Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     IV                    46.99..11

OGGETTO: I.A.C.P. C... - Indennità di carica liquidata a componente del Consiglio di Amministrazione - Mancata registrazione della nomina - Prestazioni lavorative di fatto. Quesito.

   
   
   
                                                 ASSESSORATO REGIONALE
                                                       DEI LAVORI PUBBLICI
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere se l'I.A.C.P. di C... (che ha sollevato il quesito con lettera n. 2158 del 22 settembre 1998, trasmessa a questo Ufficio con nota n. 1059 del 23 marzo 1999) debba procedere al recupero delle "indennità di carica liquidate fino a tutto il mese di febbraio 1998 al Sig. A., nominato quale rappresentante dell'Ass.to LL.PP. in seno al Consiglio di Amministrazione con D.P. n. 340/Gab. del 6/12/1995. Lo stesso D.P. è stato ammesso al visto della Corte dei Conti in data 19/12/97 con esclusione dell'art. 1 n. 2...."relativo alla nomina del suddetto componente perchè "estraneo all'Amministrazione".
   
               2. In ordine al quesito suesposto occorre preliminarmente considerare che, in via generale, la fattispecie in cui l'esercizio delle funzioni amministrative da parte di un soggetto per il quale si determini una carenza in relazione al titolo di nomina viene ricondotta, da dottrina e giurisprudenza, alla figura giuridica del "funzionario di fatto".
           In specie tale configurazione ricorre anche con riferimento ai componenti di organo collegiale nel periodo in cui la nomina sia inefficace perchè non è intervenuto, con esito positivo, l'atto di controllo. Ne consegue il riconoscimento della legittimità delle funzioni svolte e degli atti compiuti medio tempore (in applicazione del principio di conservazione largamente ammesso seppure con alcuni limiti: cfr. in giurisprudenza Cons. Stato IV, 20/5/99, n. 853. In dottr. cfr. Giannini "Diritto Amministrativo", 1993, vol. 1°, pag. 291; Virga "Diritto Amministrativo", 1995, vol. 1, pag. 83).
               L'intervento dell'atto di controllo, con esito negativo riguardo alla nomina di un componente del Consiglio, se vale a rendere improduttiva d'effetti ex tunc la nomina dello stesso, non può invece escludere la rilevanza di fatto delle prestazioni lavorative concretamente svolte in itinere.
               La prestazione lavorativa di fatto è tutelata dall'ordinamento giuridico sotto il profilo economico attraverso il riconoscimento del diritto del prestatore di lavoro al trattamento retributivo corrispondente all'attività svolta.
               Tale diritto trova fondamento nell'art. 36 Cost. (che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato) nell'art. 2126 c.c. (che attribuisce rilevanza alle stazioni effettuate in assenza di valido rapporto di lavoro) e nell'art. 2041 (che dispone l'illiceità dell'ingiustificato arrricchimento).
               L'unico limite alla retribuibilità delle prestazioni lavorative di fatto è dato (ex art. 2126, 1° comma, c.c.) dalla illiceità "in senso forte" della prestazione per illiceità della causa e dell'oggetto e non semplicemente... (per) l'illegalità che invalida... l'atto costitutivo del rapporto..." (Corte Cost. 19/6/90, n. 296; in senso conforme TAR Sicilia CT, II, 29/1/93, n. 29; Cons. Stato IV 25/5/97, n. 55; Cons. Stato V, 23/6/97, n. 709; Cons. Stato A.P. 29/2/92, n. 1).
               Pertanto, "le prestazioni di lavoro, pur se effettuate in esecuzione di un rapporto illecitamente costituito, devono essere retribuite" (Corte dei conti, I, 15/2/84, n. 20), poichè "non viene meno il diritto del soggetto che ha fornito la prestazione al pagamento del corrispettivo" (Corte dei conti, I, 23/1/89, n. 25).
               In base alle considerazioni suesposte, si deve ritenere che l'indennità di carica liquidata al sig. A. non sono da considerarsi indebite, in quanto corrispondenti a prestazioni lavorative di fatto. L'I.A.C.P. di C... non dovrà pertanto procedere al recupero della stessa.
   ******

           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane