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Gruppo V                          /343.98.11

OGGETTO: Piani integrati mediterranei (P.I.M.). Contributi relativi ad alcune aziende agrituristiche. Requisiti per la concessione.

   
   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
                                                                     COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la lettera sopra indicata codesto Assessorato rappresenta che nel corso dell'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi previsti nel Programma integrato mediterraneo (Sott. 3 - Mis. 4) - inteso al recupero di casali agricoli e masserie da destinare ad attività agrituristiche - è emerso che in alcuni casi i proprietari istanti non coincidono con i conduttori a vario titolo delle imprese agrituristiche interessate.
               In particolare le situazioni descritte riguardano fondi dati in comodato, in usufrutto, e posseduti in comproprietà.
               Ciò premesso viene in sostanza chiesto se possa ugualmente procedersi, nelle prospettate ipotesi, alla concessione del contributo.
               Al riguardo, secondo codesto Assessorato, non dovrebbe "venire meno la legittimità degli aiuti comunitari nonostante che l'attività venga svolta da soggetti diversi dai beneficiari dei contributi".
   
   2. Le procedure per la concessione dei contributi in oggetto risultano dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo 17 gennaio 1991 (pubblicato nella G.U.R.S. 2 marzo 1991, n. 11), che ha all'uopo riprodotto il testo del regolamento CEE n. 2088/85 del 23 luglio 1985.
               Ora, poichè quest'ultimo provvedimento comunitario elenca - tra i documenti da allegare alle richieste di contributo - il "titolo di proprietà dell'immobile", se ne deduce che destinatario del contributo stesso dev'essere appunto il proprietario del fabbricato rurale da ristrutturare.
               Detto ciò va altresì precisato che non si riscontrano motivi per escludere che, a seguito della stipula di contratti di diritto privato, la proprietà degli immobili interessati possa non coincidere con la titolarità dell'attività agrituristica incentivata dall'iniziativa CEE in discussione. Nè se ne riscontrano - secondo lo scrivente - per escludere, in questi specifici casi, la concessione dei contributi, dal momento che il relativo presupposto - svolgimento di una attività agrituristica - continua a sussistere, costituendo proprio lo specifico oggetto dei rapporti fra i proprietari non conduttori ed i loro aventi causa.
               Pertanto, da un punto di vista generale, la soluzione del problema in esame non sembra differire dal caso in cui lo stesso proprietario sia conduttore dell'impresa agrituristica; essendo in ogni caso sufficiente, ai fini in questione, la doppia garanzia: che esista l'attività sovvenzionata e che ad essa resti vincolato (con vincolo decennale trascritto ex art. 18 l.r. 9 giugno 1994, n. 25) il bene oggetto del contributo.
               Ricorrendo dunque tali presupposti - il cui accertamento resta, come la relativa vigilanza, di competenza dell'amministrazione attiva - può nella sostanza condividersi l'orientamento favorevole espresso nella richiesta di avviso.
       Con riguardo poi alle singole fattispecie concretamente prospettate, va osservato che, nei casi delle ditte XXXX e YYYY, sembra - stando alla documentazione qui trasmessa - che le istanze di contributo provengano da proprietari solo parziali dei beni in questione.
               In tali ipotesi - costituendo basilare principio della comproprietà che ciascun titolare possa disporre del bene (nella specie mutandone la destinazione e sottoponendolo al previsto vincolo) solo pro quota (articoli 1100 e segg. Cod. civ.) - appare quantomeno opportuno che tutti i comproprietari di ogni immobile interessato intervengano nella richiesta di contributo e di conseguenza nella costituzione del cennato vincolo decennale.
   * * * * *

           Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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