Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo                            /337.98.11

OGGETTO: Mantenimento dell'indennità forestale nell'ipotesi di mutamento di mansioni per inidoneità fisica.

   
   
   
                                       Direzione regionale del Personale e
                                       dei Servizi Generali
                                       S E D E
   
   
               1 - Con la suindicata nota codesta Direzione regionale ha chiesto di conoscere se nel trattamento economico da attribuire al dipendente forestale che per riconosciuta inidoneità fisica sia adibito a mansioni diverse vada inclusa anche l'indennità forestale considerandola elemento del maturato economico in godimento.
   
               2 - Al quesito proposto va data risposta positiva.
               L'art. 29 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 prevede infatti per il dipendente divenuto fisicamente inidoneo a svolgere le mansioni proprie della qualifica rivestita la possibilità di essere inserito in altra qualifica di pari o anche inferiore livello economico. La norma si preoccupa altresì di assicurare che il recupero al servizio attivo comporti il mantenimento del tenore economico già raggiunto e a tal fine prevede che resti fermo il trattamento economico in godimento, che non è riassorbibile nemmeno sui futuri miglioramenti, spettanti questi ultimi con riferimento alla nuova posizione di inquadramento.
   Ora le caratteristiche di fissità e continuità e la corresponsione con carattere di generalità dell'indennità forestale già suggerirebbero di tenere conto di detto emolumento nell'individuazione del trattamento economico da mantenere fermo, alla stregua di quanto affermato dal C.G.A s.g. (dec. 4 novembre 1995, n. 329) riguardo all'applicazione dell'art. 202 T.U. imp. civ. St nell'ipotesi di inquadramento di una guardia forestale nel ruolo del personale di concetto del Consiglio di Stato e di T.A.R..
               Nell'ordinamento del personale regionale vige però, una apposita norma, l'art. 10 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n.38 secondo cui nell'ipotesi che vengano a cessare le condizioni per la percezione della predetta indennità il dipendente ne mantiene la misura in godimento a titolo di maturato economico. Tale disposizione, applicabile in tutti i casi di transito dal ruolo del Corpo forestale, quale che ne sia la causa, risolve anche lo specifico problema in esame.
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane