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Gruppo VI                      /32.99.11

OGGETTO: Pagamento indennità integrativa speciale sulle ore eccedenti prestate oltre l'orario d'obbligo di insegnamento.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale dei
                                                     beni culturali ed ambientali
                                                     e della pubblica istruzione
                                                     - Direzione pubblica
                                                  istruzione
                                                     P A L E R M O

               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di corrispondere l'indennità integrativa speciale alla prof.ssa B..., docente di materie letterarie nell'Istituto regionale d'arte di S..., in relazione alla retribuzione delle ore eccedenti prestate oltre l'orario d'obbligo di insegnamento.
               In particolare, premesso che la questione viene posta in relazione ad una specifica istanza dell'interessata, che ha prestato servizio, a domanda, in eccedenza all'orario d'obbligo (di 18 ore settimanali) negli anni scolastici dal 1991/92 al 1995/96 ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.P.R. 23 agosto 1989 n. 399, si chiede di conoscere se "nella retribuzione al personale docente delle ore eccedenti prestate per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina (cattedra di 18 ore più un numero di ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 settimanali, in classi collaterali, disponibili per l'intero anno scolastico) va compresa o meno anche l'indennità integrativa speciale".
               In subordine si chiede, altresì, di conoscere "nel caso in cui dovesse procedersi al pagamento di tale indennità, se all'insegnante dovranno essere liquidati anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente dovute".
               Al riguardo codesta Amministrazione manifesta un orientamento negativo, ritenendo che la liquidazione dei compensi per ore eccedenti prestate in classi collaterali, ai sensi delle Circolari del Ministero della pubblica istruzione 1 marzo 1987, n. 77, 5 settembre 1987 n. 265, 7 novembre 1995, n. 345 e dell'art. 70, comma 3°, dell'ultimo C.C.N.L.-Comparto scuola (Provv. P.C.M. 21 luglio 1995), sia stabilita nella misura prevista dal comma 2° dell'art. 6 del D.P.R. n. 209/87, e cioè in ragione di 1/18 della sola voce stipendio in godimento all'interessato.
   
               2. Il riferito orientamento dell'Amministrazione sembra trovare conferma nella normativa sopra richiamata.
               In proposito si osserva che l'art. 3, comma 10, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1998 relativo al personale del comparto scuola", nel consentire al personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello degli istituti d'arte, di prestare a domanda servizio di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali, prevede tra l'altro testualmente che "per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 dell'art. 6" del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.
               Il 2° comma dell'art. 6 citato dispone in proposito che "Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi  dell'art. 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina".
               Infine, il 4° comma dell'art. 88 più sopra richiamato espressamente statuisce che: "Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477".
   
               3. Dal sistema di norme su richiamato si ricava che trattasi di disposizioni generali che, da un lato, consentono al personale docente di svolgere servizio di insegnamento in eccedenza all'orario di cattedra e, dall'altro, attribuiscono al servizio così svolto un determinato compenso diverso da quello concernente l'orario d'obbligo.
               Difatti, ai sensi del citato 4° comma dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74, il servizio di insegnamento prestato in eccedenza alle 18 ore settimanali è retribuibile con modalità diversa da quelle previste per l'orario d'obbligo, e più precisamente "in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento".
               Ora, sembra che il trattamento economico del quale si deve tener conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 88, quarto comma, del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, sia da considerare la retribuzione base, cioè quella tabellare. Invero, dalla citata norma che esclude da tale trattamento solo determinati emolumenti aggiuntivi e non anche l'indennità integrativa speciale, non sembra si possa implicitamente desumere che tutte le indennità non menzionate debbono essere comprese nella dizione "trattamento economico".
               Peraltro sul piano interpretativo la circostanza che l'indennità integrativa speciale non sia stata menzionata nel citato art. 88 si giustifica con il fatto che la detta indennità, nella configurazione della legge istitutiva, non aveva carattere retributivo ma solo di indennità corrisposta in relazione al costo della vita.
               Alla base di tali considerazioni sta il rilievo generale che le norme sul trattamento economico dei pubblici dipendenti sono di stretta interpretazione poichè non è consentito all'interprete dilatare la spesa pubblica mediante un'interpretazione che comporti oneri non previsti in bilancio. Pertanto, in caso di dubbio l'interprete deva dare alla norma un significato che non comporti un onere superiore a quello che dai lavori preparatori risulti previsto, ai sensi dell'art. 81 Cost. e deve eseguire al riguardo i dovuti accertamenti (Cons. Stato, VI, 5 gennaio 1995, n. 3).
               D'altra parte il computo della detta indennità nel trattamento economico, al fine della determinazione della retribuzione in diciottesimi spettante ai docenti, comporterebbe, in mancanza di una norma che lo preveda, una parziale duplicazione della detta indennità; invero il docente, oltre all'indennità integrativa speciale spettantegli per il suo status percepirebbe un 18° della detta indennità per ogni ora di servizio eccedente le 18 ore, con parziale duplicazione dell'indennità stessa.
               Si osserva nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 1995, n. 3, già richiamata, che tale incremento del trattamento economico verrebbe fatto non a titolo di indennità integrativa speciale, ma a titolo di maggiorazione dello stipendio.
               Ma tale maggiorazione dovrebbe risultare da claris verbis e non può desumersi ab implicito da una norma che parla di "trattamento economico" senza ulteriore specificazione.
             La questione va, altresì, esaminata alla stregua della disciplina della retribuzione degli insegnanti, recata dalla contrattazione collettiva che fa riferimento al più volte citato art. 88.
               Rettamente l'art. 491 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297 non ha riprodotto per intero l'art. 88 del D.P.R. n. 417 del 1974, poichè per la soluzione delle questioni retributive, relative agli insegnanti, occorre ora fare riferimento agli accordi di cui al D.P.R. 29 maggio 1987, n. 399.
               Orbene l'art. 6 dell'accordo citato n. 209 del 1987 stabilisce che i docenti di ruolo e non di ruolo, che assumano supplenze temporanee per il tempo strettamente necessario per la nomina di un supplente temporaneo, hanno diritto ad un 78° della retribuzione mensile di livello iniziale, comprensiva della quota di indennità integrativa speciale. Si può ammettere che la citata norma con il richiamo alla "quota dell'indennità integrativa speciale" non abbia inteso prevedere una parziale duplicazione della detta indennità e che tale richiamo sia stato fatto solo al fine della determinazione del quantum della retribuzione. Trattasi comunque di una norma speciale, derogatoria del sistema generale, e quindi anch'essa di stretta interpretazione.
               Il successivo secondo comma del citato art. 2 invece, per i docenti di ruolo, in cui l'orario di cattedra superi le 18 ore settimanali, si richiama all'art. 88, quarto comma, del D.P.R. n. 417 del 1974, e cioè commisura la retribuzione ad un 18° del trattamento economico in godimento. Ora la circostanza che questa norma non abbia compreso l'indennità integrativa speciale nella determinazione del diciottesimo, come il primo comma, lascia intendere che tale indennità non possa essere di regola computata.
               La citata norma è stata confermata dall'art. 3, decimo comma, dell'accordo del 1988, sopracitato, il quale prevede l'applicazione del citato art. 16 solo a favore dei docenti che siano chiamati a supplenze temporanee, mentre conferma l'applicazione del secondo comma in caso di docenti che prestino insegnamenti eccedenti la durata di 18 ore. Questa normativa è stata poi prorogata dall'art. 1, ottavo comma, della L. 11 agosto 1991, n. 262.
               E' infine da ricordare che l'art. 14, ottavo e nono comma, del menzionato accordo del 1988, che ha previsto l'opzione del docente per l'orario aggiuntivo, ha espressamente negato ai docenti l'applicazione dell'art. 6 dell'accordo del 1988 (diciannovesimo comma).
               Riassumendo, dunque, le norme degli accordi collettivi hanno previsto che in linea generale la retribuzione spettante ai docenti di ruolo che abbiano un obbligo d'orario eccedente le 18 ore, spetti il trattamento stabilito dall'art. 88 del D.P.R. n. 417 del 1988; e cioè, secondo l'interpretazione accolta dallo scrivente, un 18° della retribuzione tabellare, esclusa l'indennità integrativa speciale; ai docenti che optino per l'orario aggiuntivo, la retribuzione deve essere stabilita da accordi decentrati sulla base di criteri stabiliti, per gli aspetti finanziari, di concerto con il Tesoro (art. 14, ottavo comma, accordo del 1988); infine, per i docenti di ruolo e non di ruolo, ai quali siano affidate supplenze temporanee, la retribuzione è fissata, nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 6 dell'accordo del 1987, comprensiva dell'indennità integrativa speciale.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
               Nè sembra possa accedersi a diverse conclusioni sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, richiamata dall'interessata (TAR Lazio, Sez. 3 bis, 10.2.98, n. 1104), sulla rilevanza del riconoscimento del diritto al computo dell'indennità integrativa speciale per le ore di insegnamento effettuate dagli insegnanti in via ordinaria in cattedre superiore alle 18 ore - giurisprudenza peraltro non pacifica (Cfr. in proposito Cons. Stato, Sez.VI, 10 marzo 1994, n.295) - attesa la non aderenza alla fattispecie, non  riferendosi la stessa al riconoscimento del diritto al computo dell'indennità de qua sulla retribuzione delle ore eccedenti, prestate oltre l'ordinario orario di cattedra di 18 ore.
               A conferma del superiore orientamento va, altresì, considerato che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente confermato che nel sistema di retribuzione delle ore eccedenti l' orario d'obbligo prestato dai docenti per motivi diversi da supplenze di docenti assenti è esclusa l'indennità integrativa speciale (Cfr. in proposito: Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 1998, n. 1003; Sez. VI, 10 marzo 1994, n. 295; Sez. VI, 7 dicembre 1994, n. 1748 e Sez. VI, 19 febbraio 1994, n. 177).
   
   

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