OGGETTO: L.r. 21/98, art.3. Soppressione C.T.A.R. Individuazione organo competente ad esprimere parere in materia di autorizzazioni per la ricerca di acque in presenza di opposizioni o reclami ex art.95, R.D. n.1775/1933. Quesito.
Assessorato Regionale
Lavori Pubblici
PALERMO
1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere quale sia l'organo competente ad esprimere parere tecnico per la definizione dei reclami proposti avverso il diniego, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'autorizzazione prevista dall'art.95 del R.D. n.1775/1933, relativa alla ricerca di acque sotterranee o per lo scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, nonchè sulle opposizioni relative alle domande di autorizzazione.
Si rappresenta in proposito che, ai sensi del T.U. n.1775/1933 e del R.D. n.1285/1920, la competenza ad esprimere "parere in materia di autorizzazioni per la ricerca di acque in presenza di opposizioni "spettava al CTAR, ma che tale organo è stato soppresso per effetto dell'art.3 della L.r. 21/98 che però non ha "provveduto a demandare tutte le competenze in precedenza dallo stesso espletate, ad altro organo".
Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art.8 della L.r. 29.12.62, n.28, codesto Assessorato provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli, anche in corso di esecuzione dei lavori, a mezzo di un Ispettorato tecnico. Quest'ultimo "in particolare con la L.R. n.2 del 10 aprile 1978.... è stato suddiviso in due Ispettorati: l'Ispettorato Tecnico LL.PP. che provvede a tutti gli adempimenti tecnici ed ai connessi controlli per le OO.PP. ad esso delegati (art.9, ultimo comma) e l'Ispettorato Regionale Tecnico che svolge gli adempimenti tecnici ed i connessi controlli concernenti le OO.PP. di competenza delle Amministrazioni diverse dall'Assessorato Regionale LL.PP. (art.18). Oltre alla predetta attività l'I.R.T., rende pareri tecnici sulle opere pubbliche secondo la rispettiva competenza e nei limiti di importo indicati dai commi E), f), g) dell'art.6 della L.R. 10.8.78, n.35, così come definitivamente modificato dall'art.3 della L.r. 2.9.98, n.21".
2. L'art.95 del R.D. 11.12.1933, n.1775, prevede che sui reclami avverso il diniego di autorizzazione per le ricerche sotterranee o scavo di pozzi nei fondi propri o altrui da parte del Genio Civile e sulle opposizioni alla domanda di autorizzazione debba provvedere definitivamente il Ministro dei lavori pubblici (in Sicilia, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici) sentito il Consiglio Superiore (in Sicilia il CTAR).
La soppressione del CTAR, disposta dall'art.3 della L.r. 21/98, ha fatto venir meno, nel procedimento sopra indicato l'obbligatorietà della fase consultiva.
Resta tuttavia nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione valutare l'opportunità di sentire caso per caso in relazione alle varie questioni, con particolare riferimento a quelle di notevole importanza e carattere prevalentemente tecnico, il Servizio Tecnico idrografico regionale che appare essere, in ambito regionale, l'organo tecnico maggiormente competente in materia, ai sensi del R.D. 14.8.1920, n.1285 (art.45), del R.D. 14.8.1920, n.1286; del D.P.R. 24.1.91, n.85 (art.23); della l. 18.5.89, n.183 (art.9); delle norme di attuazione in materia di opere pubbliche (art.2, comma 1, punto 3) e della L.r. 31.8.98, n.14 (art.3), fermo restando, com'è ovvio, la facoltà di promuovere un'apposita iniziativa legislativa volta a disciplinare la fattispecie in questione.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".