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Gruppo III                   354/11/98

OGGETTO: Parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori - L.r. 2/78, art. 3.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE,
                                                   COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
                                                   P A L E R M O
   
   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente circa la compatibilità tra le prescrizioni di cui all'art. 3 della l.r. n. 2/78 ed il sistema di controllo introdotto dall'art. 5 della l.r. n. 29/95, in materia di vigilanza sulle delibere delle Camere di commercio. In particolare codesto Assessorato ritiene poco compatibile il carattere vincolante attribuito dal citato art. 3 l.r. 2/78 al parere della Giunta regionale con il termine di 60 giorni fissato dal terzo comma dell'art. 5 l.r. 29/95, trascorso il quale, senza che ne sia stato disposto l'annullamento, le delibere camerali divengono esecutive. Ciò in quanto in presenza di pareri vincolanti l'esecutività delle delibere dovrebbe rimanere sospesa sino all'emanazione degli stessi, indipendentemente, dunque, dal rispetto del termine di 60 giorni di cui sopra.
   
   2.          In riferimento alla problematica sopra esposta, deve effettivamente rilevarsi una certa discrasia tra il regime di controllo posto in essere con l'art. 5 della l.r. 29/95 dal legislatore regionale su talune delibere delle camere di commercio - ed in specie, per quanto concerne il caso che qui ci occupa, per le delibere relative alla dotazione complessiva del personale -, ed il parere vincolante disposto invece dall'art. 3 della l.r. 2/78 che, ad avviso dello scrivente, opera anche nei confronti delle Camere di commercio in quanto enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza di codesto Assessorato. Ed infatti, mentre il primo dei due articoli citati dispone l'esecutività delle delibere in argomento una volta trascorsi 60 giorni in assenza di alcuna pronuncia negativa da parte di codesto Assessorato - prevedendo, però, la possibilità di prorogare tale termine una sola volta per un uguale periodo -, il secondo richiede un parere della Giunta Regionale la cui natura vincolante sembrerebbe vanificare la perentorietà del suddetto termine, rinviando, almeno potenzialmente, "sine die" l'esecutività delle delibere stesse.
               Tuttavia al riguardo , si osserva quanto segue: la "ratio" del coinvolgimento della Giunta Regionale va individuata nella necessità di evitare che tra i diversi enti pubblici sottoposti al controllo della Regione possano venirsi a creare delle situazioni di non uniformità in specie in materia di regolamenti, statuti, piante organiche o di trattamento giuridico ed economico del personale; e proprio attribuendo alla competenza di un unico organo, quale la Giunta regionale, il compito di valutare ed eventualmente evidenziare eventuali difformità contenute nelle relative delibere, si è inteso garantire tale uniformità. E' dunque, evidente che sottrarre al controllo della Giunta, talune delle delibere in argomento, potrebbe favorire il consolidarsi di situazioni anomale.
               Ritiene, allora, lo scrivente Ufficio che per le delibere espressamente citate nel comma 2 dell'art. 5 L.r. 29/95 deve considerarsi certamente valido il termine ivi previsto scaduto il quale le delibere, per espressa disposizione legislativa, divengono esecutive.
               Di contro per le delibere concernenti regolamenti, statuti, modifiche allo stato giuridico-economico del personale, non citate nell'art. 5 sopradetto, permane la disposizione di cui all'art. 3 L.r. 2/78.
   
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               In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998 (n. 16586/66.98.12), trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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