Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo IV                      /349.98.11

OGGETTO: E.A.S. Deliberazione 505 del 29/9/98. Concorso pubblico per la copertura del posto di Direttore generale. Quesiti.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                   dei Lavori Pubblici
                                                   P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla legittimità del bando di concorso di cui all'oggetto, approvato dall'E.A.S. - con deliberazione n.505 del 29/9/98 - in sostituzione del precedente bando, approvato con deliberazione n.428 del 16/6/94, che veniva revocato a seguito delle osservazioni formulate da quest'Ufficio (parere n.1666 del 27/1/97) e condivise da codesto Assessorato, che pertanto invitava l'E.A.S. ad adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di modificare il bando di concorso in questione.
               Il nuovo bando include, infatti, tra i profili professionali richiesti ai candidati, quello del laureato in ingegneria (accogliendo quindi l'avviso formulato da quest'Ufficio), ma risulta anche modificato in alcuni articoli in ordine ai quali codesto Assessorato ha formulato alcune osservazioni.
   
   2.          In particolare, per quanto riguarda la previsione di cui all'art.2, lettera b) del bando, relativa al limite minimo (anni 30) e al limite massimo (anni 50) di età, può condividersi il rilievo formulato da codesta Amministrazione.
   L'indicazione di anni 30 quale limite minimo sembra infatti superflua poichè, alla luce del requisito richiesto dal secondo comma dell'art.12 del R.O. dell'E.A.S. (possesso di 15 anni di anzianità di laurea), non potrebbe verificarsi l'ipotesi della partecipazione di un candidato d'età inferiore al suddetto limite. Si rileva invece che il sopracitato requisito relativo all'anzianità di laurea non è stato previsto nella lettera d) dell'art.2 del bando, che pertanto dovrebbe essere opportunamente integrato in ossequio alla disposizione regolamentare.
               Anche l'indicazione del limite massimo di età andrebbe eliminata sia perchè si pone in contrasto con la previsione di cui al 4° comma dell'art.12 del R.O., che fa riferimento al "possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite massimo di età" e, comunque, perchè la previsione di tale limite risulta ormai definitivamente abolita anche dalla stessa legislazione statale e dalla normativa regionale di recepimento.
               L'art.3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127 - che trova immediata applicazione nell'ordinamento della Regione siciliana, dei comuni, delle province e degli enti locali siciliani, ai sensi dell'art.2, comma 3, della l.r. 7 settembre 1998, n.23 - dispone infatti che "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
   
   * * *


               Per quanto riguarda le osservazioni relative all'art. 9 del bando: "trattamento economico", non si concorda pienamente con l'avviso di codesta Amministrazione.
     Se da un lato infatti sembra più corretta la previsione secondo cui l'assunzione debba avvenire mediante "contratto a tempo determinato della durata massima di 5 anni, rinnovabile" (così come contemplato dall'art. 12, comma 3, del R.O. dell'E.A.S. e riproposto dall'art.9 del precedente bando, poi revocato), non altrettanto può dirsi per quanto riguarda la previsione secondo cui "il trattamento economico iniziale non dovrà superare il trattamento economico del Direttore regionale con un'anzianità convenzionale di anni 20" (nonostante la stessa sia rinvenibile anche all'art.12, comma 5, del R.O. dell'Ente). Ciò in quanto, ai sensi dell'art.2 del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11 (che reca "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994), con decorrenza 1 gennaio 1994, tutte le disposizioni che prevedono incrementi del trattamento economico, comunque denominati, che traggono origine dall'anzianità di servizio sono stati sostiuiti dagli istituti economico-normativi previsti nell'accordo medesimo. Tra le voci che compongono il trattamento economico (v. art.8: "Struttura della retribuzione") non compare infatti alcun riferimento all'anzianità di servizio.
               Pertanto un'eventuale determinazione del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'E.A.S., effettuata mediante equiparazione al trattamento del Direttore regionale, non potrà fare riferimento ad alcuna anzianità di servizio.
   
