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Gruppo    III                      /13.99.11

OGGETTO: Affidamento direzione cava a tecnico Sindaco del Comune ove insiste la cava.

   
   
   
                                        Corpo regionale delle Miniere
                                        Ispettorato Tecnico
                                        P A L E R M O
   
   1.          Con la nota in riferimento il Distretto minerario di Palermo pone allo scrivente Ufficio un quesito concernente la possibilità di assentire la direzione di una cava ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione che è, nello stesso tempo, Sindaco del Comune ove insiste la cava, tenuto conto delle numerose competenze che le leggi regionali attribuiscono ai Comuni.
   
   2.          In riferimento alla nota che si riscontra, è chiaro che il quesito nasce dalla circostanza che sullo stesso soggetto vengono ad assommarsi competenze in qualità di direttore della cava e competenze in qualità di Sindaco del Comune in cui insiste la cava, tutti atti dovuti e legislativamente previsti.
               Ne consegue che ogni qualvolta devono essere compiuti atti intestati al Sindaco (quale ad es. l'attestato di conformità agli strumenti urbanistici) si concretizza una situazione di incompatibilità funzionale che, a causa dell'innegabile interesse diretto sia personale che di natura economica, non consente l'emissione del provvedimento senza spirito di parte.
         In tali ipotesi la dottrina (cfr. Virga D. Amm.vo I - Principi - ed 1993 p.68-69) e la giurisprudenza (cfr. C.S. V. sez. 15.2.74, n.162; C.S. IV sez.13.1.1981, n.5; TAR Abruzzo - Pescara 24.2.1981, n.21; C.S. IV sez.2 aprile 1988, n.290) contemplano l'istituto della astensione obbligatoria, principio espressamente previsto per taluni organi collegiali, ma valido anche per gli organi per cui non è espressamente previsto perchè, dovendo il titolare dell'organo ispirarsi, nell'esercizio delle proprie potestà, all'imparzialità (art.97 Cost.) esiste un principio generale che impone l'astensione del titolare in tutti quegli affari a cui sia personalmente interessato ovvero a cui siano interessati parenti o affini fino al quarto grado. L'interesse che rende obbligatoria l'astensione deve essere non solo personale ma anche diretto ed attuale, tale cioè da creare una situazione antagonista e confliggente del titolare con l'organo di cui fa parte.
               Sembra, allora, allo scrivente Ufficio che il problema non si ponga per i numerosi adempimenti intestati al Comune se per il contenuto dell'atto e per le modalità di formazione di esso non sussista alcun concreto pregiudizio per la garanzia di un imparziale esercizio della funzione amministrativa. Di contro, per gli atti direttamente intestati al Sindaco, appare praticabile l'ipotesi espressamente prevista dal comma 7 dell'art.12 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 il quale dispone che il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
               Nel caso di specie non si tratta di impedimento di carattere fisico, ma come si è già detto, di natura funzionale; ciò non toglie tuttavia che, nel silenzio della norma, l'istituto possa essere applicato, inteso in una accezione più ampia di quella rispondente alla prassi comune.
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           In conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998  (n.16586/66.98.12) trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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