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Gruppo V                        /7.99.11

OGGETTO: Agenzia "RRRR". Legittimità affidamento in gestione.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     turismo, comunicazioni
                                                     e trasporti
                                                     P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito "se sia legittimo l'affidamento in gestione" di un'agenzia di viaggio (nella fattispecie la "RRRR") da parte del titolare, nonchè se possa rilasciarsi al nuovo gestore "una voltura temporanea" dell'autorizzazione, la cui durata, cioè, sia pari a quella del contratto di affitto dell'azienda.
               Al riguardo codesto Assessorato si limita a rilevare il silenzio della normativa in argomento ed il carattere personale delle licenze per l'esercizio delle agenzie di viaggio.
   
               2. Circa il primo aspetto del quesito va preliminarmente confermata l'assenza, sia nella normativa statale che regionale, di una disciplina riguardante la cessione per atto tra vivi dell'attività di agenzia di viaggio.
               Non si riscontrano comunque motivi per non riconoscere al titolare dell'agenzia di viaggio, in quanto imprenditore muoventesi in larga parte nel campo del diritto privato, la facoltà di porre in essere, entro l'ambito previsionale delle relative disposizioni del codice civile, contratti di alienazione e di gestione dell'azienda e tra questi ultimi, come nella fattispecie, l'affitto della medesima.
               A tal proposito non è inutile rilevare che alla cessione dell'azienda esercente attività di agenzia di viaggio fa - ad esempio - espresso riferimento l'art.8 della recente legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n.27, concernente la materia che qui interessa.
               Questa conclusione però - e veniamo così al secondo aspetto del quesito - non può sic et simpliciter applicarsi all'autorizzazione amministrativa alla quale, come è noto, l'esercizio dell'attività in questione è subordinato e che ne sottolinea l'aspetto pubblicistico (art.9 l.r. 6 aprile 1996, n.27 e art. 9 legge 17 maggio 1983, n.217).
               Al riguardo, già la normativa che disciplinava in origine la materia, come codesto Assessorato fa notare, sottolineava la natura personale della "licenza di esercizio per le agenzie di viaggio", precisando che "in caso di morte del titolare gli eredi dovranno chiedere una nuova licenza" (circolare Commissariato per il turismo 08680 del 25 novembre 1955).
               I riflessi della necessità dell'autorizzazione amministrativa sull'eventuale cessione di una attività economica ad essa subordinata sono stati poi più volte ribaditi, sia pure con riguardo al commercio strettamente inteso, dalla giurisprudenza; la quale ha precisato che l'eventuale cessione dell'azienda non può estendersi all'autorizzazione amministrativa, essendo tutt'al più concesso a colui che cede l'azienda di non opporsi al rilascio, in capo al cessionario, di una nuova autorizzazione, la quale è dunque nei casi ipotizzati sempre necessaria (Cass. civ.: 21 novembre 1978 n.5411; 15 settembre 1986 n.5600).
               Non appare superfluo rilevare, a conforto di quanto sostenuto, che nello stesso senso si è orientata la Regione Lombardia, disponendo nell'art.4, comma 7, della già citata legge n.27/1996, che qualsiasi variazione della titolarità dell'agenzia di viaggio, anche a seguito di cessione d'azienda, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
               Appare pertanto da escludere, nella fattispecie, la possibilità del rilascio di una "voltura temporanea" dell'autorizzazione de qua, che sarebbe in palese contrasto con la conclusione appena illustrata circa la necessità di un esplicito provvedimento per ogni variazione riguardante l'attività in questione.
               Nel caso in esame, dunque, non può prescindersi - secondo lo scrivente - dal rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo in favore del soggetto subentrante nella gestione della "RRRR".
   
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               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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