   * * *


               Per quel che riguarda poi la opportunità di prevedere, nel bando, anche il periodo di prova, si nutre qualche perplessità posto che, in realtà, per il Direttore generale il R.O. parla di "nomina, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione" (art. 12) mentre per le assunzioni del    
   personale è previsto l'espletamento di pubblici concorsi (art.3).
               Tale distinzione induce a configurare la nomina del Direttore generale quale conferimento di incarico, che rientra infatti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, organo cui sono riservati tutti i poteri di gestione.
               Il procedimento di incarico non rientra nei tipici schemi concorsuali previsti dagli ordinamenti del pubblico impiego.
               La circostanza secondo cui l'Amministrazione dell'Ente ha deciso di procedere - pur non essendovi obbligata - attraverso la pubblicazione di un avviso contenente l'invito a tutti i partecipanti a presentare eventuali domande corredate dei titoli culturali e professionali, deve intendersi quale indice di manifestazione di una volontà volta ad autolimitare il proprio potere discrezionale di scelta, con la conseguenza che il provvedimento di nomina dovrà essere supportato da un'adeguata valutazione comparativa di tutte le domande presentate (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Reg. Sicilia, 23 maggio 1995, n.18, in Rivista della Corte dei Conti, 1995, vol. 3, parte I, pag. 21).
               La necessità quindi della previsione della "nomina in prova" (come generalmente previsto nelle ipotesi di espletamento di un pubblico concorso) sembra venire meno nella fattispecie in esame, che presenta la peculiarità di configurarsi più come procedimento d'incarico che come concorso pubblico vero e proprio, seppure nel rispetto delle formalità e dei limiti fissati dall'Ente all'esercizio del proprio potere discrezionale attraverso la predisposizione di un bando.
               L'incarico generalmente è conferito per un periodo di tempo determinato, dà diritto ad uno specifico trattamento economico (che nella fattispecie viene individuato in quello "corrispondente ad un contratto di diritto privatistico") ed è rinnovabile a seguito di positiva verifica del suo espletamento, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse  attribuite.
               E' evidente come tale impostazione mal si concilia con la previsione di un periodo di prova.
   
   * * *


               Per quanto riguarda poi il rilievo secondo cui al concorso de quo "devono partecipare anche i Dirigenti Superiori e i Dirigenti" si osser- va che l'art.12 del predetto Regolamento consente di nominare il Direttore generale sia tra esterni all'Ente (1° comma) che tra i dirigenti superiori dell'Ente medesimo (6° comma).
               Tra le due opzioni l'odierno bando (così come del resto il 1° bando, in seguito revocato) sembra aver voluto privilegiare quella prevista dal 1° comma dell'art.12 del R.O.
               E' appena il caso di ribadire che tale previsione consente comunque la partecipazione al concorso dei dirigenti superiori dell'Ente in possesso di 15 anni di anzianità di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o ingegneria, nonchè dei requisiti richiesti dall'art.2 del bando.
               Il richiamo dell'art.4 della l.r. 21/86, con riferimento ai dirigenti, non sembra invece pertinente poichè la norma era volta a disciplinare la "nomina" dei direttori regionali, effettuata senza espletamento di alcuna procedura concorsuale e si trattava, comunque, di una disciplina solo in via transitoria: cioè fino a quando i dirigenti superiori non avessero maturato l'anzianità prevista dal primo comma (5 anni) era sufficiente, per essere nominati direttori, possedere un'anzianità complessiva nella qualifica di dirigente e/o di dirigente superiore di almeno 15 anni.
               Ciò non toglie tuttavia che - come precisato in ordine ai dirigenti superiori dell'Ente - la previsione contenuta nel bando consenta,  comunque, la partecipazione al concorso dei dirigenti dell'Ente, purchè in possesso di 15 anni di anzianità di laurea, nonchè degli ulteriori requisiti richiesti dall'art.2 del bando.
   
   * * *


               Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di incrementare gli anni relativi all'esperienza dirigenziale prescritta dal punto l) dell'art.2 - al fine di "uniformarli agli anni di esperienza (15 anni) dei dirigenti od equiparati dall'Amministrazione regionale che concorrono alla nomina di direttore regionale" - si è in presenza di una scelta costituente esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione che esula da qualsivoglia valutazione di legittimità di competenza dello Scrivente.
   
   * * *


               In ultimo non si comprende il richiamo, operato da codesto Assessorato, alla normativa statale che "per i profili professionali della settima qualifica e superiore, prevede che si effettuano due prove scritte ... ed un colloquio comprendente, anche, la presa di conoscenza di una lingua straniera".
               Invero - come già detto - nella fattispecie si è in presenza di un procedimento di incarico o di nomina per il quale l'Ente non era tenuto all'espletamento di alcuna procedura concorsuale. Pur tuttavia - autolimitando il proprio potere discrezionale di scelta - l'Ente ha optato per procedere attraverso lo strumento del pubblico concorso, ma per soli titoli, escludendo, quindi, qualsiasi tipo di prova d'esame.
               La mancata previsione, nel bando, della conoscenza di una "specifica lingua straniera" - quale ulteriore requisito di idoneità - costituisce anch'essa una scelta assolutamente discrezionale dell'Ente, che non presenta alcun profilo di valutazione di legittimità.
               Si fa presente tuttavia che l'art.6 del bando prevede che nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, tra le altre cose, "le eventuali lingue straniere conosciute": ciò potrebbe essere inteso quale manifestazione di volontà dell'Ente di tener conto dell'eventuale conoscenza di una o più lingue straniere quale ulteriore parametro di valutazione.
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
   * * *


               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane