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Gruppo     II                    /351.98.11

OGGETTO: Requisiti per la nomina di revisore contabile negli enti locali.

   
   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEGLI ENTI LOCALI
                                                   Gruppo VIII
                                                               S E D E
   
               1. Con nota n. 2311/VIII del 23 dicembre 1998, codesto Assessorato ha chiesto il parere dello scrivente sull'esposto avanzato dal sindacato dei ragionieri liberi professionisti avverso il conferimento dell'incarico di revisore contabile presso il comune di P... ad un ragioniere non iscritto all'albo, bensģ all'elenco speciale previsto per coloro che non possono esercitare la libera professione significando di non ritenere essenziale agli effetti di specie il concreto esercizio della professione in quanto "l'indicazione dell'iscrizione all'albo di per sč generica sarebbe "sufficiente per la nomina dei soggetti al Collegio dei Revisori".
   
               2. Va preliminarmente osservato che non sembra si possa ritenere "generica" l'indicazione del requisito dell'iscrizione all'albo dei ragionieri previsto dall'art. 100 del D. Lg.vo 25 febbraio 1975, n. 77, per la nomina a componente del collegio dei revisori negli enti locali, attesa la differente disciplina riservata, rispettivamente, agli iscritti "all'albo" e "all'elenco" dall'Ordinamento professionale approvato con D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 e successive modifiche.
               Ed infatti, anche se i requisiti per l'iscrizione all'albo all'elenco sono identici (art. 31 D.P.R. 1068/11953), l'iscrizione all'albo conferisce lo status giuridico che legittima determinati soggetti all'esercizio della libera professione (art. 2 D.P.R. 1068/1953) e presuppone il riconoscimento delle "competenze tecniche in materia di ragioneria, di teorica commerciale e di economia aziendale nonchč in materia di amministrazione e di tributi" (art. 1, co. 2, D.P.R. 1068/1953), mentre l'inserzione nell'elenco speciale, di cui all'art. 29 del citato D.P.R. 1068/53, previsto per i ragionieri e periti commerciali cui č preclusa la libera professione e conseguentemente l'iscrizione all'albo (art. 3 D.P.R. 1068/53), pur implicando l'idoneitą all'esercizio della professione non conferisce lo stesso status. Ne č una riprova l'esclusione degli iscritti all'elenco dalla assemblea per la elezione del Consiglio del Collegio professionale (art. 19, co. 1, D.P.R. 1068/53) dalla quale esclusione discende che gli iscritti all'elenco non sono componenti a pieno titolo del Collegio.
               Le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l'iscrizione nell'elenco speciale non sia equipollente a quella all'albo; per cui non sembra che le disposizioni le quali subordinano il conferimento di un incarico ai ragionieri e periti commercialisti all'iscrizione all'albo siano applicabili a quelli iscritti nell'elenco.
               D'altra parte, analoga interpretazione era gią stata data dal Ministero dell'interno, con circolare 19 novembre 1991, diramata a seguito dell'entrata in vigore della riforma delle autonomie locali, in cui si chiariva con riguardo all'art. 57 della l. 142/90, che "le disposizioni relative ai requisiti personali dei revisori sono tassative e non prevedono deroghe" e che "...il dato testuale esclude che possano assumere l'incarico di revisore gli iscritti in elenchi speciali...".
   
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               Si ricorda poi che in conformitą alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrą essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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