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Gruppo    III                      /353.98.11

OGGETTO: Canoni Royalties. Incidenza del costo del flussante - D. Leg.vo 625/1996.

   
   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   dell'Industria
                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sui criteri di valutazione delle aliquote di prodotto (royalty) della coltivazione di idrocarburi fissati dall'art.19 del D. Leg.vo 625/1996 che, al 6° comma, prevede la possibilità, su documentata istanza, di ottenere, tra l'altro, anche una detrazione per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti. Tali detrazioni sono state operate dal XXXX S.p.A. e dalla YYYY S.p.A. senza alcuna preventiva autorizzazione, secondo quanto asserito da codesto Assessorato nella nota che si riscontra. E, tuttavia, una nota del Ministero dell'industria (n.448638 del 16.11.98) indirizzata al Corpo regionale delle miniere della Regione Siciliana, nel richiamare, peraltro, una precedente circolare ministeriale di analogo contenuto (n.393149 del 17.6.1985), ha precisato che "i costi sostenuti per l'impiego del flussante ... dovranno essere automaticamente riconosciuti e come tali detratti dal calcolo della valorizzazione". Poichè tali detrazioni comporteranno una minore entrata per l'erario regionale (pari a circa 850 milioni) codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio "in ordine alla diretta operatività delle sopracitate circolari ministeriali" e, in caso di avviso positivo, in ordine all'eventuale sussistenza di rimedi che l'Amministrazione regionale può porre in essere al fine di evitare le previste minori entrate.
   
   2.          L'armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione deriva dall'art.6 punto 3 della direttiva 94/22 C.E. che impone agli Stati membri di dettare disposizioni per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.
               Poichè la Regione Siciliana non ha provveduto alle direttive comunitarie ed avendo l'obbligo di adeguarsi alle stesse, fino a quando non provvederà con proprio atto normativo rimane soggetta alla disciplina statale (peraltro dichiarata di grande riforma economico-sociale). L'art.19 del D. Leg.vo 625/1996 detta disposizioni sia in merito alle aliquote di prodotto che i titolari di concessione devono corrispondere allo Stato, sia (comma 6°) in merito alle riduzioni e detrazioni che sono o possono essere riconosciute. In particolare è riconosciuta una detrazione pari al costo sostenuto per l'uso di flussante.
               L'interpretazione letterale del 6° comma di cui sopra sembra richiedere, per ottenere tali detrazioni, una esplicita autorizzazione ministeriale ("... su documentata istanza ... può essere riconosciuta ...") e, tuttavia, la nota ministeriale del 16 novembre 1998, diretta proprio al Corpo regionale delle miniere della Regione Siciliana, chiarisce che i costi sostenuti per l'impiego del flussante devono essere automaticamente riconosciuti e come tali detratti dal calcolo della valorizzazione come già stabilito con circolare del 17 giugno 1995 e, quindi, come già veniva operato per il passato.
               Va, allora, chiarito che non sono le circolari ministeriali ad essere direttamente operative, bensì la norma statale così come interpretata dalle circolari ministeriali, interpretazione da cui nè lo scrivente Ufficio nè codesto Assessorato può discostarsi, trattandosi di norma statale che va applicata uniformemente in tutto il Territorio dello Stato.
               E' poi di tutta evidenza che l'unico rimedio che l'Amministrazione regionale può porre in essere per evitare il danno erariale è quello di un provvedimento normativo regionale che detti disposizioni in materia, tenendo conto che in ogni caso non ci si può discostare dalla direttiva comunitaria.
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           In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n.16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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