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Gruppo XV /342.98.11

OGGETTO: CE.RI.S.DI. Contributo ex art. 14, secondo comma, lett. b), l.r. 27/1991. Spese ammissibili.



PRESIDENZA DELLA REGIONE
Direzione del personale e dei servizi generali
PALERMO




1. Con nota n. 2845/Gr. II del 15 dicembre 1998, codesta Direzione ha chiesto allo Scrivente se possano legittimamente ricomprendersi nel contributo previsto alla lettera b) del secondo comma dell'art. 14 della l.r. 27/1991 spese sostenute dal CE.RI.S.DI per costi del personale -relativamente al personale dipendente direttamente utilizzato per la formazione prevista da tale lettera- nonchè per spese generali e gestionali non imputabili direttamente all'attività riguardata dalla precitata lettera b).
L'orientamento di codesta Amministrazione è di non ritenere imputabili le predette spese alla quota di contributo di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 14 della citata l.r. 27/1991, in quanto le medesime dovrebbero venir correttamente imputate alla quota di contributo prevista dalla lettera c) del medesimo comma.


2. Il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato con la l.r. 25 maggio 1995, n. 47, autorizza il Presidente della Regione ad erogare al Centro ricerche e studi direzionali CE.RI.S.DI. (rectius: al "Centro di eccellenza Castel Utveggio" (CE.RI.S.DI)) un contributo annuo di 2.300 milioni di cui (lett. b) 1.000 milioni destinati all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo dei funzionari e dei quadri del settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi ed alla spesa per gli assistenti stabili di ricerca ivi contemplati, e 800 milioni (lett. c) alle spese di gestione e funzionamento, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile ove l'ente ha sede.
Va osservato, in proposito, che l'originaria formulazione dell'art. 14 della l.r. 27/1991 non contemplava la destinazione di parte del contributo a spese di funzionamento del Centro. Solo con la l.r. 25 maggio 1995, n. 47, nel rimodulare l'assetto del contributo, venne destinato parte dello stesso specificamente alle spese di funzionamento e gestionali.
Con riguardo alla problematica dell'utilizzazione di contributi finalizzati ad un'attività, va osservato che, in generale ed in linea di principio, le spese correlate alle iniziative sovvenzionate possono ricomprendere anche spese tipologicamente inquadrabili tra le spese generali e di funzionamento, purché le stesse siano direttamente connesse alle attività cui ha riguardo la normativa di concessione, e nella misura in cui siano state occasionate dall'attività stessa o siano proporzionalmente aumentate in dipendenza dell'attività medesima.
Con riferimento alla problematica sottoposta, tuttavia, occorre aver riguardo alla circostanza che il legislatore regionale, nel rimodulare complessivamente il contributo in parola con la l.r. 25 maggio 1995, n. 47, ha previsto che una parte di esso venisse destinato ad iniziative di perfezionamento ed aggiornamento di personale dei settori pubblico e privato, destinando specificamente un'altra quota del contributo complessivo alle spese di gestione e funzionamento del Centro, ricomprendendovi anche le spese per il personale dipendente.
Di conseguenza non sembra possibile comprendere nella quota di contributo destinata all'attività finalizzata (iniziative formative specifiche) spese relative alla quota di contributo specificamente destinata alle spese di gestione e funzionamento, anche nella considerazione che il legislatore, nel disporre la ripartizione delle quote con la l.r. 47/1995, ha avuto riguardo ad un assetto complessivo della destinazione del contributo globale.
Peraltro, l'inclusione nella quota di contributo destinata alle iniziative di formazione di cui alla lett. b) dell'art. 14 della l.r. 27/91 di spese contemplate alla lett. c) del medesimo art. 14, potrebbe determinare un surrettizio aumento della quota di contributo prevista dalla lett. c) menzionata, in contrasto con le previsioni normative.
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

(Avv. Michele Arcadipane)

IL DIRETTORE
(Avv. Anna Maria Ammannato)



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