lege.
               Al riguardo tuttavia - considerato il principio giurisprudenziale secondo cui i requisiti di idoneità che devono sussistere ai fini della instaurazione di un rapporto con la P.A. devono permanere anche durante lo svolgimento di questo e considerato altresì che il carattere non obbligatorio della caducazione del rapporto nei casi descritti costituisce una vistosa anomalia in un sistema, quello delle cd. cautele antimafia, per il resto connotato da notevole rigore - deve ritenersi che l'amministrazione potrà decidere di mantenere in vita il rapporto con il soggetto di cui si sospetta in concreto la caratterizzazione mafiosa solo nei casi in cui ricorra un prevalente interesse pubblico che possa giustificarne la prosecuzione (cfr. F. Caringella, Commento al Regolamento in materia di semplificazione antimafia, in Urbanistica e appalti, n. 10/98, pagg. 1058 e ss.).
   
               4. Ciò posto occorre valutare, come richiesto da codesto Ispettorato, quale sia l'efficacia interdittiva delle informazioni rese dal Prefetto quando queste rivelino un contenuto interlocutorio.
               Come anticipato in premessa il quesito trae spunto dalla nota del 16/10/98 con cui la Prefettura di R... da un lato ha comunicato a codesto Ispettorato l'insussistenza a carico dei legali rappresentanti e    degli amministratori della YYYY2 s.p.a. delle cause ostative di cui all'allegato 1 del D.L.vo 490/94, dall'altro ha riferito di avere accertato che il controllo della società risulta di fatto detenuto da un imprenditore già "oggetto di ordinanza di custodia cautelare in carcere ... perchè imputato del reato di cui all'art. 416 bis del Cod. pen. e inoltre ... segnalato ... per la proposta dell'obbligo di soggiorno".
               Ciò posto la Prefettura ha dichiarato di "non essere in grado al momento di rilasciare la certificazione antimafia relativa alla società YYYY2 S.p.a.".
               Il contenuto della nota sopra richiamata lascia invero alquanto perplessi. Infatti, nonostante la rilevata mancanza a carico dei legali rappresentanti della società di cause ostative all'attività negoziale, la circostanza che l'imprenditore titolare del controllo di fatto della società fosse stato oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto imputato del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sarebbe stata di per sè sufficiente per desumere, ai sensi del comma 7 del più volte citato art. 10 del D.P.R. 252/98, un tentativo di infiltrazione mafiosa.
               Ciò nonostante la Prefettura di R..., piuttosto che esprimersi nel senso della effettiva sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare scelte e indirizzi della società, ha ritenuto di doversi dichiarare non ancora in grado di rilasciare la richiesta certificazione antimafia.
               Che valore attribuire dunque alla segnalazione prefettizia?
               Con riferimento alla fattispecie, come rilevato da codesto Ispettorato, il problema è stato di fatto superato, essendosi spostata la competenza al rilascio delle informazioni dalla Prefettura di R... a quella di A.... a seguito dell'intervenuto trasferimento della sede sociale della YYYY2 S.p.a. in tale ultima città.
       Pertanto codesto Ispettorato, se la Prefettura di A..., sulla base degli elementi acquisiti sulla YYYY2 S.p.a., riterrà sussistente un tentativo di infiltrazione mafiosa, valuterà se interrompeva il rapporto già instaurato con essa, avvalendosi, se possibile, di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 252/98 in materia di raggruppamenti temporanei di impresa.
               In via generale va tuttavia chiarito che nel vasto sistema delle cautele antimafia l'efficacia interdittiva - necessaria od eventuale - delle informazioni prefettizie concernenti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa scaturisce da una valutazione autonoma del prefetto (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 6 giugno 1997, n. 1248, in Appalti, urbanistica, edilizia, n. 4/98, pagg. 213 ss.).
               Sembra pertanto allo Scrivente che, in presenza di informazioni prefettizie dal contenuto ambiguo o interlocutorio, l'amministrazione destinataria di queste, prima di assumere qualsiasi provvedimento conseguente, dovrà richiedere alla Prefettura competente un'ulteriore comunicazione da cui risulti in modo chiaro e univoco, insieme agli elementi emersi in seguito agli accertamenti disposti, la valutazione che di tali elementi ritiene di dover fare il Prefetto, tenuto in ogni caso ad esprimersi nei termini di legge sulla sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   

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