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Gruppo II                        /38.99.11

OGGETTO: Assenza per astensione facoltativa ex art. 7 L. 1204/71.

   
   
                                                        Assessorato regionale
                                                         del bilancio e delle finanze
                                                         P A L E R M O

                   e, p.c.                 Direzione regionale
                                                       del personale e dei servizi
                                                 generali
                                                       S E D E

               1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato regionale ha chiesto allo scrivente di conoscere "gli effetti giuridici ed economici, recati dal comma 3° della L. 1204/71, in periodi di astensione facoltativa ex art. 7 - 1° comma, eccedenti i 45 giorni concedibili a titolo di congedo straordinario ... anche alla luce del successivo art. 15 - comma 2° della citata legge. Viene al riguardo riferito che la Direzione del personale e dei servizi generali previamente interpellata sull'argomento ha risposto rinviando alla circolare n. 32001 del 30 giugno 1997, che codesto Assessorato invece non ritiene esaustiva.
   
               2.- La problematica sottoposta all'esame di quest'Ufficio verte su due aspetti del regime dell'astensione facoltativa fruita oltre il periodo di congedo straordinario; l'uno attiene agli effetti che in tali ipotesi si producono sul congedo ordinario, l'altro al trattamento economico spettante per detto periodo.
               Il trattamento retributivo spettante per tali assenze si individua agevolmente, in base al combinato disposto dell'art. 13, c. 1 e dell'art. 15, c. 2, della L. 1204/71, nel 30 per cento della retribuzione.
               Più complessa appare invece la soluzione del primo quesito.
               Infatti le norme protettive dettate in via generale per le lavoratrici madri ed i lavoratori padri costituiscono solo il minimo di tutela garantito a tali soggetti, atteso che, per espressa disposizione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, "sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti e da ogni altra disposizione".
               Proprio in relazione alle refluenze sulle ferie dell'astensione facoltativa nel comparto "Ministeri" è stata introdotta una disposizione più favorevole rispetto a quella recata dalla L. 1204/71 ai sensi della quale si dispone che tutte le assenze relative ad astensione facoltativa non riducono le ferie (art. 18 bis del CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995, introdotto dall'art. 3 del CCNL integrativo del 22 ottobre 1997).
               Lo scrivente, pur con le perplessità derivanti dalla circostanza che la disposizione cui dovrebbe rinviarsi è contenuta in un contratto collettivo per di più di altro comparto, mentre in base alla l.r. 38/91 la materia dello stato giuridico è riservata alla legge, ritiene che la disposizione possa essere applicata ai dipendenti regionali in virtù della norma di rinvio contenuta nell'art. 1 della l.r. 29 ottobre 1985, n. 41 secondo cui in materia di stato giuridico ed economico del personale "si applicano altresì le disposizioni relative ai dipendenti civili dello stato, in quanto compatibili".
               Ove si rifletta a come tale rinvio costituisca applicazione del principio statutario per cui lo stato giuridico ed economico del personale non dev'essere inferiore a quello del personale dello Stato, può infatti concludersi che, in mancanza di una norma regionale che disponga espressamente in ordine all'incidenza dell'astensione facoltativa sul congedo  ordinario, nell'ambito dell'Amministrazione regionale sia applicabile il succitato art. 18 del CCNL del comparto ministeri.
               Quest'Ufficio si riserva comunque di riesaminare la problematica de qua ove la Direzione regionale che legge per conoscenza proponga ulteriori elementi di riflessione.
               A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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