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Gruppo    II                        /41.99.11

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ad 1 posto di "dirigente tecnico procuratore legale" presso l'ente Parco XXXX. Valutazione titoli di servizio e professionali. Quesito.

   
   
                                                        Assessorato regionale
                                                         del territorio e all'ambiente
                                                         P A L E R M O

               1. Con lettera n. 2544/XI del 4 febbraio c.a., codesto Assessorato ha inoltrato allo Scrivente la richiesta di parere "ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l.r. n. 6 del 2/3/91" (recte: 1997) formulata dall'ente Parco XXXX sull'argomento suindicato.
               I quesiti (su cui nella predetta lettera non si esprime alcun punto di vista) traggono origine da un "atto stragiudiziale di diffida e messa in mora" avanzato dal candidato classificato al 4° posto nella graduatoria approvata con delibera del comitato esecutivo 25 agosto 1998, n. 225 (sospesa da codesto Assessorato), per lamentare la mancata valutazione del servizio svolto alle dipendenze della Cassa centrale di risparmio per le province siciliane, identico a quello valutato alla candidata S., vincitrice del concorso, e di "uno dei due titoli tra abilitazione all'insegnamento o superamento del concorso a cattedre della classe di concorso XXV Discipline giuridiche ed economiche, comportanti lo stesso punteggio (2 punti), comprovati da n. 2 certificati".
               Essi vertono sui seguenti punti:
   "1) se il servizio prestato e risultante dalla certificazione prodotta dai sunnominati concorrenti sia da valutare e, in caso positivo, se sia da valutare come svolto in qualifica equiparata al posto messo a concorso ... o  in qualifica immediatamente inferiore";
   2) se al concorrente dr. B. possa attribuirsi il punteggio per il servizio prestato alle dipendenze della Cassa V.E. sulla scorta della documentazione prodotta e degli elementi acquisiti dalla documentazione della concorrente dr. S. (nella fattispecie la qualità di Ente pubblico della Sicilcassa, fino alla data di trasformazione in S.p.a. avvenuta il 26/12/1991, circostanza non rilevabile dalla documentazione del dr. B.);
   3) se è corretta la valutazione del titolo (abilitazione all'insegnamento o idoneità in concorso a cattedra) più vantaggiosa al candidato ai fini del punteggio in caso di più titoli conseguiti con lo stesso concorso".
   
               2. Il bando del concorso de quo, pubblicato nella G.U.R.S. serie speciale n. 7 del 28 giugno 1997, rinvia, quanto ai criteri per la formazione della graduatoria, al D.A. 19 giugno 1996, il quale, nel testo modificato con D.A. 2 ottobre 1997 ( di immediata applicazione alle fasi concorsuali non ancora espletate, atteso il carattere procedurale delle relative disposizioni) all'art. 4, per i concorsi per "qualifiche dirigenziali", prevede l'attribuzione di un punteggio per i "servizi prestati presso enti pubblici" sia in qualifica professionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso (punti 0,06 per ogni mese fino ad un massimo di punti 12) sia in qualifica professionale corrispondente o superiore (punti 0,15 per ogni mese fino ad un massimo di punti 20). Tra gli enti pubblici di cui al citato art. 4 del D.A. 19 giugno 1996 e succ. modif. sono da ritenersi compresi gli enti pubblici economici, i quali, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privastico, sfuggono a tale regime per rientrare in quello di diritto pubblico per tutto ciò che attiene al potere di provvedere alla propria organizzazione che esprime un potere di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione pubblica.
               Tra gli enti pubblici di tale categoria la giurisprudenza include le Casse di risparmio (Cass., SS.rr. 9 ottobre 1967, n. 2342; 1 dicembre 1994, n. 10239; Sez. lav. 8 giugno 1991, n. 6523); e quindi il servizio prestato alla loro dipendenze è valutabile nei pubblici concorsi (C.S., Sez. I 13 dicembre 1976, n. 2284).
               Peraltro in tal senso si è espresso, con la nota n. 1459 del 20 agosto 1998, l'organo da cui promana il decreto di individuazione dei titoli.
               Quanto al quesito subordinato relativo al punteggio da attribuire al servizio svolto presso la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane dai candidati S. e B., posto che nelle certificazioni prodotte da entrambi i concorrenti si attesta che essi svolgevano presso la predetta Cassa mansioni presupponenti il possesso della laurea in giurisprudenza (al dott. B. anzi risulta essere stata attribuita con provvedimento del 6 ottobre 1986 la maggiorazione del trattamento economico per laurea ai sensi dell'art. 43 dell'allora vigente C.C.N.L. dei bancari), sembra che sia riscontrabile una corrispondenza tra la qualifica di vice capo ufficio, dagli stessi rivestita presso il predetto ente pubblico economico, e quella -iniziale, ancorchè con livello VIII- del posto messo a concorso; corrispondenza ravvisabile anche tra le mansioni di natura legale, svolte dai predetti concorrenti, anche se all'interno dell'ente di appartenenza, e quelle connesse alla qualifica del posto messo a concorso.
               Anche il secondo quesito, relativo alla valutabilità del servizio prestato dal candidato B. presso lo Cassa di risparmio V.E. ancorchè dalla documentazione da lui prodotta non fosse rilevabile la natura di ente pubblico della Cassa medesima, merita risposta positiva. La contraria opinione dell'ente Parco non pare avere fondamento giuridico trattandosi di elemento accertabile d'ufficio (cfr. art. 21, co. 3, l.r. 30  aprile 1991, n. 10); esso peraltro, urta contro il principio della par condicio dei concorrenti, dal momento che il servizio presso la predetta Cassa è stato valutato ad altro candidato ed appare altresì inconciliabile con il principio di non contraddizione ipotizzando l'alternarsi della natura ora pubblica ora privata dello stesso ente nello stesso periodo.
               Passando al terzo quesito, si ritiene che l'attribuzione di un distinto punteggio per l'abilitazione previo esame (art. 3, lett. b, D.A. 19 giugno 1996), e per l'idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami (art. 3, lett. c), presupponga che i due titoli siano stati conseguiti a seguito di distinti esami. Laddove invece tali titoli si conseguano attraverso un unico procedimento concorsuale (c.d. concorso abilitante) il cumulo dei punteggi sarebbe illogico in quanto la ratio della disposizione è quella di premiare la qualificazione professionale del candidato, la quale non subisce alcun accrescimento per il fatto che l'idoneità in un dato tipo di concorso comporti automaticamente anche il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di una professione.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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