Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                      /48.99.11

OGGETTO: L.r. 15/93 Art.1, co.5 D.P. 29.6.98, n.28 concernente Regolamento di esecuzione della predetta disposizione di legge. Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare - Segretario. Compensi.

   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   dei Lavori Pubblici
                                                   P A L E R M O
   
   
   1.          Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere l'avviso dello Scrivente in merito alla decorrenza degli effetti del D.P. 29 giugno 1998, n.28, che - in esecuzione dell'art.1, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n.15 - ha individuato le fattispecie per le quali va corrisposto un compenso, in aggiunta al normale trattamento economico, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione, per la partecipazione ad organismi collegiali nella misura determinata con decreti del Presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art.1, comma terzo, della l.r. 11.5.93, n.15.
               Tra le fattispecie disciplinate all'art.1 del sopracitato Regolamento, alla voce relativa a codesto Assessorato, è stato inserito il segretario della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
               Attualmente, e sin dal 1992, il segretario della suddetta commissione risulta essere un dipendente regionale, nei cui confronti operava il divieto sancito dal quarto comma dell'art.1 della l.r. 15/93, ai  sensi del quale "nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale".
               Tale divieto non è più operativo rispetto al suddetto Segretario in virtù della previsione contenuta nel Regolamento di esecuzione dell'art.1, comma 5, della l.r. 15/93, che esplicitamente lo inserisce tra le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso aggiuntivo.
               In relazione al riconoscimento di tale diritto a compenso codesta Amministrazione chiede di conoscere "se il regolamento di esecuzione abbia natura eminentemente dichiarativa del diritto al compenso, con la conseguenza di far retroagire gli effetti alla data di entrata in vigore della l.r. 15/93 (28 maggio 1993), o se lo stesso abbia natura costitutiva di diritto, con la conseguenza di far produrre gli effetti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. (24 ottobre 1998)".
   
   2.          Sulla questione giova preliminarmente osservare che, sul piano della qualificazione giuridica, il D.P. 29 giugno 1998, n.28 deve essere classificato come regolamento amministrativo (cfr.C.G.A., sez. consultiva, 18.5.93, n.298).
               Com'è noto per i regolamenti (i quali di regola entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione: cfr. art.10 preleggi ed art.13 St. siciliano), il principio della irretroattività posto dall'art.11 delle preleggi "costituisce un limite insormontabile", mentre è derogabile per la legislazione ordinaria, per la quale costituisce "un semplice criterio direttivo" (cfr. C.S. VI, 1.3.1977, n.170 ed in termini analoghi C.G.A. 21.3.92, n.91; id. T.A.R. Lazio, Sez.II, 15.10.87, n.1706).
               A ciò si aggiunga che dal combinato disposto delle norme contenute nei commi 3 e 5 dell'art.1 della legge regionale 11.3.93, n.15 - che attribuiscono al Presidente della Regione il compito di rideterminare i compensi dovuti ai componenti gli organi collegiali "costituiti per legge", di disciplinare la partecipazione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale agli altri organi collegiali, individuando le fattispecie in cui può essere corrisposto loro un compenso si evince che l'intento del legislatore è quello di armonizzare e razionalizzare la misura dei compensi da corrispondere ai dipendenti regionali nominati quali componenti di organi collegiali costituiti per legge e di razionalizzare, secondo criteri di competenza e professionalità, la partecipazione dei predetti dipendenti agli altri organi collegiali.
               Non v'è dubbio che si è in presenza di norme di carattere programmatico e non immediatamente precettive: l'operatività e l'efficacia delle stesse invero è rinviata al momento in cui interviene il decreto presidenziale cui le norme medesime fanno appunto rinvio per la rideterminazione dei compensi (comma 3) e per la disciplina della partecipazione (comma 5).
               Solo dal momento dell'entrata in vigore dei summenzionati D.P. scattano quindi le nuove misure dei compensi e i nuovi criteri di partecipazione suddetta, rimanendo esclusa - per le considerazioni suesposte - la possibilità di attribuire efficacia retroattiva al riconoscimento del diritto al compenso disposto dal Regolamento di esecuzione.
   
   * * *


       
   
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane