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Gruppo II                        /22.99.11

OGGETTO: Missione del personale utilizzato dai Comuni ex art. 2, l.r. 46/95.

   
   
                                             Assessorato regionale dell'industria
                                             P A L E R M O

                 p.c. Direzione regionale del personale
                                             e dei SS.GG.
                                             S E D E

   
               1.- Codesto Assessorato chiede, con la nota che si riscontra, la corretta interpretazione dell'art. 4, comma 2, della l.r. 46/95, con riguardo in particolare "alla legittimità" dell'assunzione a carico della Regione dell'onere per missioni "svolte a richiesta e nell'esclusivo interesse dell'Ente assegnatario", nella specie il Comune di B..., utilizzatore di una dipendente regionale del r.s.t., inviata in missione dal Capo dell'Ufficio Tecnico del predetto Comune.
               Nella richiesta di parere viene precisato che "la materia di missioni è di specifica competenza dell'Assessorato al ramo che la dispone (e rimane esclusa dalla facoltà di delega ex l.r. 23.04.1956 n. 31 e che non sembra essere previsto nè presso l'Assessorato industria nè presso la Presidenza della Regione nessun capitolo di spesa sul quale possa farsi gravare eventualmente la spesa in questione".
   
   
                 2.- La legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, all'art. 2, ha previsto l'assegnazione di personale regionale presso gli enti locali per un periodo non superiore ad anni tre (c. 1), stabilendo che gli oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione, del personale utilizzato rimangono a carico dell'Amministrazione regionale (c. 4).
               Ciò posto, prima di dare risposta ai quesiti sopra riassunti, occorre preliminarmente individuare gli elementi imprescindibili dell'istituto della missione.
               Deve trattarsi, a tal fine, come risulta dalla normativa vigente (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni) e dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV, dec. n. 753 del 28 luglio 1973; Cons. Stato sez. IV dec. n. 1357 del 30 novembre 1995; Corte dei Conti sez. reg. sic. sent. n. 120 del 2 aprile 1966; Sez. Cont. sent. 14 aprile 1966, n. 349; TAR - Lazio sent. n. 437 del 25 luglio 1986), di incarichi di servizio da svolgersi temporaneamente fuori dall'ordinaria sede dell'impiegato.
               Ne consegue che due sono gli elementi essenziali che caratterizzano la missione:
   1) l'esecuzione di un servizio fuori dall'ordinaria sede di lavoro;
   2) la temporaneità dell'incarico.
               Da ciò si evince che, diversamente da quanto sembra ritenersi nella richiesta di parere, nessuna indennità di missione va corrisposta ... all'impiegato regionale ... "per raggiungere l'ente locale di utilizzazione". Infatti come spostamento indennizzabile non va considerato quello dalla residenza dell'impiegato alla sede di servizio del medesimo, poichè il raggiungimento di tale sede, anche se temporaneamente diversa da quella di origine rientra nei normali doveri del dipendente, bensì quello effettuato dal Comune di utilizzazione ad altra località, distante non meno di 10 Km.; in cui deve essere svolto un particolare incarico di servizio.
               Ciò premesso quanto al concetto giuridico di missione, resta da esaminare l'ulteriore quesito concernente la competenza ad inviare in missione il personale regionale utilizzato dagli enti locali a norma del citato art. 2 l.r. 46/1995.
               Al riguardo va tenuto presente che, tanto nell'ipotesi del comando che in quella del distacco (a cui è assimilabile il caso di specie tranne che per l'onere del trattamento economico), l'amministrazione di appartenenza rimane competente per tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale comandato o distaccato, mentre l'amministrazione o l'ente di utilizzazione è competente per quelli attinenti all'esplicazione del servizio (v. Virga, Il pubblico impiego, Milano 1991, pagg. 337 e segg. e giurisprudenza ivi richiamata); e poichè la missione consiste, come sopra chiarito, nello svolgimento di un incarico di servizio fuori sede, sembra rispondente al sistema l'attribuzione di detto incarico alla dipendente di cui trattasi da parte del capo dell'U.T.C. di B..., trattandosi di una competenza di carattere gestionale propria del dirigente (cfr. art. 51, co. 3, lett. e, l. 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, co. 2, l. 15 maggio 1997, n. 127, introdotto nell'ambito regionale dall'art. 2, co. 3, l.r. 7 settembre 1998, n. 23).
               Naturalmente l'amministrazione di appartenenza del personale utilizzato potrà chiedere chiarimenti all'ente utilizzatore sulla effettiva necessità dell'invio in missione del predetto personale anzichè di quello proprio.
               Infine la problematica connessa all'imputazione in bilancio dell'onere per spese di missioni va risolta avuto riguardo al carattere accessorio di tale onere rispetto a quello del trattamento economico, il che dovrebbe comportare comunanza di imputazione per entrambe le voci.
               Sul punto comunque è opportuno sia sentito il competente Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
       
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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