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OGGETTO: Inserimento nelle graduatorie regionali permanenti ex art. 16 della l.r. n. 53/76 di personale insegnante.

   
   
                                                       Assessorato Regionale
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                                                       Istruzione
                                                       P A L E R M O
   
   
               1. - Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di inserire a domanda nelle graduatorie regionali permanenti di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, una pensionata la cui istanza di riammissione in servizio sia stata rigettata.
               La questione viene posta in relazione a due specifiche istanze in tal senso avanzate dall'interessata, sig.ra XXXX, la quale, cancellata dal ruolo a domanda per collocamento a riposo anticipato con decorrenza 1/9/96, ha chiesto di essere inserita nelle suddette graduatorie nella stessa classe di concorso ove in precedenza era stata immessa in ruolo,(57/A), nonché in una diversa classe, la 13/A.
               Al riguardo codesta Amministrazione si esprime in senso negativo ritenendo che la norma regionale di cui al cit. art. 16 non prevede tale possibilità, atteso che "il diritto all'inserimento nelle graduatorie regionali permanenti, previo possesso dei requisiti, è riservato al personale non di ruolo".
               Con riferimento infine, a quanto prescritto dalla vigente ordinanza per incarichi e supplenze, secondo la quale anche i pensionati possono essere iscritti in apposite graduatorie per supplenza, diverse da quelle di cui al succitato art. 16, si chiede, altresì di conoscere, se l'interessata possa comunque iscriversi nelle graduatorie ex art. 16 L.R. 53/76 allorquando la stessa avrà raggiunto, per conferimento di nuove supplenze, i due anni di servizio non di ruolo.
   
               2. - Sulle questioni prospettate si osserva quanto segue.
               La l.r. n. 53/76, nel modificare ed integrare la l.r. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli Istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania, statuisce all'art. 16, 1°, 2° e 3° comma, che "A decorrere dall'anno scolastico 1976/77 annualmente entro il 31 dicembre saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità, e gli stessi fini di cui al precedente art. 15 graduatorie distinte per classi di concorso nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il prescritto titolo di abilitazione ed abbiano maturato il requisito del servizio prestato per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio negli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ed Istituto tecnico femminile di Catania.
               Le graduatorie compilate in base al presente articolo non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate in base al precedente art. 15 nonchè di quelle compilate negli anni precedenti a quello cui le graduatorie stesse si riferiscono.
     Le relative nomine in ruolo avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre dell'anno cui si riferisce la graduatoria e sono subordinate al mantenimento dell'incarico a quella data".
               Il precedente art. 15 disciplina un'altra graduatoria regionale permanente, ad esaurimento, riservata "agli insegnanti non di ruolo" degli istituti regionali a cui la legge si riferisce espressamente, in possesso di specifici requisiti alla data del 24 marzo 1972.
               Ciò posto si osserva, preliminarmente, che l'interpretazione dei testi normativi, soprattutto nella fase attuativa, deve svolgersi secondo regole predeterminate e ricavabili dal sistema. A tale riguardo, l'art. 12, comma primo, delle "Disposizioni sulla legge in generale", statuisce che l'interpretazione letterale e la ricerca dell'intenzione del legislatore vanno integrate con l'interpretazione sistematica.
               Ora, applicando tali criteri interpretativi alla fattispecie in esame, sembra allo scrivente che gli insegnanti in pensione non possano essere in alcun caso inclusi nella graduatoria di cui all'art. 16 citato.
               Infatti, dal punto di vista letterale, l'unica interpretazione possibile del termine "insegnanti non di ruolo" di cui al combinato disposto degli artt. 15 e 16 esaminati, sembra essere quella secondo la quale l'inserimento nella graduatoria de qua è possibile solo a favore del personale insegnante "precario" e non di quello già immesso in ruolo e successivamente cancellato.
               Invero, la disposizione normativa di cui all'art. 16 individua in modo tassativo il personale ammesso a beneficiare dell'iscrizione nelle predette graduatorie con esclusivo riferimento, oltre al conseguimento dell'abilitazione, "al servizio prestato per almeno due anni".
               Da ciò è agevole desumere la ratio della disposizione che si sostanzia nella volontà di agevolare l'immissione in ruolo dei soli insegnanti precari.
   D'altra parte, tale volontà è espressamente esplicitata sia nel medesimo art. 16, comma terzo, laddove si dispone la decorrenza delle relative nomine in ruolo, sia nelle Relazioni dei deputati proponenti alle leggi regionali nn. 53/76 e n. 7/74, atteso che ivi si afferma di voler "definire, in modo univoco, la condizione giuridica del personale degli istituti d'arte al quale il legislatore ha il dovere di offrire un ordinamento che ne renda meno precario il rapporto con la scuola, sia per quanto riguarda i doveri, sia per quanto attiene ai diritti".
   Infine, tale interpretazione trova riscontro anche nella successiva l.r. 5 settembre 1990, n. 34, che reca "Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica", laddove all'art. 10, comma 4, si prevede testualmente che "Per tutto il personale incluso o da includere nelle predette graduatorie regionali formate ai sensi degli artt. 15 e 16 della l.r. 6 maggio 1976, n. 53 , la nomina in ruolo per una qualsiasi classe di concorso, in caso di accettazione, comporta l'esclusione da tutte le altre graduatorie regionali permanenti ed il divieto di farne parte per gli anni successivi. La rinuncia alla nomina in ruolo determina la decadenza della relativa graduatoria permanente ed il divieto di farne parte per gli anni successivi".
               Quindi, se ne può dedurre, a maggiore conferma delle superiori considerazioni, che il legislatore ha voluto concedere agli insegnanti precari la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 più volte citato, per una sola volta, proprio al fine di favorirne l'immissione in ruolo.
               Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte e dell'interpretazione delle disposizioni in questione, sembra allo scrivente che ben possa condividersi l'orientamento espresso da codesta Amministrazione e ritenersi, pertanto, preclusa al personale già in ruolo e  successivamente cancellato per collocamento a riposo qualsiasi possibilità di inserimento nelle graduatorie regionali permanenti di cui all'art. 16 della l.r. n. 53/76.
               Nè a diversa conclusione sembra possa pervenirsi con riguardo al secondo quesito prospettato. Infatti è vero che secondo quanto prescritto dalla vigente ordinanza per incarichi e supplenze la Sovrintendenza scolastica può conferire incarichi di supplenza anche a colui che è in pensione, ma solo a condizione che il pensionato sia iscritto in apposite graduatorie per supplenza ben diverse da quelle di cui all'art. 16 L.R. 53/76, che sono finalizzate alla nomina in ruolo.
               Con specifico riguardo alla fattispecie sottoposta all'esame dello scrivente è pertanto appena il caso di precisare che all'insegnante in pensione ben potranno essere conferite nuove supplenze, ma queste non sembra possano considerarsi utili a maturare i due anni richiesti per l'iscrizione nelle graduatorie regionali permanenti ex art. 16 L.R. 53/76 per la successiva immissione in ruolo, dal momento che all'insegnante in questione non è consentito comunque di accedere a tale graduatoria, nella quale può essere iscritto, in base alle considerazioni sopra svolte, esclusivamente il personale precario.
   
               3. - Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (N. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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