Repubblica Italiana
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Gruppo II                        /11.99.11

OGGETTO: Trattamento di missione dei componenti di organi collegiali estranei all'Amministrazione regionale.

   
   
   
                                                        Segreteria Generale
                                                         S E D E

                             e, p.c.        Segreteria Giunta Regionale
                                                         S E D E

                                                        Direzione Regionale del
                                                         Personale e dei SS.GG.
                                                         S E D E

                                                         Assessorato Regionale del
                                                         Lavoro, Previdenza Sociale
                                                         Formazione Professionale ed
                                                         Emigrazione
                                                         P A L E R M O

   
               1.- Con la suindicata nota codesta Segreteria generale chiede un riesame del parere dello Scrivente 20 agosto 1998, n. 128/98.11, sul quesito indicato in oggetto richiesto dall'Assessorato regionale del lavoro che, non condividendolo, ha proposto alla Giunta regionale la modifica, in parte, dell'art. 6 del D.P.Reg. 24 marzo 1995, nel senso che ai componenti esterni di organi collegiali va corrisposto "nel caso abbiano la residenza fuori dalla località sede dell'organo collegiale o vengano convocati in località diversa dalla sede" il trattamento economico e giuridico di missione, ritenuto spettante da quest'Ufficio solo nella seconda ipotesi.
               Tale modifica è ritenuta tuttavia superflua da codesta Segreteria generale in base ad una interpretazione dell'inciso "ove dovuto", figurante nel testo originario del citato art. 6, difforme da quella a cui si è attenuto lo Scrivente nel predetto parere.
               In particolare codesto generale Ufficio sottolinea che l'aggettivo "omnicomprensivi" di cui all'art.1, co. 2, del D.P.R.S. 24 marzo 1995, n. 82 si riferisce solo alla misura dei gettoni di presenza e "va inscindibilmente legato alla dicitura senza maggiorazione, anch'essa contenuta nell'art. 1, secondo comma, del D.P. n. 82/1995", volta ad escludere la possibilità di erogazione del c.d. "compenso finale" aggiuntivo, che in passato veniva corrisposto dietro provvedimento formale "a ciascun componente l'organismo collegiale .... all'atto della presentazione del documento commesso all'organo collegiale medesimo". Quanto all'inciso "ove dovuto", nella lettera in riferimento si esprime l'avviso che esso si riferisca ai "casi in cui la sede dell'Organo collegiale (o quella in cui si svolgano occasionalmente alcune riunioni) dista almeno 10 Km. della sede dove il soggetto (docente, libero professionista etc.) esercita la propria abituale attività lavorativa.
               A suffragio delle predette "osservazioni" codesta Segreteria generale cita la legge 26 luglio 1978, n. 417 ed il D.A.D. 6 novembre 1997 recante "Equiparazioni tra qualifiche statali e qualifiche regionali in materia di missioni all'interno".
   
   
       
               2. Si premette che l'istituto della missione propriamente detta si attaglia agli incarichi di servizio da svolgersi temporaneamente fuori dall'ordinaria sede di lavoro dell'impiegato. La sua estensione fuori dall'ambito del pubblico impiego deriva da specifiche disposizioni, quali ad es. l'art. 9, co. 2, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, non applicabile in Sicilia, in quanto il rinvio alla legislazione statale di cui all'art. 87 l.r. 7/1971 abbraccia solo "le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato" e, in ambito regionale, l'art. 7 l.r. n. 39 del 1997 (per gli esperti del Sindaco). Onde non sembra sussistere un principio generale sulla spettanza del trattamento di missione ai componenti esterni di organi collegiali operanti nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, citato nella lettera in riferimento è ininfluente agli effetti di specie in quanto concerne la misura dell'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti statali, applicabile al personale regionale ex art. 6, co. 1, D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38).
               L'estensione del predetto trattamento ai componenti esterni degli organi collegiali di cui all'art. 1 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 non trova la sua fonte nella legge stessa - il cui art. 2, relativo alle missioni ha riguardo solo al "personale dell'Amministrazione regionale" -, ma in un provvedimento amministrativo, il sopra citato D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82, la cui interpretazione restrittiva quanto all'inciso "ove dovuto" (contenuto nell'art. 6) suggerita dallo Scrivente nel parere n.128/98 ha indotto la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro a modificare la disposizione in argomento.
               Quanto sopra premesso, l'Ufficio comunque condivide le riserve avanzate da codesta Segreteria sulla nuova formulazione dell'art. 6 del D.P.Reg. 24 marzo 1995 mirante a specificare le condizioni per la spettanza del trattamento di missione ai predetti componenti degli organi collegiali formula, che, nella seconda parte, può in effetti ingenerare equivoci.
               Dal punto di vista lessicale appare preferibile formulare la proposizione incidentale de qua come segue:
   "nel caso in cui essi risiedano fuori dalla località ove ha sede l'organo collegiale o vengano convocati in località diversa sia dalla sede dell'organo stesso sia dalla loro residenza".
   

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