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Gruppo    III                      /350.98.11

OGGETTO: Stipendi e salari - Trattamento economico operai forestali a Tempo indeterminato.

   
   
                                       Assessorato regionale
                                       dell'Agricoltura e delle Foreste
                                       Direzione foreste
                                       P A L E R M O
   
   
   1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio in relazione ad una controversia in corso presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di XXXX e sorta in relazione al livello retributivo da corrispondere agli O.T.I. (operai a tempo indeterminato) che, inquadrati come operai qualificati (2° livello), hanno svolto mansioni superiori di operai specializzati (3° livello), tenuto conto che l'art. 5 del contratto integrativo regionale prevede l'inquadramento nel livello (3°) degli operai specializzati... dopo due anni di inquadramento nei contingenti.
   Riferisce codesto Assessorato che "la prassi" seguita dall'Ispettorato interessato, quando si č verificata la necessitā di utilizzare operai in mansioni superiori (capo-squadra) č stata quella di aumentare del 5% la retribuzione degli stessi e di riattribuire la paga dell'operaio qualificato una volta venuta meno tale necessitā.
   Prassi che viene contestata dalle organizzazioni sindacali.

   2. Sul quesito posto si osserva: la norma di cui all'art. 5 del contratto  integrativo di lavoro č valida in un contesto di "normale" utilizzo dei soggetti interessati, per cui gli stessi, inquadrati nel livello degli operai qualificati (2° liv.) dopo due anni di permanenza nei contingenti transitano nel livello (3°) degli operai specializzati. Se, tuttavia, codesta Amministrazione utilizza gli operai per mansioni superiori a quella di appartenenza, va allora applicato l'art. 6 (mansioni e cambiamenti di qualifica) del C.C.N.L. per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 1994/1997.
   L'articolo citato prevede:
   "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente, (norma peraltro rispondente al principio fondamentale di buona amministrazione cui deve sempre uniformarsi la P.A.).
   Il lavoratore che, per esigenze dell'azienda, sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore, conserva i diritti ed il trattamento economico della categoria cui appartiene.
   Qualora sia adibito, invece, a mansioni di qualifica superiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
   Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto, con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di 2 mesi, se impiegato, e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio.
   La temporanea sostituzione di un dipendente appartenente alla qualifica superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permesso e richiamo alle armi, non fa acquisire al sostituto il passaggio alla qualifica superiore ma gli da solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detta qualifica superiore".
   Le norme, per la loro estrema chiarezza non sembrano necessitare di ulteriori approfondimenti.
   3.      A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
             Codesta Amministrazione vorrā comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilitā che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirā la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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