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Gruppo    IV                      /344.98.11

OGGETTO: Utilizzo somme derivanti da ribassi d'asta relativi a lavori finanziati con fondi statali.

   
   
   
   
                                        Presidenza della Regione
                                                               Direzione per i Rapporti
                                                               Extraregionali
                                                               PALERMO
   

   1.          Con la nota cui si risponde si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla normativa da applicare per l'utilizzo di somme relative a ribassi d'asta per lavori finanziati con fondi dello Stato.
               Si fa presente che "il Comune di A..., ente attuatore dell'intervento "Consolidamento abitato di A... antistante la Casa comunale" finanziato con D.P. n.329 del 5.8.91, riconfermato con D.A. n.102 del 13.6.97, a valere sui fondi della legge 18 maggio 1989, n.183, approvato ai sensi della L.R. n.10 del 12.1.93 e appaltato in data 5.9.97 ... ha richiesto ... l'assegnazione e l'accredito del 50% dell'importo del ribasso d'asta dell'appalto dei lavori realizzato in sede di aggiudicazione dei lavori, sulla base delle disposizioni di cui alle circolari nn.8 del 7.6.97 e 9 del 7.8.98 dell'Assessorato Regionale Bilancio".
               Codesta Presidenza è dell'avviso che, poichè le circolari citate e in particolare la n.9 del 7.8.98, emanata a seguito della L.r. 30 marzo 1998, n.5, impartiscono istruzioni per l'utilizzo dei ribassi d'asta limitatamente ai lavori finanziati con fondi dell'amministrazione regionale, "trattandosi di fondi statali le somme relative al ribasso d'asta dovranno costituire economia del finanziamento e... dovranno essere recuperate mediante riduzione dell'impegno finanziario assunto, in quanto l'applicazione dell'art.11 della L.R. 5 del 30.3.1998 comporterebbe, nel caso di finanziamenti di opere con fondi statali, un'utilizzazione degli stessi per altre finalità".
   
   2.          In ordine al quesito suesposto occorre preliminarmente considerare che l'art.11, comma 9, della L.r. 30.3.98, n.5, nel dettare disposizioni in ordine all'utilizzazione delle "somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati, con fondi regionali, dall'amministrazione regionale agli enti di cui all'articolo 1 della Legge regionale 29 aprile 1985, n.21 ..."fa salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3, della Legge regionale 1 settembre 1993 n.25.
               Quest'ultimo prevede che "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia ....... sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzati, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo.......".
               Se l'articolo 11 della L.r. 5/98 detta una norma di carattere generale, l'articolo 152, 3° comma, della L. r. 25/93 pone una norma di carattere speciale perchè ha un'applicazione limitata, ai sensi del comma 1, ai lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n.10, nonchè, per effetto dell'art.8, comma 3, della l.r. n.19/1994, ai lavori finanziati negli anni 1993 e 1994 ai sensi dell'articolo 150, comma 2, della Legge regionale 25/93.
               Con successive norme (art.2, comma 4 della L.r. 10/95, art.2, comma 8, della L.r. 4/96, art.9, comma 3, della L.r. 47/96 e art.10, comma 2, della L.r. 5/98) l'applicazione dell'art.152, commi 2 e 3, è stata, inoltre, estesa anche alle opere finanziate negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998.
               L'art.152 comma 3 citato, tuttavia, non trova applicazione, per espressa disposizione legislativa (art.17, comma 2, L.r. 8 gennaio 1996 n.4), "per i progetti approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della l. r. 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale, con fondi statali ... gestiti dalla stessa Amministrazione regionale....". In tal caso "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate...... per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali che regolino il finanziamento" (comma 3, art.17, L.r. 4/96).
               Invece - come detto - l'art.152, comma 3, L.r. 25/93 continua a trovare applicazione per i lavori finanziati negli anni 1993/1998 ai sensi dell'art.150, comma 2, della L.r. 25/93 e cioè per i lavori inclusi nei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche.
               A proposito di questi ultimi giova ricordare che l'art.4 della L.r. 29.4.1985, n.21, come sostituito dall'art.19 della L.r. 10/93, dopo aver disposto il divieto per l'Amministrazione regionale di concedere finanziamenti a carico di fondi propri o di cui abbia la gestione in favore degli enti di cui all'art.1 per la realizzazione di opere pubbliche estranee  ai programmi triennali di opere pubbliche (comma 1), prevede che "la Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento secondo un programma di spesa ..."(comma 3) che deve indicare "tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extraregionali che concorrono alla formazione delle risorse" (comma 4).
               In base al suesposto quadro normativo si può ritenere che, per l'utilizzazione dei ribassi d'asta relativi ai lavori di "Consolidamento abitato di A... antistante la Casa Comunale", finanziati con fondi statali ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n.183, si debba procedere ai sensi dell'art.17, terzo comma, della L.r. 4/96 se i progetti sono stati approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L.r. 10/93.
               Se invece i progetti sono stati approvati tecnicamente dopo la L.R. 10/93, e i lavori sono stati inclusi nel programma regionale di finanziamento, come previsto dall'art.4, L.r. 21/85 e successive modifiche, si procederà ai sensi dell'art.152, comma 3, L.R. 25/93.
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           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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