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Gruppo II                        /21.99.11

OGGETTO: Esonero dal tirocinio.

   
   
                                                        Assessorato regionale del
                                                         bilancio e delle finanze
                                                         P A L E R M O

                             e, p.c.       Direzione regionale del
                                                         personale e dei servizi
                                                         generali
                                                         S E D E

   
               1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato regionale ha chiesto di conoscere se le disposizioni normative transitorie e particolari che prevedono ai fini dell'esonero dal periodo di tirocinio la valutazione e il riconoscimento dei servizi prestati presso l'Amministrazione regionale siano suscettibili di interpretazione analogica a favore dei dipendenti che, risultati vincitori in un concorso per soli titoli fruendo della riserva per il personale interno, non possiedono i requisiti di cui all'art. 24 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41.
   
               2.- Come codesto Assessorato rileva, il personale con determinata qualifica consegue l'esercizio delle funzioni dopo un periodo di tirocinio che varia, quanto a durata, a seconda della qualifica. A tale regola applicabile a tutto il suddetto personale ai sensi dell'art. 50 della  l.r. 23 marzo 1971 n. 7, l'art. 24 della legge 29 ottobre 1985, n. 41 ha successivamente introdotto una deroga a favore dei dipendenti che transitano alla qualifica superiore e possiedono titoli di studio e abilitazione professionale specificamente richiesti e almeno sette anni di effettiva anzianità di servizio nella qualifica di provenienza.
               Mentre il citato art. 24 l.r. 41/1985 costituisce una norma a regime, lo stesso non può dirsi di altre norme succedutesi nel tempo per permettere la valutazione anche ai fini del tirocinio di periodi di servizio svolti in qualifica inferiore (cfr. art. 69 e 80 l. 241/85) e anche della c.d. anzianità fittizia nei confronti di quei dipendenti che hanno effettuato passaggi di qualifica o sono stati comunque reinquadrati in applicazione di normative che hanno comportato rilevanti modificazioni nell'assetto giuridico-economico del personale.
               Tali disposizioni, solitamente collocate tra le disposizioni transitorie e finali delle leggi che le contengono, hanno efficacia limitata nel tempo, in considerazione della applicabilità ad un ambito di situazioni determinate, tanto è vero che ogniqualvolta è stata avvertita l'esigenza di regolare allo stesso modo situazioni venutesi a creare successivamente si è proceduto a riprodurre anche per relationem la statuizione contenuta nella norma cessata in una nuova disposizione, destinata anch'essa ad operare per un periodo determinato (cfr. ad es. art. 12 D.P.Reg. 11/95 come modificato dal D.P.Reg. 74/95).
               Ora in mancanza di una norma siffatta non si ritiene che nella fattispecie in esame possa derogarsi alla regola generale del tirocinio.
               Nè sembrano sussistere i presupposti per il ricorso all'analogia, attesa l'inapplicabilità di tale istituto alle leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi (art. 14 Cod. civ.).
               Una volta scaduto invero il termine assegnato alla norma temporanea l'istituto del tirocinio resta comunque interamente regolato dalle disposizioni tuttora vigenti e applicabili in via generale e quindi non è configurabile la situazione di assenza di disciplina che legittimerebbe il ricorso al procedimento analogico.
               Lo scrivente è comunque disponibile a tornare sull'argomento ove la Direzione regionale alla quale il presente parere viene esteso, nel quadro della sua generale competenza nella materia del personale, fornisca ulteriori elementi di valutazione.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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