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Gruppo XV                        /345.98.11

OGGETTO: Riserve naturali - Direttore - Indennità ex art. 39, L.r. 98/81 e succ. mod.

   
   
                                                        Assessorato regionale del
                                                         territorio e dell'ambiente
                                                         S E D E

               1. Con la nota suindicata codesto Assessorato, - premesso che l'art. 39 della L.r. 6.5.81, n. 98, come sostituito dall'art. 40 della L.r. 6.5.88, n. 14, ha riconosciuto al personale di vigilanza di parchi e riserve naturali, nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di polizia giudiziaria, attribuendo allo stesso l'indennità di cui all'art. 42, primo comma della L.r. 29.10.85, n. 41 -, ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla spettanza di tale indennità anche ai direttori delle riserve dipendenti da province regionali.
               Riferisce codesto Assessorato che una precisa richiesta in tal senso è pervenuta dalle province di M..., R... e T... e che tale richiesta risulta fondata su provvedimenti prefettizi che avrebbero riconosciuto ai direttori delle riserve dalle stesse gestite le funzioni di polizia giudiziaria.
               Ciò premesso, codesto Assessorato, pur avanzando perplessità sulla spettanza ex lege dell'indennità anche ai direttori, difficilmente inquadrabili nel personale tecnico di sorveglianza cui la norma sembra invece avere riguardo, supera le stesse nella considerazione che nel caso in esame il riconoscimento prefettizio delle funzioni giudiziarie possa fondare la corresponsione dell'indennità di cui trattasi.
   
       
               2. In ordine alla questione sottoposta, va rilevato che, a norma dell'art. 57, terzo comma, del codice di procedura penale, le funzioni di polizia giudiziaria, - spettanti in via generale e rispetto ad ogni tipo di reato ai soggetti specificamente indicati nella norma (primo e secondo comma) -, possono essere attribuite ad altre persone (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, impiegati in genere), nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, soltanto dalla legge e dal regolamento.
               Ciò posto, non sembra allo scrivente necessario soffermarsi sulla portata dei provvedimenti prefettizi (peraltro non allegati alla nota in oggetto) che, come riferisce codesto Assessorato, avrebbero riconosciuto funzioni di polizia giudiziaria ai direttori delle riserve, ancorchè non pare che, al di fuori di specifici casi previsti dalla legge (ad es.: art. 27, ult. co., D.P.R. 24.7.77, n. 616; art. 21, 3° co., L. 23.12.78, n. 833), spetti al prefetto il potere di riconoscere funzioni di polizia giudiziaria in via generale.
               In tale specifica materia, dunque, è con esclusivo riferimento alle previsioni della legislazione speciale che va verificato il possesso o meno della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria in chi svolge attività di vigilanza. Ciò anche considerato che la stessa, per la sua connotazione pubblicistica e per i rilevanti effetti che ha nell'ordinamento, non può non ricollegarsi che in modo esplicito ad una certa funzione.
               Ciò posto, venendo ad esaminare più da vicino la problematica rappresentata, è chiaro che nel caso in esame, in presenza di una disposizione che espressamente attribuisce al "personale di vigilanza" delle riserve le funzioni di polizia giudiziaria, l'indagine va rivolta all'individuazione dell'ambito di applicazione della stessa.
               L'art. 39 della L.r. 98/81 e succ. mod., nel dettare "Norme concernenti il personale di vigilanza", dispone in particolare che "al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'art. 3 della l.r. 5 aprile 1972, n. 24" (cioè le funzioni di polizia giudiziaria, n.d.r.) (primo comma), attribuendo allo stesso l'indennità di cui all'art. 42, primo comma, della l.r. 29.10.85, n. 41 (secondo comma).
               Si tratta dunque di verificare quali soggetti abbia inteso individuare il legislatore facendo riferimento al "personale di vigilanza".
               Come risulta dalla Tabella A annessa alla legge, ad una generale attività di vigilanza è preposto anche il dirigente tecnico con funzioni di direttore generale, il quale è specificatamente "responsabile della conservazione della riserva ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno della stessa in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento".
               Ora, non pare che il legislatore abbia inteso fare riferimento esclusivamente al personale addetto ai servizi tecnici di sorveglianza, correlando le funzioni di polizia giudiziaria a mansioni operative di sorveglianza della zona di riserva, volte ad accertare in via preventiva violazioni dei regolamenti ed alterazioni dell'ambiente e al particolare ruolo tecnico in cui tale personale è inquadrato.
               A parte la considerazione che lo stesso personale di "sorveglianza" ricomprende accanto alla qualifica di "operatore" anche quelle di "capo servizio" ed "ispettore", va rilevato che nell'ordinamento, come si evince dalla normativa generale di cui al codice di procedura penale, nonchè dalle speciali norme di legge o di regolamento, le funzioni di polizia giudiziaria sono riconosciute tanto al personale con mansioni operative, quanto ai dirigenti, commissari, ispettori, soprintendenti, ufficiali superiori ecc. (cfr. art. 57 c.p.p. 1° co.), che di quel personale si avvalgono e sono responsabili.
       C'è da dire piuttosto che le diverse attribuzioni del personale cui le norme di legge riconoscono le funzioni di polizia giudiziaria valgono più propriamente a radicare le diverse qualifiche di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
               D'altronde, lo stesso art. 3 della L.r. 24/72 cui l'art. 39, L. cit. fa rinvio, riconosce le funzioni di polizia giudiziaria sia alle guardie forestali (con la qualifica di agente) sia ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste (con la qualifica di ufficiale).
               Per quanto sopra detto, è da ritenere che i direttori delle riserve naturali dipendenti dalle province regionali abbiano diritto alla corresponsione dell'indennità in parola, nella loro qualità giuridica di ufficiale di p.g., a termini dell'art. 39 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
               A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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