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Gruppo V                          /352.98.11

OGGETTO: Associazione "XXXX" di C... - Concessione di sussidi straordinari alle filiali dell'Ente.

   
   
                                                        Assessorato Regionale
     Enti Locali
     P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   a) l'art. 1 della l.r. 14 dicembre 1958, n.65, autorizza fra l'altro l'erogazione, a carico del bilancio della Regione, di "sussidi e straordinari in favore di istituzioni private di assistenza e beneficenza al fine di potenziarne l'attività";
   b) con decreti 28 dicembre 1996, n.1974 e 27 dicembre 1997, n.2377, sono stati rispettivamente erogati e impegnati contributi straordinari ai sensi del citato art.1 della l.r. n.65/1953 in favore di varie "filiali" dell'Associazione "XXXX" di C...;
   c) da accertamenti svolti dall'Amministrazione nel 1998 è emerso che le predette filiali "non godono di autonomia amministrativa e gestionale", per cui legittimata ad ottenere i benefici in questione sarebbe solo la sede centrale dell'Associazione interessata.
               Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto all'Ufficio se sia legittimo revocare i contributi già impegnati (D.A. n.1974/1996) e astenersi dal recuperare quelli già erogati (D.A. n. 2377/1997), dal momento che gli stessi risultano effettivamente utilizzati in conformità alle relative richieste.
   
               2. Va preliminarmente condiviso l'assunto di codesto Assessorato circa l'inidoneità delle "filiali" della "XXXX" a chiedere e ottenere i finanziamenti in questione. Ciò naturalmente nel presupposto che trattisi di mere articolazioni - come si legge nella richiesta di avviso - della predetta istituzione, del tutto prive di "autonomia amministrativa e gestionale", e prima ancora, di specifico atto costitutivo e di norme statutarie; circostanze queste che escludono "le filiali" in oggetto, in quanto tali, dal novero delle "istituzioni private di assistenza e beneficenza menzionate dal citato art.1, n.2, della l.r. n.65/1953.
               Detto ciò, comunque, va altresì sottolineato che - come pure sembra evincersi dalla richiesta di avviso - i contributi di cui al citato D.A. n.1974/1996, sebbene erogati a soggetti formalmente inidonei, sono in realtà confluiti nelle casse dell'Associazione "XXXX", la quale li ha poi utilizzati per gli scopi che ne avevano determinato la richiesta.
               Ora, secondo quest'Ufficio, la situazione sopra descritta l'essere stati i contributi in questione nella sostanza gestiti dal soggetto legittimato a richiederli e destinati ai fini prestabiliti - indirizza le attuali valutazioni sui provvedimenti in questione più nella sfera del merito (opportunità del loro mantenimento o ritiro) dei provvedimenti stessi che in quella della relativa legittimità.
               In tale prospettiva non si riscontrano particolari motivi per discostarsi dalla soluzione indicata da codesto Assessorato nella richiesta di parere. Nel senso cioè che i contributi già erogati e utilizzati non vadano ripetuti, in quanto ciò - per i motivi sopra illustrati - non corrisponde oggi al pubblico interesse, nel cui ambito, com'è noto, devono trovare fondamento gli atti di ritiro (cfr. Virga P., Diritto Amministrativo, vol. 2, atti e ricorsi, pag. 125 e segg., Giuffrè, Milano 1987), mentre appare giustificato - in omaggio allo stesso principio del pubblico interesse alla regolarità dell'azione amministrativa - che il secondo decreto (D.A. n.2377/1977) venga revocato ed eventualmente sostituito da un nuovo provvedimento.
               In questi termini è il parere dell'Ufficio sull'argomento.
   * * *

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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